REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 22.11.2001, n. 60

Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche

BURA n. 26 del 12 dicembre 2001

Art. 1

(Oggetto della normativa)

1. La Regione Abruzzo recepisce il D.Lgs.152/99 e s.m. e in attuazione dell'art. 45 disciplina il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie servite o meno da impianti di trattamento di acque reflue urbane.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applica il D.Lgs. 152/99 e s.m..

 

Art. 2

(Autorità competente)

1. Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni e al controllo degli scarichi è l'Amministrazione Provinciale competente per territorio, tranne che per gli scarichi recapitanti in reti fognarie per i quali è competente il Comune.

2. Le amministrazioni provinciali disciplinano il regolamento delle funzioni amministrative inerenti il rilascio delle autorizzazioni di propria competenza.

3. Anche i Comuni disciplinano il regolamento delle funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni, per quanto di propria competenza.

4. In particolare i regolamenti disciplinano:

a)     modalità di presentazione delle domande;

b)     schede tecniche e documenti da allegare;

c)     le fasi istruttorie e le determinazioni autorizzative (rinnovo, diffida, sospensione, revoca) comprensive delle spese e tributi da sostenere.

5. La Provincia provvede ad attuare il sistema di controllo di cui all'All. 5 del D.Lgs. 152/99 e sm.

6. Ogni variazione delle caratteristiche dello scarico e ogni interruzione o malfunzionamento dell'impianto di trattamento devono essere comunicati all'Autorità competente.

 

Art. 3

(Regime Autorizzatorio)

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 152/99 e s.m.

2. Per gli scarichi di acque reflue domestiche in pubbliche fognature l'autorizzazione allo scarico è sostituita dalla comunicazione al Comune dell'allaccio.

3. La richiesta di autorizzazione, contenente la necessaria documentazione tecnica in rapporto a tutti gli elementi esecutivi che caratterizzano lo scarico, dovrà indicare il programma ed i tempi di adeguamento degli scarichi, ove necessario, ai limiti ed alle prescrizioni stabilite con la presente legge; in particolare la documentazione dovrà contenere la precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative del refluo, l'ubicazione del corpo ricettore e dell'impianto e la descrizione dei presidi depurativi.

4. L'Autorità competente può, nel rilasciare l'autorizzazione, assegnare, per la messa a punto dei presidi depurativi durante la fase di avviamento, un periodo di tempo che non dovrà superare 3 mesi dall'attivazione dello scarico.

5. Nella fase di avvio non si applicano le sanzioni amministrative dell'art. 54 del D.Lgs. 152/99.

6. La Provincia provvede entro 90 gg. dalla ricezione della domanda completa di tutti i documenti necessari.

7. L'autorizzazione è valida per quattro anni dal rilascio.

8. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.

9. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

Art. 4

(Disciplina autorizzativi degli scarichi)

1. Acque reflue domestiche (art. 27 c. 4 D.Lgs. 152/99 e sm)

1.1 Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi in pubblica fognatura, purché osservino i regolamenti emanati dall'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura; qualora tale regolamento non sia stato emanato, l'autorità locale vi provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

1.2 Dalla data di entrata in vigore della presente normativa non possono essere attivati, nelle zone servite da pubbliche fognature, nuovi scarichi aventi recapito diverso dalle fognature medesime, salvo deroga da concedere caso per caso da parte dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione sentito l'Ente gestore della pubblica fognatura sulla base di comprovate ragioni tecniche.

1.3 Per zone servite da pubbliche fognature si intendono quelle per le quali i confini degli insediamenti si trovano ad una distanza non superiore a duecento metri dall'asse della pubblica fognatura.

1.4 Gli scarichi di acque reflue domestiche esistenti in tali zone ed aventi recapito diverso devono esser allacciati alle pubbliche fognatura entro il termine perentorio di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

1.5 Qualora la pubblica fognatura non possa essere raggiunta in quanto l'allaccio comporta l'attraversamento di terreni privati, l'utente sulla base di idonea dichiarazione, può esser autorizzato ad utilizzare uno dei sistemi di smaltimento previsti dalla normativa vigente a condizione che l'edificio sia munito di regolare concessione edilizia.

1.6 Possono essere autorizzati i medesimi scarichi che abbiano recapito in corpi d'acqua superficiali, purché dotati di sistemi depurativi che assicurino il rispetto dei limiti di cui alle tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 del decreto (salvo i limiti più rigorosi stabiliti dal Piano Tutela acque).

