CREDITO SCOLASTICO E SCRUTINI FINALI

 

1. In base a quali criteri viene calcolato il credito scolastico?

Il Regolamento sui nuovi esami di Stato (D.P.R. 323/98, artt. 11 e 15) prevede un meccanismo di attribuzione riportato nelle Tabelle allegate.

L’assegnazione tiene conto di:

profitto;

assiduità della frequenza (compresa quella dell’area di progetto, ove prevista);

interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;

attività complementari e integrative;

eventuali crediti formativi.

 

 

Il debito formativo incide sull’assegnazione del credito scolastico?

Sì, in quanto al candidato promosso con debito formativo alla penultima o ultima classe del corso di studi sarà assegnato il punteggio minimo previsto dalla banda corrispondente alla media riportata nello scrutinio finale (vedi nota alla Tabella A del Regolamento).

In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il Consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale dell’anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio.

Nell’ultimo anno non ci può essere debito formativo, quindi la media viene calcolata sui voti reali riportati sulla pagella nello scrutinio finale.

 

 

Quanto incidono le assenze sul credito scolastico?

Le assenze sono uno degli elementi che concorrono a determinare il credito scolastico, ma non hanno un peso “matematico” predefinito. E’ opportuno che i criteri di attribuzione del credito scolastico siano decisi ed esplicitati dal consiglio di classe: possibilmente con una griglia che specifichi il valore riconosciuto a ciascuna delle seguenti voci: profitto, assiduità della frequenza, impegno e interesse nella partecipazione al dialogo educativo, attività complementari e integrative ed eventuali crediti formativi.

 

 

Per l’attribuzione del credito scolastico delle classi terzultime e penultime la media dei voti da tenere presente per l’assegnazione alla banda di oscillazione tiene conto del voto realmente assegnato alla o alle materie con debito formativo?

No, la media va calcolata assegnando sei alla o alle materie oggetto di debito formativo.

 

 

Come si valuta il credito scolastico di candidati esterni, già in possesso di idoneità alla quinta e abbinati a una classe interna?

Per i candidati esterni in possesso di idoneità all’ultima classe, per il terzultimo e il penultimo anno, è il credito già maturato o quello attribuito dalla commissione d’esame sulla base dei risultati conseguiti per idoneità (si veda il D.P.R. n. 323/98, art. 11, comma 7).

 

 

E’ possibile che i punti del credito formativo, aggiunti a quelli del credito scolastico, portino il candidato in una banda di punteggio superiore a quella in cui si troverebbe con il solo credito scolastico?

No. Il credito formativo non consente all’alunno di collocarsi nella banda di oscillazione superiore. La banda di appartenenza è determinata dal credito scolastico: il credito formativo è un punteggio aggiuntivo che permette eventualmente di collocarsi al limite superiore di questa banda.

 

 

Nello scrutinio finale, è possibile “sforare” verso l’alto la banda di oscillazione determinata dalla media dei voti?

 

No. L’art. 11, comma 4, del Regolamento prevede, per casi particolari, la possibilità che il Consiglio di classe nello scrutinio finale dell’ultimo anno possa motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 20 punti complessivamente attribuibili, il punteggio complessivo conseguito dall’alunno.

 

 

Il voto di condotta entra nella media utile al calcolo del credito scolastico?

Il voto di condotta non fa media.

 

 

Il superamento del debito formativo modifica il credito scolastico dell’anno precedente o il credito scolastico dell’anno in corso?

Il superamento del debito formativo consente l’integrazione del credito scolastico relativo all’anno in cui il debito è stato contratto.

 

 

Quali sono le modalità con cui viene calcolato il credito scolastico degli alunni che hanno frequentato un anno di studio all’estero?

