FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI

 

1.                Qual è il meccanismo di abbinamento tra classe e commissione?


Le commissioni per l’esame di Stato sono formate per ogni classe da un presidente esterno, da non più di quattro commissari esterni e da un numero uguale di commissari interni appartenenti al consiglio della stessa classe e titolari di materie diverse da quelle affidate ai commissari esterni.

 


2.                Qual è il numero massimo di candidati che possono essere esaminati da una medesima commissione?


Il tetto massimo di candidati assegnati ad una commissione è, di norma, di 35 unità: in pratica ad ogni classe vengono aggregati candidati esterni fino a raggiungere appunto il numero complessivo di 35.

 


3.                Se i candidati esterni sono in numero superiore a quello degli interni, è possibile aggregare gli esterni alle varie classi se il numero massimo di candidati assegnati a ogni commissione è di 35? Esistono deroghe a questa disposizione?


Nel caso in cui non sia possibile rispettare la ripartizione paritaria tra candidati esterni e interni assegnati a ciascuna commissione, possono essere costituite commissioni con un numero maggiore di candidati esterni, o con soli candidati esterni

 


4.                Può accadere che nella commissione non siano rappresentate tutte le materie previste dal curriculum scolastico dell’ultimo anno?


Sì, soprattutto negli indirizzi con maggior numero di discipline, può accadere che non tutte le discipline siano rappresentate nella rosa dei docenti presenti in commissione.

 


5.                E cosa succede in questi casi, in particolare per quanto riguarda lo svolgimento del colloquio?


L’accertamento sugli argomenti di materie i cui docenti non risultino inclusi nella commissione potrà avere luogo anche mediante la utilizzazione di competenze comunque presenti nella commissione.

 


6.                Se un docente titolare della disciplina oggetto della seconda prova scritta insegna in due quinte, deve essere obbligatoriamente nominato commissario interno in entrambe le classi?


Sì, poiché è obbligatorio che nella commissione di ciascuna classe sia presente il docente della materia oggetto della seconda prova d’esame.

 


7.                E se il docente è titolare in due o più quinte, ma la sua materia non è oggetto della seconda prova scritta?


Il docente può teoricamente essere designato come commissario interno da ciascuno dei consigli di classe di cui è componente. Per motivi organizzativi si suggerisce, tuttavia, di partecipare al massimo a due commissioni d’esame, ferma restando comunque l’autonoma decisione dei singoli consigli di classe.

 


8.                Un docente può essere nominato commissario interno in una classe in cui non insegna?


Sì, in casi estremi. Se si verifica l’assoluta impossibilità di designare come commissari interni i docenti che insegnano nell’ultima classe, il preside può designare altri docenti dello stesso corso, o anche di una classe di corso diverso, anche se questi sono già impegnati per la stessa funzione in un’altra commissione. Se ciò non fosse possibile, il preside può anche avvalersi di docenti di istituti dello stesso tipo, o di tipo diverso, previa intesa con i capi d’istituto interessati o, in ultima soluzione, può ricorrere a personale incluso nelle graduatorie interne e agli aspiranti a supplenza.

 

9.                E’ ancora prevista la figura del commissario aggregato?


No, la normativa non prevede la presenza di commissari aggregati all’interno delle commissioni esaminatrici.

 


10.    Quali sono le procedure da seguire per chiedere di essere nominati nelle commissioni d’esame all’estero?


Gli aspiranti alla nomina a presidente o a commissario nelle commissioni d’esame di Stato presso le scuole italiane funzionanti all’estero devono far pervenire la domanda, spedita a mezzo raccomandata ordinaria al: Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale delle Relazioni Culturali, Ufficio V, piazzale della Farnesina, 00194 Roma.

 


11.    Il docente che sostituisce il preside durante il periodo d’esame deve presentare domanda di partecipazione agli esami come commissario esterno? E i docenti che sostituiranno il preside nel mese di agosto?


L’esonero dalla domanda di partecipazione alle commissioni esaminatrici vale solo per il docente che sostituisce il capo d’istituto durante la sessione d’esame. Nulla è stato mai previsto, neanche per il passato, per il docente che sostituisce il preside nel periodo di ferie di quest’ultimo, che di solito cade nel mese di agosto. Si rimanda comunque al buon senso del preside scegliere come sostituto durante il mese di agosto tra i docenti che non sono stati nominati nelle commissioni.

 


12.    Gli esperti nella terza area dell’istruzione professionale fanno parte della commissione d’esame?


No. Gli esperti che operano nella terza area dell’istruzione professionale non fanno parte della commissione d’esame.

 


13.    E’ consentito rinunciare alla nomina in commissione d’esame?


No. La partecipazione agli esami di Stato è un obbligo di servizio e rappresenta un momento qualificante della funzione docente: quindi non è possibile la rinuncia se non nei casi di legittimo impedimento.