1.7 Sono da intendersi edifici isolati adibiti ad uso abitativo, ai fini della sanzione di cui al comma 2 dell'art. 54 del medesimo decreto, quelli che non possono collegarsi alle reti fognarie per i predetti motivi.

1.8 Per gli scarichi di acque reflue domestiche di civile abitazione, l'autorizzazione si rinnova tacitamente, salvo comunicazione di mutate condizioni dello scarico.

2. Reti fognarie

2.1 I limiti di cui alle tabelle dell'allegato 5 del D.Lgs. si applicano per tutti gli scarichi anche al di sotto dei 2000 abitanti (salvo i limiti più rigorosi del Piano di Tutela).

3. Utilizzazione agronomica (art. 38)

3.1 L'utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti da imprese agricole, assimilabili alle acque reflue domestiche, deve essere comunicata al Comune 40 giorni prima. Per quanto attiene alla utilizzazione agronomica delle acque reflue e degli scarichi dei frantoi oleari, si fa riferimento alla legge 11 novembre 1996, n. 574.

3.2 Si devono osservare le cautele igienico sanitarie previste nell'"Allegato A".

3.3 E' vietato lo spandimento delle stesse nelle aree individuate nell'"Allegato B".

3.4 Resta comunque, la facoltà dell'Autorità competente di autorizzare forme diverse di smaltimento in caso di certificata impossibilità di adeguamento alle norme tecniche previste dalla normativa vigente. Tale facoltà può essere esercitata qualora si comprovi che non ci è aumento dell'inquinamento e pericolo per la salute pubblica.

Art. 5

(Disposizioni transitorie e finali)

 1. Fatti salvi i procedimenti amministrativi già definiti, non si dà ulteriore corso alle sanzioni per le violazioni contestate o in corso di contestazione antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/99 e che fanno riferimento alla disciplina degli scarichi di cui al comma tredici dell'art. 15 della L. 319/76 e sm. Per le violazioni successive all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 152/99 e fino alla data di approvazione della presente legge si applica 1/20 ( un ventesimo) del minimo della sanzione prevista.

2. Ai fini del D.Lgs. 152/99, si considerano conformi al regime autorizzatorio previgente gli scarichi per i quali, all'entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata richiesta di autorizzazione con istruttoria in corso.

3. L'istruttoria è in corso ove la Provincia non abbia espressamente archiviato la pratica.

4. Fino all'adozione di successiva disciplina, si applica il minimo della sanzione prevista dal decreto.



Art. 6

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 



ALLEGATO "A"

CAUTELE IGIENICO - SANITARIE ED AMBIENTALI

L'utilizzazione agronomica dovrà essere effettuata in modo da assicurare un'idonea dispersione ed innocuizzazione e garantire che le acque superficiali e sotterranee, il suolo e la vegetazione, non subiscano degradazione o danno.

E' vietato lo spandimento sul suolo adibito ad uso agricolo, il cui raccolto sia destinato direttamente ad alimentazione animale, è ammesso solo se i liquami non contengono sostanze tossiche o bioaccumulabili.

Adeguate sistemazioni idraulico-agrarie dovranno evitare ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della somministrazione dei liquami.

Lo spandimento, inoltre, non dovrà produrre inconvenienti ambientali come i rischi per la salute pubblica e la diffusione di aereosoli.

Per quanto non previsto dalla presente disciplina si applicano le disposizioni contenute nell'allegato n.5 della delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.  

ALLEGATO "B"

DIVIETO DI SPANDIMENTO

 Lo spandimento è vietato:

  1. nelle aree urbane;

  2. nelle aree di cava;

  3. nelle aree di protezione ai pozzi di alimentazione idrica ad uso civile;

  4. nelle superfici golenali;

  5. nelle aree ricoperte da bosco;

  6. nelle aree calanchive;

  7. nelle aree franose o geologicamente instabili;

  8. nelle aree costituenti casse di espansione fluviale;

  9. nei parchi e nelle riserve naturali, con esclusione delle aree agricole interne ad essi, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dagli organi competenti.

  10. nei terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

  11. nei terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati;

  12. nei terreni investiti da colture orticole in atto;

  13. nei terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a dieci metri;

  14. nei terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati.