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La disciplina relativa alle sostanze stupefacenti è
contenuta nel D.P.R. 309/90, così come modificato dal
referendum abrogativo del 18-19 aprile 1993.
La maggiore innovazione introdotta dal referendum è
rappresentata dalla depenalizzazione dell'uso personale di
sostanze stupefacenti; da ciò deriva che è penalmente
sanzionata soltanto la destinazione a terzi della sostanza
e che conseguentemente è punito con una sanzione amministrativa
l'acquisto, e comunque la detenzione di sostanze stupefacenti
o psicotrope destinate all'uso esclusivamente personale.
Sanzioni Amministrative
Sanzioni Penali
L'orientamento della Giurisprudenza sulla coltivazione
Ultimi orientamenti della Giurisprudenza relativi all'uso
di gruppo
SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI
ART.75 - SANZIONI AMMINISTRATIVE
1 - Chi importa, acquista o detiene per farne uso personale
le seguenti sostanze:
- a) oppio e suoi derivati
- b) cocaina e sostanze ad azione analoga
- c) allucinogeni
- d) anfetamine
- e) sostanze ad effetto ipnotico-sedativo
- f) ogni altra sostanza capace di determinare dipendenza
fisica o psichica
è punito con la sanzione amministrativa della sospensione
della patente di guida, del passaporto, e di ogni altro documento
equivalente, e, se si tratta di straniero, del permesso di
soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire
tali documenti, per un periodo DA DUE A QUATTRO MESI;
2 - se si tratta di:
- a) cannabis indica e prodotti da essa ottenuti
- b) sostanze di impiego terapeutico che inducano dipendenza
fisica o psichica lieve
la sanzione amministrativa di cui sopra va DA UNO A TRE MESI.
PROCEDURA
Una volta accertati i fatti e contestata la violazione di
legge, gli organi della polizia possono avvisare direttamente
il Prefetto del luogo ove è stato commesso il fatto,
oppure invitare la persona a presentarsi immediatamente innanzi
a lui. Entro cinque giorni il Prefetto convoca la persona
segnalata per sentirla.
L'interessato può chiedere di essere sottoposto al
programma terapeutico presso la A.S.L. della propria circoscrizione,
in tal caso il Prefetto se lo ritiene opportuno può
sospendere il procedimento. Il Prefetto comunque cura l'acquisizione
dei dati necessari per valutare il comportamento durante il
programma e se risulta che l'interessato ha attuato il programma,
archivia il procedimento.
Se l'interessato non si presenta alla struttura sanitaria
entro il termine stabilito dal Prefetto ovvero se lo interrompe
senza un giustificato motivo, viene di nuovo convocato innanzi
al Prefetto che lo invita a rispettare il programma.
Se i fatti riguardano la cannabis e altre sostanze leggere
e il Prefetto valuta che la persona si asterrà per
il futuro dal commetterli nuovamente, il procedimento verrà
definito, anzichè con la sanzione, con un formale invito
a non farne più uso.
L'interessato può prendere visione e chiedere copia
degli atti di cui sopra.
MINORI
Se si tratta di persona minore di età e il Prefetto
non ritiene necessario applicare la sanzione di cui sopra,
il procedimento verrà definito con un formale invito
a non farne più uso. Il Prefetto se lo ritiene opportuno
può convocare i familiari per dar loro notizia dei
fatti.
ART. 73 - SANZIONI PENALI
1) Chi detiene, coltiva, produce, fabbrica, vende, acquista,
offre o mette in vendita, cede, riceve, importa, esporta,
trasporta, procura ad altri, fuori dai casi previsti all'art.
75, le seguenti sostanze:
- a) oppio e suoi derivati
- b) cocaina e sostanze ad azione analoga
- c) allucinogeni
- d) anfetamine
- e) sostanze ad effetto ipnotico-sedativo
- f) ogni altra sostanza capace di determinare dipendenza
fisica o psichica
è punito con LA RECLUSIONE DA 8 A 20 ANNI E CON LA
MULTA DA LIRE 50 MILIONI A LIRE 500 MILIONI.
2) se si tratta di:
- a) cannabis indica e prodotti da essa ottenuti
- b) sostanze di impiego terapeutico che inducano dipendenza
fisica o psichica lieve
è punito con LA RECLUSIONE DA 2 A 6 ANNI E CON LA MULTA
DA LIRE 10 MILIONI A LIRE 150 MILIONI.
CONCORSO - Se il fatto è commesso da tre o più
persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.
FATTO DI LIEVE ENTITA'- Quando, per i mezzi, per le modalità
o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità
e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente
articolo sono di lieve entità, si applicano le pene
della RECLUSIONE DA 1 A 6 ANNI E DELLA MULTA DA LIRE 5 MILIONI
A LIRE 50 MILIONI PER LE DROGHE C.D. PESANTI; DA 6 MESI A
4 ANNI E MULTA DA LIRE 2 MILIONI A LIRE 20 MILIONI PER LE
DROGHE C.D. LEGGERE.
