CREDITO FORMATIVO

1.                Quali esperienze rientrano nel credito formativo?


Le caratteristiche di queste esperienze sono di tre ordini: le esperienze devono essere acquisite al di fuori della scuola di appartenenza; devono essere debitamente documentate; si riferiscono principalmente ad attività culturali, artistiche, formative. In linea generale sono valide tutte le esperienze qualificate e debitamente documentate da cui derivino competenze coerenti con l’indirizzo di studi a cui si riferisce l’esame di Stato: corsi di lingua, esperienze musicali, lavorative, sportive, di cooperazione, di volontariato sociale o ambientale. Da questo punto di vista gli ambiti previsti sono talmente ampi che sostanzialmente ricoprono tutte le esperienze possibili. I consigli di classe, nella loro autonomia, fissano i criteri di valutazione di tali esperienze tenendo conto della loro qualità e della loro coerenza con gli obiettivi educativi e formativi del corso di studi.

 


2.                Cosa si intende per esperienze “debitamente documentate”?


L’attestazione deve essere fornita dagli enti, associazioni, istituzioni presso cui lo studente ha studiato o prestato la sua opera e deve contenere una breve descrizione dell’esperienza fatta. In questo modo i consigli di classe e le commissioni potranno valutare in modo adeguato la consistenza, la qualità e il valore formativo dell’esperienza.

 


3.                Entro quando occorre presentare la documentazione per chiedere l’attribuzione del credito formativo?


La documentazione deve essere presentata entro il 15 maggio all’istituto sede di esame per consentirne l’analisi e la valutazione da parte degli organi competenti.

 


4.                Il credito formativo può servire per saldare un debito scolastico?


No, perché si tratta di due capitoli diversi del profitto scolastico. Il debito contratto in una materia può essere saldato soltanto colmando le lacune presenti nella preparazione in questa disciplina. La partecipazione ad altre attività può migliorare la preparazione culturale generale, ma non estinguere un debito determinato da una carenza specifica.

 


5.                Il tirocinio obbligatorio svolto nel corso dell’anno scolastico o in estate vale come credito formativo?


No, perché la partecipazione a questo tipo di attività rientra tra le esperienze acquisite all’interno della scuola di appartenenza e quindi è valida per il credito scolastico.

 


6.                Per gli studenti lavoratori e per coloro che frequentano i corsi serali le attività lavorative possono essere fatte valere come credito formativo?


Sì, purché debitamente documentate.

 


7.                Per tutti gli altri candidati il possesso di un credito formativo può essere considerato utile ai fini dell’esonero dall’accertamento di alcune materie nella fase del colloquio?


No. Per i candidati che non siano studenti provenienti da un corso sperimentale di istruzione per adulti il colloquio si svolge, indipendentemente dai titoli di studio e dai crediti formativi posseduti, su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti al percorso didattico della classe terminale.

 


8.                Esiste un punteggio massimo e minimo per quantificare il credito formativo?


Sono i consigli di classe e le commissioni d’esame, rispettivamente per i candidati interni e per quelli esterni, a fissare i criteri di valutazione delle esperienze che danno luogo al credito formativo. Non è comunque possibile andare oltre la banda di oscillazione della fascia di punteggio conseguita in base alla media dei voti. Per i candidati esterni la commissione può aumentare il punteggio relativo al credito scolastico fino a un massimo di due punti.

 


9.                E’ possibile ricorrere all’autocertificazione per le esperienze che concorrono alla creazione del credito formativo?


Solo per le esperienze effettuate nella pubblica amministrazione.

 


10.    Chi decide quali esperienze svolte dagli studenti sono valide ai fini dell’attribuzione del credito formativo?


La valutazione delle esperienze ai fini del riconoscimento dei crediti formativi è competenza rispettivamente del consiglio di classe per i candidati interni e della commissione d’esame per i candidati esterni.