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Normativa riguardante le sostanze stupefacenti

La disciplina relativa alle sostanze stupefacenti è contenuta nel D.P.R. 309/90, così come modificato dal referendum abrogativo del 18-19 aprile 1993.
La maggiore innovazione introdotta dal referendum è rappresentata dalla depenalizzazione dell'uso personale di sostanze stupefacenti; da ciò deriva che è penalmente sanzionata soltanto la destinazione a terzi della sostanza e che conseguentemente è punito con una sanzione amministrativa l'acquisto, e comunque la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope destinate all'uso esclusivamente personale.

Sanzioni Amministrative
Sanzioni Penali
L'orientamento della Giurisprudenza sulla coltivazione
Ultimi orientamenti della Giurisprudenza relativi all'uso di gruppo

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

ART.75 - SANZIONI AMMINISTRATIVE
1 - Chi importa, acquista o detiene per farne uso personale le seguenti sostanze:
- a) oppio e suoi derivati
- b) cocaina e sostanze ad azione analoga
- c) allucinogeni
- d) anfetamine
- e) sostanze ad effetto ipnotico-sedativo
- f) ogni altra sostanza capace di determinare dipendenza fisica o psichica
è punito con la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, del passaporto, e di ogni altro documento equivalente, e, se si tratta di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo DA DUE A QUATTRO MESI;
2 - se si tratta di:
- a) cannabis indica e prodotti da essa ottenuti
- b) sostanze di impiego terapeutico che inducano dipendenza fisica o psichica lieve
la sanzione amministrativa di cui sopra va DA UNO A TRE MESI.

PROCEDURA
Una volta accertati i fatti e contestata la violazione di legge, gli organi della polizia possono avvisare direttamente il Prefetto del luogo ove è stato commesso il fatto, oppure invitare la persona a presentarsi immediatamente innanzi a lui. Entro cinque giorni il Prefetto convoca la persona segnalata per sentirla.
L'interessato può chiedere di essere sottoposto al programma terapeutico presso la A.S.L. della propria circoscrizione, in tal caso il Prefetto se lo ritiene opportuno può sospendere il procedimento. Il Prefetto comunque cura l'acquisizione dei dati necessari per valutare il comportamento durante il programma e se risulta che l'interessato ha attuato il programma, archivia il procedimento.
Se l'interessato non si presenta alla struttura sanitaria entro il termine stabilito dal Prefetto ovvero se lo interrompe senza un giustificato motivo, viene di nuovo convocato innanzi al Prefetto che lo invita a rispettare il programma.
Se i fatti riguardano la cannabis e altre sostanze leggere e il Prefetto valuta che la persona si asterrà per il futuro dal commetterli nuovamente, il procedimento verrà definito, anzichè con la sanzione, con un formale invito a non farne più uso.
L'interessato può prendere visione e chiedere copia degli atti di cui sopra.

MINORI
Se si tratta di persona minore di età e il Prefetto non ritiene necessario applicare la sanzione di cui sopra, il procedimento verrà definito con un formale invito a non farne più uso. Il Prefetto se lo ritiene opportuno può convocare i familiari per dar loro notizia dei fatti.

ART. 73 - SANZIONI PENALI
1) Chi detiene, coltiva, produce, fabbrica, vende, acquista, offre o mette in vendita, cede, riceve, importa, esporta, trasporta, procura ad altri, fuori dai casi previsti all'art. 75, le seguenti sostanze:
- a) oppio e suoi derivati
- b) cocaina e sostanze ad azione analoga
- c) allucinogeni
- d) anfetamine
- e) sostanze ad effetto ipnotico-sedativo
- f) ogni altra sostanza capace di determinare dipendenza fisica o psichica
è punito con LA RECLUSIONE DA 8 A 20 ANNI E CON LA MULTA DA LIRE 50 MILIONI A LIRE 500 MILIONI.

2) se si tratta di:
- a) cannabis indica e prodotti da essa ottenuti
- b) sostanze di impiego terapeutico che inducano dipendenza fisica o psichica lieve
è punito con LA RECLUSIONE DA 2 A 6 ANNI E CON LA MULTA DA LIRE 10 MILIONI A LIRE 150 MILIONI.

CONCORSO - Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

FATTO DI LIEVE ENTITA'- Quando, per i mezzi, per le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della RECLUSIONE DA 1 A 6 ANNI E DELLA MULTA DA LIRE 5 MILIONI A LIRE 50 MILIONI PER LE DROGHE C.D. PESANTI; DA 6 MESI A 4 ANNI E MULTA DA LIRE 2 MILIONI A LIRE 20 MILIONI PER LE DROGHE C.D. LEGGERE.