COLLABORAZIONE - Per chi collabora con l'autorità di
polizia e giudiziaria al fine di impedire che l'attività
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, le pene previste
sono diminuite dalla metà a due terzi.
INDICI RIVELATORI DELLA DESTINAZIONE A TERZI
Come precisato sopra, a seguito del referendum del 1993, che
ha depenalizzato l'uso personale di sostanze stupefacenti,
si ha illecito penale soltanto quando la sostanza stupefacente
è destinata a terzi; pertanto spetterà all'accusa
dimostrare concretamente la destinazione a terzi della sostanza;
a tal fine il Pubblico Ministero farà riferimento ai
seguenti indici:
- elemento quantitativo: la presenza di quantitativi esorbitanti
di sostanza stupefacente, può dimostrare che la stessa
non era destinata soltanto all'uso personale del detentore,
ma anche in parte, era destinata a terzi;
- qualità soggettiva del detentore (tossicodipendente
o meno): la circostanza che la droga sia in possesso di un
soggetto non tossicodipendente, può far ritenere che
la stessa sia destinata allo spaccio;
- condizioni economiche del detentore: l'assenza di un'attività
lavorativa o di altra fonte di reddito può far ritenere,
che il detentore attraverso lo spaccio, si procuri i mezzi
di sussistenza;
- modalità di custodia, frazionamento in dosi, ritrovamento
di sostanze stupefacenti di diversa natura, ritrovamento di
strumenti idonei al taglio, modalità spazio-temporali
in cui è stato eseguito il sequestro, grado di purezza
della sostanza detenuta.
La suddetta ricostruzione interpretativa circa l'utilizzazione
dei vari indici probatori, è stata recepita dalla prevalente
giurisprudenza della Corte di Cassazione.
L'ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA IN
ORDINE ALLA ILLICEITÀ PENALE DELLA COLTIVAZIONE DI
SOSTANZE STUPEFACENTI FINALIZZATA ALL'USO PERSONALE
L'art. 75 d.p.r. 309/90 (sanzioni amministrative) individua
un numero limitato di condotte se rapportato all'elenco delle
attività penalmente sanzionabili previsto dall'art.
73 dello stesso d.p.r.. Ne deriva che tutte le condotte non
ricomprese nella previsione normativa di cui all'art. 75 risultano
penalmente sanzionabili anche nell'ipotesi in cui la sostanza
stupefacente oggetto dell'attività fosse finalizzata
all'uso personale. Con riferimento a tali condotte è
stata pertanto valutata la possibilità di interpretare
estensivamente il disposto di cui all'all'art.75 al fine di
applicare la sanzione amministrativa anche ad attività
non letteralmente indicate in esso (ovviamente nell'ipotesi
in cui la sostanza sia destinata all'uso personale). Il problema
si pone soprattutto con riferimento a quelle condotte rispetto
alle quali appare particolarmente irragionevole l'applicazione
di una sanzione penale oltre che in senso assoluto anche in
relazione ad ipotesi di condotta del tutto simili e punite
"soltanto" sul piano amministrativo; si pensi all'ipotesi
di chi coltivi qualche pianta di marijuana per farne uso personale,
a costui si applica la sanzione penale mentre si applicherà
la sanzione amministrativa a chi acquisti la stessa sostanza
o "addirittura" un quantitativo maggiore per farne
uso personale ovvero si pensi all'ipotesi di chi esporti un
quantitativo minimo di sostanza stupefacente per farne uso
personale, costui sarà assoggettato al regime sanzionatorio
penale di cui all'art. 73 poiché l'art. 75 fa riferimento
alla sola attività di importazione e non anche a quella
di esportazione.
Con specifico riferimento all'attività di coltivazione
di sostanza stupefacente la giurisprudenza prevalente esclude,
in ogni caso, che l'attività in questione possa essere
ricompresa nell'ambito del disposto di cui all'art. 75, anche
estensivamente interpretato; al riguardo si afferma che le
abrogazioni referendarie non hanno riguardato le norme del
d.p.r. 309/90 relative al divieto di coltivazione e fabbricazione
e che l'art. 75 non fa riferimento a tale attività.
Tale orientamento trova sostegno in una pronuncia della Corte
Costituzionale che, chiamata a valutare la costituzionalità
della disparità di trattamento rispetto ad attività
finalizzate dal medesimo fine (l'uso personale), ha ritenuto
infondata la questione valutando la coltivazione una "condotta
oggettivamente idonea ad attentare al bene della salute dei
singoli per il solo fatto di arricchire la provvista esistente
di materia prima e di accrescere ulteriormente, in maniera
indiscriminata, i quantitativi coltivabili" (sentenza
24.7.95 n.360).
