CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

1.
Nel caso di un candidato in
situazione di handicap la prima e la seconda prova sono formulate in modo
diverso?
Possono
esserlo, se il tipo di handicap lo richiede. In questo caso la commissione,
sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe, prepara prove
equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati, con la consulenza, se
necessaria, di personale esperto. I testi della prima e seconda prova sono
trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio Braille, in presenza di
candidati in situazione di forte handicap visivo.
Per i
candidati che hanno seguito un piano educativo personalizzato e sono stati
valutati dal Consiglio di classe solo in base allo svolgimento di tale piano, la
commissione d’esame elabora apposite prove differenziate coerenti con il
percorso dello studente, finalizzate solo al rilascio di un attestato finale,
relativo al curricolo seguito e previsto dall’art. 13 del Regolamento.
Si
veda al riguardo l’art. 6 del Regolamento, approvato con D.P.R. 323/98.
2.
E’ necessario riportare il
percorso didattico differenziato nel documento del 15 maggio?
Sì.
E’ necessario che il consiglio di classe riporti programmi, prove ed eventuali
progetti di integrazione scuola-lavoro così come sono stati sviluppati affinché
la commissione possa impostare la terza prova e il colloquio.
3.
Come viene espressa la
valutazione delle prove differenziate?
Il punteggio delle prove e il
voto finale dovranno essere in centesimi e riferiti al progetto educativo
individuale.
4.
Quale tipo di certificazione
deve essere predisposto per i candidati che abbiano sostenuto l’esame con
prove differenziate?
E’
previsto il rilascio di un attestato finale, predisposto dalla scuola di
appartenenza tenendo presenti le informazioni che in base al Regolamento (art.
13, comma 2) devono essere inserite nell’attestato medesimo.
5.
Il docente di sostegno che ha
seguito durante l’anno scolastico un candidato in situazione di handicap deve
essere incluso nella commissione d’esame?
No.
Il docente di sostegno non viene nominato commissario d’esame, ma può essere
chiamato dalla commissione per assistenza al candidato.