COLLABORAZIONE - Per chi collabora con l'autorità di polizia e giudiziaria al fine di impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, le pene previste sono diminuite dalla metà a due terzi.

INDICI RIVELATORI DELLA DESTINAZIONE A TERZI
Come precisato sopra, a seguito del referendum del 1993, che ha depenalizzato l'uso personale di sostanze stupefacenti, si ha illecito penale soltanto quando la sostanza stupefacente è destinata a terzi; pertanto spetterà all'accusa dimostrare concretamente la destinazione a terzi della sostanza; a tal fine il Pubblico Ministero farà riferimento ai seguenti indici:
- elemento quantitativo: la presenza di quantitativi esorbitanti di sostanza stupefacente, può dimostrare che la stessa non era destinata soltanto all'uso personale del detentore, ma anche in parte, era destinata a terzi;
- qualità soggettiva del detentore (tossicodipendente o meno): la circostanza che la droga sia in possesso di un soggetto non tossicodipendente, può far ritenere che la stessa sia destinata allo spaccio;
- condizioni economiche del detentore: l'assenza di un'attività lavorativa o di altra fonte di reddito può far ritenere, che il detentore attraverso lo spaccio, si procuri i mezzi di sussistenza;
- modalità di custodia, frazionamento in dosi, ritrovamento di sostanze stupefacenti di diversa natura, ritrovamento di strumenti idonei al taglio, modalità spazio-temporali in cui è stato eseguito il sequestro, grado di purezza della sostanza detenuta.
La suddetta ricostruzione interpretativa circa l'utilizzazione dei vari indici probatori, è stata recepita dalla prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione.

L'ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA IN ORDINE ALLA ILLICEITÀ PENALE DELLA COLTIVAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI FINALIZZATA ALL'USO PERSONALE
L'art. 75 d.p.r. 309/90 (sanzioni amministrative) individua un numero limitato di condotte se rapportato all'elenco delle attività penalmente sanzionabili previsto dall'art. 73 dello stesso d.p.r.. Ne deriva che tutte le condotte non ricomprese nella previsione normativa di cui all'art. 75 risultano penalmente sanzionabili anche nell'ipotesi in cui la sostanza stupefacente oggetto dell'attività fosse finalizzata all'uso personale. Con riferimento a tali condotte è stata pertanto valutata la possibilità di interpretare estensivamente il disposto di cui all'all'art.75 al fine di applicare la sanzione amministrativa anche ad attività non letteralmente indicate in esso (ovviamente nell'ipotesi in cui la sostanza sia destinata all'uso personale). Il problema si pone soprattutto con riferimento a quelle condotte rispetto alle quali appare particolarmente irragionevole l'applicazione di una sanzione penale oltre che in senso assoluto anche in relazione ad ipotesi di condotta del tutto simili e punite "soltanto" sul piano amministrativo; si pensi all'ipotesi di chi coltivi qualche pianta di marijuana per farne uso personale, a costui si applica la sanzione penale mentre si applicherà la sanzione amministrativa a chi acquisti la stessa sostanza o "addirittura" un quantitativo maggiore per farne uso personale ovvero si pensi all'ipotesi di chi esporti un quantitativo minimo di sostanza stupefacente per farne uso personale, costui sarà assoggettato al regime sanzionatorio penale di cui all'art. 73 poiché l'art. 75 fa riferimento alla sola attività di importazione e non anche a quella di esportazione.
Con specifico riferimento all'attività di coltivazione di sostanza stupefacente la giurisprudenza prevalente esclude, in ogni caso, che l'attività in questione possa essere ricompresa nell'ambito del disposto di cui all'art. 75, anche estensivamente interpretato; al riguardo si afferma che le abrogazioni referendarie non hanno riguardato le norme del d.p.r. 309/90 relative al divieto di coltivazione e fabbricazione e che l'art. 75 non fa riferimento a tale attività. Tale orientamento trova sostegno in una pronuncia della Corte Costituzionale che, chiamata a valutare la costituzionalità della disparità di trattamento rispetto ad attività finalizzate dal medesimo fine (l'uso personale), ha ritenuto infondata la questione valutando la coltivazione una "condotta oggettivamente idonea ad attentare al bene della salute dei singoli per il solo fatto di arricchire la provvista esistente di materia prima e di accrescere ulteriormente, in maniera indiscriminata, i quantitativi coltivabili" (sentenza 24.7.95 n.360).
In ordine al trattamento sanzionatorio della coltivazione esiste peraltro un diverso orientamento giurisprudenziale (che però è precedente alla sentenza della Corte Costituzionale) secondo il quale è necessario operare una distinzione tra l'attività di coltivazione in senso tecnico-agrario e l'attività di coltivazione cosiddetta "domestica" con la conseguenza che quando ci si trovi in presenza di una condotta modesta e rudimentale (messa a dimora di poche piantine idonee a produrre quantitativi scarsamente apprezzabili di sostanza stupefacente) l'attività di coltivazione potrebbe essere ricompresa nella formula "comunque detiene" contenuta nell'art. 75 del d.p.r. (Cassazione, Sez. IV penale, sent. 3.5.94, Polisena).