In ordine al trattamento sanzionatorio della coltivazione
esiste peraltro un diverso orientamento giurisprudenziale
(che però è precedente alla sentenza della Corte
Costituzionale) secondo il quale è necessario operare
una distinzione tra l'attività di coltivazione in senso
tecnico-agrario e l'attività di coltivazione cosiddetta
"domestica" con la conseguenza che quando ci si
trovi in presenza di una condotta modesta e rudimentale (messa
a dimora di poche piantine idonee a produrre quantitativi
scarsamente apprezzabili di sostanza stupefacente) l'attività
di coltivazione potrebbe essere ricompresa nella formula "comunque
detiene" contenuta nell'art. 75 del d.p.r. (Cassazione,
Sez. IV penale, sent. 3.5.94, Polisena).
ULTIMI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA
IN MERITO ALLA PROBLEMATICA RELATIVA ALL'USO DI GRUPPO DI
SOSTANZE STUPEFACENTI
Dopo il referendum del 1993, si è riproposta la problematica
relativa alla sanzione da applicare al cosiddetto "USO
DI GRUPPO" di sostanze stupefacenti, che si verifica
nell'ipotesi in cui una persona acquista della sostanza stupefacente
per poi cederla e farne contestualmente uso di gruppo, insieme
agli altri componenti del gruppo che hanno dato il loro mandato
per l'acquisto.
Ossia: un gruppo di persone decide di fare uso di una sostanza
stupefacente e uno di essi si assume l'incarico di acquistarla
per tutti, cedendola poi agli altri per farne uso di gruppo.
Tale problematica, è stata affrontata dalla Corte di
Cassazione, e inizialmente sono stati elaborati due orientamenti:
Una parte della Cassazione, (in tal senso, da ultimo, Cass.
Sez. VI 2.10.1996) ha ritenuto che l'uso di gruppo dovesse
essere sanzionato penalmente ai sensi dell'art. 73 del DPR
309/90; la motivazione di questa scelta così rigorosa
è da ricercarsi nella considerazione secondo la quale,
la destinazione all'uso personale, che segnerebbe il discrimine
tra l'illecito penale e l'illecito amministrativo, deve essere
intesa come destinazione a uso individuale, cioè alla
sola persona che acquista la sostanza stupefacente.
Un secondo orientamento più liberale, ritiene che l'uso
di gruppo debba essere sanzionato ai sensi dell'art. 75 del
DPR. 309/90, ossia con una sanzione solo amministrativa. La
Cassazione (in tal senso, Cass. Sez. IV, 4.05.1994; 14.07.1995;
23.11.1995) motiva tale orientamento nel senso di ritenere
che, l'acquisto da parte di una persona, debba essere inteso
come se ciascuno dei soggetti, avesse fin dall'inizio acquistato
una porzione di sostanza stupefacente, così che l'atto
successivo di divisione non implicherebbe cessione dall'uno
agli altri; in pratica è come se ciascuna quota sia
riferibile fin dall'inizio a ogni soggetto. All'interno di
questo orientamento, si fanno rientrare situazioni diverse
tra loro, e cioè: sia il caso dell''acquisto comune
di sostanza stupefacente con denaro anticipato da tutti, effettuato
da tossicodipendenti per farne uso personale comune; sia il
caso invece dell'acquisto da parte di alcuni soltanto, che
si assumono l'onere di procurare la sostanza, acquistandola
con il denaro comune; sia ancora il caso di un soggetto che
su incarico di altri e per il consumo personale di questi,
ricevuto il denaro da questi ultimi, acquista la sostanza
che poi consegnerà agli stessi; il corrispettivo per
l'attività di acquisto, rischiosa, compiuta per altre
persone, sarà rappresentato da una porzione della sostanza
acquistata.
Di recente, sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, con sentenza 28.05.1997, e affrontando
la problematica in questione, hanno aderito all'orientamento
favorevole, ossia quello di far rientrare il fatto nell'art.
75, da punire quindi con sanzione amministrativa. Secondo
le Sezioni Unite, ricorrerebbe l'illecito amministrativo,
sia nel caso in cui tutti i componenti del gruppo acquistano
la sostanza, sia nel caso in cui l'acquisto è compiuto
da alcuni soltanto per conto di tutti, e poi avviene la suddivisione.
Al contrario ricorrerebbe l'illecito penale previsto dall'art.
73, quando gli acquirenti della sostanza stupefacente, destinata
a tutto il gruppo, non risultino anche assuntori della sostanza,
oppure quando non abbiano alcun mandato all'acquisto.
Tale mandato, secondo una recentissima sentenza della Corte
di Cassazione del 15.07.1999 n. 9075, che peraltro segue all'orientamento
delle Sezioni Unite, non deve essere necessariamente espresso;
può infatti anche essere tacito, o conforme a una prassi
instauratasi tra gli appartenenti al gruppo. Né è
rilevante il fatto che il denaro venga anticipato da tutti
mediante una "colletta", o invece venga anticipato
da coloro che l'acquistano.
(tratto da Fuoriluogo.it)
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