CREDITO FORMATIVO
1.
Quali esperienze rientrano nel
credito formativo?
Le
caratteristiche di queste esperienze sono di tre ordini: le esperienze devono
essere acquisite al di fuori della scuola di appartenenza; devono essere
debitamente documentate; si riferiscono principalmente ad attività culturali,
artistiche, formative. In linea generale sono valide tutte le esperienze
qualificate e debitamente documentate da cui derivino competenze coerenti con
l’indirizzo di studi a cui si riferisce l’esame di Stato: corsi di lingua,
esperienze musicali, lavorative, sportive, di cooperazione, di volontariato
sociale o ambientale. Da questo punto di vista gli ambiti previsti sono talmente
ampi che sostanzialmente ricoprono tutte le esperienze possibili. I consigli di
classe, nella loro autonomia, fissano i criteri di valutazione di tali
esperienze tenendo conto della loro qualità e della loro coerenza con gli
obiettivi educativi e formativi del corso di studi.
2.
Cosa si intende per esperienze
“debitamente documentate”?
L’attestazione
deve essere fornita dagli enti, associazioni, istituzioni presso cui lo studente
ha studiato o prestato la sua opera e deve contenere una breve descrizione
dell’esperienza fatta. In questo modo i consigli di classe e le commissioni
potranno valutare in modo adeguato la consistenza, la qualità e il valore
formativo dell’esperienza.
3.
Entro quando occorre
presentare la documentazione per chiedere l’attribuzione del credito
formativo?
La
documentazione deve essere presentata entro il 15 maggio all’istituto sede di
esame per consentirne l’analisi e la valutazione da parte degli organi
competenti.
4.
Il credito formativo può
servire per saldare un debito scolastico?
No,
perché si tratta di due capitoli diversi del profitto scolastico. Il debito
contratto in una materia può essere saldato soltanto colmando le lacune
presenti nella preparazione in questa disciplina. La partecipazione ad altre
attività può migliorare la preparazione culturale generale, ma non estinguere
un debito determinato da una carenza specifica.
5.
Il tirocinio obbligatorio
svolto nel corso dell’anno scolastico o in estate vale come credito formativo?
No,
perché la partecipazione a questo tipo di attività rientra tra le esperienze
acquisite all’interno della scuola di appartenenza e quindi è valida per il
credito scolastico.
6.
Per gli studenti lavoratori e
per coloro che frequentano i corsi serali le attività lavorative possono essere
fatte valere come credito formativo?
Sì,
purché debitamente documentate.
7.
Per tutti gli altri candidati
il possesso di un credito formativo può essere considerato utile ai fini
dell’esonero dall’accertamento di alcune materie nella fase del colloquio?
No.
Per i candidati che non siano studenti provenienti da un corso sperimentale di
istruzione per adulti il colloquio si svolge, indipendentemente dai titoli di
studio e dai crediti formativi posseduti, su argomenti di interesse
pluridisciplinare attinenti al percorso didattico della classe terminale.
8.
Esiste un punteggio massimo e
minimo per quantificare il credito formativo?
Sono
i consigli di classe e le commissioni d’esame, rispettivamente per i candidati
interni e per quelli esterni, a fissare i criteri di valutazione delle
esperienze che danno luogo al credito formativo. Non è comunque possibile
andare oltre la banda di oscillazione della fascia di punteggio conseguita in
base alla media dei voti. Per i candidati esterni la commissione può aumentare
il punteggio relativo al credito scolastico fino a un massimo di due punti.
9.
E’ possibile ricorrere
all’autocertificazione per le esperienze che concorrono alla creazione del
credito formativo?
Solo
per le esperienze effettuate nella pubblica amministrazione.
10.
Chi decide quali esperienze svolte dagli studenti sono valide ai fini
dell’attribuzione del credito formativo?
La
valutazione delle esperienze ai fini del riconoscimento dei crediti formativi è
competenza rispettivamente del consiglio di classe per i candidati interni e
della commissione d’esame per i candidati esterni.