ABBREVIAZIONE CORSO DI STUDI

 

1.                E’ possibile anticipare di un anno l’esame di Stato?


Sì, per merito e per chiamata alla leva militare. La nuova normativa (Legge 10 dicembre 1997, n. 425) non introduce comunque alcuna innovazione a questo riguardo: la possibilità di abbreviare gli studi è stata stabilita dal Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653.

 


2.                In quali casi è possibile l’anticipo per merito?


L’anticipo per merito è riservato a chi nello scrutinio finale del penultimo anno riporta non meno di otto decimi in ciascuna materia.

 


3.                In quali casi è possibile l’anticipo per motivi di leva?


L’anticipo per leva è previsto solo per gli studenti del penultimo anno sottoposti a obbligo di leva nell’anno in corso o nel seguente. In questo caso lo studente può sostenere l’esame solo se sia stato promosso all’ultimo anno senza debiti formativi.

 


4.                Possono sostenere l’esame di Stato i candidati interni frequentanti il penultimo anno non soggetti ad abbreviazione né per merito né per obblighi di leva, ma solo per recupero anni?


No. I medesimi possono, in alternativa, ritirarsi da scuola entro il 15 marzo e presentarsi agli esami come candidati esterni se in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 della OM 38/99.

 


5.                I candidati “anticipatari” devono presentare domanda di iscrizione all’esame?


Sì, gli alunni delle penultime classi che intendano sostenere gli esami con abbreviazione del corso di studi per merito o obblighi di leva devono presentare domanda di iscrizione: la scadenza è il 31 gennaio.

 


6.                Quali programmi devono preparare gli studenti “anticipatari” per sostenere l’esame?


Il programma generale è quello della classe finale dell’indirizzo di studi per cui si sostiene l’esame. Il candidato deve avere studiato tutte le materie dell’ultimo anno, comprese quelle che figurano soltanto nel piano di studi dell’ultimo anno. Lo studente “anticipatario” dovrà prepararsi alle prove d’esame, nei modi che ritiene più opportuni, in base alle indicazioni relative ai programmi seguiti nelle varie discipline. Anche per i candidati anticipatari, come per quelli esterni, il testo di riferimento è il Documento del consiglio di classe relativo alla classe a cui sono stati abbinati.


7.                Come saranno valutati gli “anticipatari”?


Saranno valutati come gli altri relativamente alle prove d’esame. Il credito scolastico sarà quello attribuito dal consiglio della penultima classe, secondo l’art. 11, comma 5, del Regolamento.

 


8.                Gli “anticipatari” che hanno conseguito il diploma devono frequentare un anno scolastico supplementare per potersi iscrivere all’Università?


No. Il titolo, anche se conseguito con un anno di anticipo, ha valore legale a tutti gli effetti e consente di accedere all’Università senza ulteriori limitazioni.

 


9.                Un candidato “anticipatario” di un istituto professionale può sostenere l’esame pur non avendo svolto attività professionale relativa al V anno?


Sì, ma questo candidato potrà conseguire soltanto il diploma di Stato e non l’attestato di specializzazione.


10.    Cosa comporta la mancata frequenza dell’area di professionalizzazione?


La mancata frequenza della terza area è tenuta in conto dal consiglio di classe in sede di valutazione e di attribuzione del credito scolastico; comunque il candidato potrà conseguire solo il diploma di Stato e non l’attestato di specializzazione.