ULTIMI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA IN MERITO ALLA PROBLEMATICA RELATIVA ALL'USO DI GRUPPO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Dopo il referendum del 1993, si è riproposta la problematica relativa alla sanzione da applicare al cosiddetto "USO DI GRUPPO" di sostanze stupefacenti, che si verifica nell'ipotesi in cui una persona acquista della sostanza stupefacente per poi cederla e farne contestualmente uso di gruppo, insieme agli altri componenti del gruppo che hanno dato il loro mandato per l'acquisto.
Ossia: un gruppo di persone decide di fare uso di una sostanza stupefacente e uno di essi si assume l'incarico di acquistarla per tutti, cedendola poi agli altri per farne uso di gruppo.
Tale problematica, è stata affrontata dalla Corte di Cassazione, e inizialmente sono stati elaborati due orientamenti:
Una parte della Cassazione, (in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. VI 2.10.1996) ha ritenuto che l'uso di gruppo dovesse essere sanzionato penalmente ai sensi dell'art. 73 del DPR 309/90; la motivazione di questa scelta così rigorosa è da ricercarsi nella considerazione secondo la quale, la destinazione all'uso personale, che segnerebbe il discrimine tra l'illecito penale e l'illecito amministrativo, deve essere intesa come destinazione a uso individuale, cioè alla sola persona che acquista la sostanza stupefacente.
Un secondo orientamento più liberale, ritiene che l'uso di gruppo debba essere sanzionato ai sensi dell'art. 75 del DPR. 309/90, ossia con una sanzione solo amministrativa. La Cassazione (in tal senso, Cass. Sez. IV, 4.05.1994; 14.07.1995; 23.11.1995) motiva tale orientamento nel senso di ritenere che, l'acquisto da parte di una persona, debba essere inteso come se ciascuno dei soggetti, avesse fin dall'inizio acquistato una porzione di sostanza stupefacente, così che l'atto successivo di divisione non implicherebbe cessione dall'uno agli altri; in pratica è come se ciascuna quota sia riferibile fin dall'inizio a ogni soggetto. All'interno di questo orientamento, si fanno rientrare situazioni diverse tra loro, e cioè: sia il caso dell''acquisto comune di sostanza stupefacente con denaro anticipato da tutti, effettuato da tossicodipendenti per farne uso personale comune; sia il caso invece dell'acquisto da parte di alcuni soltanto, che si assumono l'onere di procurare la sostanza, acquistandola con il denaro comune; sia ancora il caso di un soggetto che su incarico di altri e per il consumo personale di questi, ricevuto il denaro da questi ultimi, acquista la sostanza che poi consegnerà agli stessi; il corrispettivo per l'attività di acquisto, rischiosa, compiuta per altre persone, sarà rappresentato da una porzione della sostanza acquistata.
Di recente, sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 28.05.1997, e affrontando la problematica in questione, hanno aderito all'orientamento favorevole, ossia quello di far rientrare il fatto nell'art. 75, da punire quindi con sanzione amministrativa. Secondo le Sezioni Unite, ricorrerebbe l'illecito amministrativo, sia nel caso in cui tutti i componenti del gruppo acquistano la sostanza, sia nel caso in cui l'acquisto è compiuto da alcuni soltanto per conto di tutti, e poi avviene la suddivisione. Al contrario ricorrerebbe l'illecito penale previsto dall'art. 73, quando gli acquirenti della sostanza stupefacente, destinata a tutto il gruppo, non risultino anche assuntori della sostanza, oppure quando non abbiano alcun mandato all'acquisto.
Tale mandato, secondo una recentissima sentenza della Corte di Cassazione del 15.07.1999 n. 9075, che peraltro segue all'orientamento delle Sezioni Unite, non deve essere necessariamente espresso; può infatti anche essere tacito, o conforme a una prassi instauratasi tra gli appartenenti al gruppo. Né è rilevante il fatto che il denaro venga anticipato da tutti mediante una "colletta", o invece venga anticipato da coloro che l'acquistano.

(tratto da Fuoriluogo.it)

 


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