ABBREVIAZIONE CORSO DI STUDI
1.
E’ possibile anticipare di
un anno l’esame di Stato?
Sì,
per merito e per chiamata alla leva militare. La nuova normativa (Legge 10
dicembre 1997, n. 425) non introduce comunque alcuna innovazione a questo
riguardo: la possibilità di abbreviare gli studi è stata stabilita dal Regio
Decreto 4 maggio 1925, n. 653.
2.
In quali casi è possibile
l’anticipo per merito?
L’anticipo
per merito è riservato a chi nello scrutinio finale del penultimo anno riporta
non meno di otto decimi in ciascuna materia.
3.
In quali casi è possibile
l’anticipo per motivi di leva?
L’anticipo
per leva è previsto solo per gli studenti del penultimo anno sottoposti a
obbligo di leva nell’anno in corso o nel seguente. In questo caso lo studente
può sostenere l’esame solo se sia stato promosso all’ultimo anno senza
debiti formativi.
4.
Possono sostenere l’esame di
Stato i candidati interni frequentanti il penultimo anno non soggetti ad
abbreviazione né per merito né per obblighi di leva, ma solo per recupero
anni?
No. I
medesimi possono, in alternativa, ritirarsi da scuola entro il 15 marzo e
presentarsi agli esami come candidati esterni se in possesso dei requisiti di
cui all’art. 3 della OM 38/99.
5.
I candidati “anticipatari”
devono presentare domanda di iscrizione all’esame?
Sì,
gli alunni delle penultime classi che intendano sostenere gli esami con
abbreviazione del corso di studi per merito o obblighi di leva devono presentare
domanda di iscrizione: la scadenza è il 31 gennaio.
6.
Quali programmi devono
preparare gli studenti “anticipatari” per sostenere l’esame?
Il
programma generale è quello della classe finale dell’indirizzo di studi per
cui si sostiene l’esame. Il candidato deve avere studiato tutte le materie
dell’ultimo anno, comprese quelle che figurano soltanto nel piano di studi
dell’ultimo anno. Lo studente “anticipatario” dovrà prepararsi alle prove
d’esame, nei modi che ritiene più opportuni, in base alle indicazioni
relative ai programmi seguiti nelle varie discipline. Anche per i candidati
anticipatari, come per quelli esterni, il testo di riferimento è il Documento
del consiglio di classe relativo alla classe a cui sono stati abbinati.
7.
Come saranno valutati gli “anticipatari”?
Saranno
valutati come gli altri relativamente alle prove d’esame. Il credito
scolastico sarà quello attribuito dal consiglio della penultima classe, secondo
l’art. 11, comma 5, del Regolamento.
8.
Gli “anticipatari” che
hanno conseguito il diploma devono frequentare un anno scolastico supplementare
per potersi iscrivere all’Università?
No.
Il titolo, anche se conseguito con un anno di anticipo, ha valore legale a tutti
gli effetti e consente di accedere all’Università senza ulteriori
limitazioni.
9.
Un candidato
“anticipatario” di un istituto professionale può sostenere l’esame pur
non avendo svolto attività professionale relativa al V anno?
Sì,
ma questo candidato potrà conseguire soltanto il diploma di Stato e non
l’attestato di specializzazione.
10.
Cosa comporta la mancata frequenza dell’area di professionalizzazione?
La
mancata frequenza della terza area è tenuta in conto dal consiglio di classe in
sede di valutazione e di attribuzione del credito scolastico; comunque il
candidato potrà conseguire solo il diploma di Stato e non l’attestato di
specializzazione.