Il Consiglio di classe sottopone gli alunni in questione ad accertamento sulle materie della classe non frequentata in Italia, non comprese nel piano degli studi compiuti presso la scuola estera. Sulla base dell’esito delle suddette prove, il Consiglio di classe formula una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dalla scuola estera sulle materie comuni ai due ordinamenti, che determina l’inserimento degli alunni medesimi in una delle bande di oscillazione del credito scolastico.

Agli alunni che nella classe precedente quella non frequentata in Italia abbiano un debito formativo, viene attribuito il punteggio minimo della banda di oscillazione. In caso di accertato superamento del debito formativo, nell’anno in cui l’alunno è riammesso nella scuola italiana, il Consiglio di classe può integrare, in sede di scrutinio finale, il punteggio minimo, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio.

 

 

L’area di professionalizzazione rientra nel credito scolastico come materia aggiuntiva, o come una delle componenti di tale credito?

L’area di professionalizzazione non deve essere considerata come una materia, pena il suo snaturamento, ma è una parte integrante del curricolo. Il suo obiettivo è quello di far acquisire agli allievi competenze e capacità specifiche di determinati settori e deve essere gestita in maniera integrata con il resto del curricolo. Tali competenze e abilità possono incidere anche sulla valutazione di singole discipline. L’area deve essere una componente del credito scolastico.

 

 

Il voto dell’insegnamento facoltativo di pianoforte (Istituto Magistrale) entra nella media dei voti degli insegnamenti curricolari?

No, perché si tratta di insegnamento facoltativo.

 

 

In sede di scrutinio per gli esami di idoneità alle classi IV e V bisogna attribuire il credito scolastico?

No. Secondo la normativa vigente, in sede di esame di idoneità non va attribuito il credito scolastico, che verrà assegnato dalla commissione d’esame quando il candidato si presenterà agli esami di Stato.

 

 

La nuova normativa sugli esami di Stato ha apportato variazioni alla procedura regolante lo svolgimento degli scrutini finali?

No. Rimangono ferme le norme preesistenti, integrate dall’O.M. annuale sugli scrutini ed esami. Comunque sia, il consiglio di classe di ciascuno degli ultimi tre anni di corso, in relazione all’andamento degli studi, deve attribuire anche il credito scolastico.

 

 

Va attribuito il credito scolastico all’alunno che non consegue la promozione alla classe successiva?

No (si veda l’art. 11, comma 3, del Regolamento).

 

 

Un alunno presentato allo scrutinio finale con proposta di non classificazione in una o più discipline può sostenere l’esame di Stato?

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, esaminerà attentamente le motivazioni poste alla base delle proposte di non classificazione in qualche disciplina; dopo aver considerato tutti gli elementi a disposizione delibererà se procedere o meno alla valutazione dell’alunno in questione in tutte le discipline. In caso affermativo, sulla base degli elementi di valutazione a disposizione del consiglio di classe, l’allievo sarà valutato e potrà sostenere l’esame di Stato.

 

 

Il voto di Educazione fisica fa media per l’attribuzione del credito scolastico?

Sì. Tutte le materie dell’ultimo anno di corso di ogni indirizzo di studi, con l’unica eccezione dell’insegnamento della religione cattolica, concorrono all’attribuzione del credito scolastico.

 

 

La religione o la materia alternativa concorrono all’attribuzione dei crediti scolastici?

Gli insegnanti incaricati di Religione partecipano alle valutazioni periodiche e finali limitatamente agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. La Religione contribuisce alla valutazione del candidato e può incidere sul credito scolastico. Il docente di Religione, infatti, è parte integrante del consiglio di classe, nonostante la sua disciplina non concorra a fare media. Si confronti a riguardo il D.Lvo. 297/94, art. 309, comma 4: “Per l’insegnamento della Religione cattolica, in luogo di voti ed esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae”.

Il docente di Religione concorre invece alla valutazione delle altre componenti del credito scolastico (assiduità della frequenza scolastica, frequenza dell’area di progetto -ove prevista-, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e integrative, etc.). In sede di scrutinio finale nel caso in cui le norme richiedano una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di Religione, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.