FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI
1.
Qual è il meccanismo di
abbinamento tra classe e commissione?
Le
commissioni per l’esame di Stato sono formate per ogni classe da un presidente
esterno, da non più di quattro commissari esterni e da un numero uguale di
commissari interni appartenenti al consiglio della stessa classe e titolari di
materie diverse da quelle affidate ai commissari esterni.
2.
Qual è il numero massimo di
candidati che possono essere esaminati da una medesima commissione?
Il
tetto massimo di candidati assegnati ad una commissione è, di norma, di 35 unità:
in pratica ad ogni classe vengono aggregati candidati esterni fino a raggiungere
appunto il numero complessivo di 35.
3.
Se i candidati esterni sono in
numero superiore a quello degli interni, è possibile aggregare gli esterni alle
varie classi se il numero massimo di candidati assegnati a ogni commissione è
di 35? Esistono deroghe a questa disposizione?
Nel
caso in cui non sia possibile rispettare la ripartizione paritaria tra candidati
esterni e interni assegnati a ciascuna commissione, possono essere costituite
commissioni con un numero maggiore di candidati esterni, o con soli candidati
esterni
4.
Può accadere che nella
commissione non siano rappresentate tutte le materie previste dal curriculum
scolastico dell’ultimo anno?
Sì,
soprattutto negli indirizzi con maggior numero di discipline, può accadere che
non tutte le discipline siano rappresentate nella rosa dei docenti presenti in
commissione.
5.
E cosa succede in questi casi,
in particolare per quanto riguarda lo svolgimento del colloquio?
L’accertamento
sugli argomenti di materie i cui docenti non risultino inclusi nella commissione
potrà avere luogo anche mediante la utilizzazione di competenze comunque
presenti nella commissione.
6.
Se un docente titolare della
disciplina oggetto della seconda prova scritta insegna in due quinte, deve
essere obbligatoriamente nominato commissario interno in entrambe le classi?
Sì,
poiché è obbligatorio che nella commissione di ciascuna classe sia presente il
docente della materia oggetto della seconda prova d’esame.
7.
E se il docente è titolare in
due o più quinte, ma la sua materia non è oggetto della seconda prova scritta?
Il
docente può teoricamente essere designato come commissario interno da ciascuno
dei consigli di classe di cui è componente. Per motivi organizzativi si
suggerisce, tuttavia, di partecipare al massimo a due commissioni d’esame,
ferma restando comunque l’autonoma decisione dei singoli consigli di classe.
8.
Un docente può essere
nominato commissario interno in una classe in cui non insegna?
Sì,
in casi estremi. Se si verifica l’assoluta impossibilità di designare come
commissari interni i docenti che insegnano nell’ultima classe, il preside può
designare altri docenti dello stesso corso, o anche di una classe di corso
diverso, anche se questi sono già impegnati per la stessa funzione in
un’altra commissione. Se ciò non fosse possibile, il preside può anche
avvalersi di docenti di istituti dello stesso tipo, o di tipo diverso, previa
intesa con i capi d’istituto interessati o, in ultima soluzione, può
ricorrere a personale incluso nelle graduatorie interne e agli aspiranti a
supplenza.
9.
E’ ancora prevista la figura
del commissario aggregato?
No,
la normativa non prevede la presenza di commissari aggregati all’interno delle
commissioni esaminatrici.
10.
Quali sono le procedure da seguire per chiedere di essere nominati nelle
commissioni d’esame all’estero?
Gli
aspiranti alla nomina a presidente o a commissario nelle commissioni d’esame
di Stato presso le scuole italiane funzionanti all’estero devono far pervenire
la domanda, spedita a mezzo raccomandata ordinaria al: Ministero degli Affari
Esteri, Direzione Generale delle Relazioni Culturali, Ufficio V, piazzale della
Farnesina, 00194 Roma.
11.
Il docente che sostituisce il preside durante il periodo d’esame deve
presentare domanda di partecipazione agli esami come commissario esterno? E i
docenti che sostituiranno il preside nel mese di agosto?
L’esonero
dalla domanda di partecipazione alle commissioni esaminatrici vale solo per il
docente che sostituisce il capo d’istituto durante la sessione d’esame.
Nulla è stato mai previsto, neanche per il passato, per il docente che
sostituisce il preside nel periodo di ferie di quest’ultimo, che di solito
cade nel mese di agosto. Si rimanda comunque al buon senso del preside scegliere
come sostituto durante il mese di agosto tra i docenti che non sono stati
nominati nelle commissioni.
12.
Gli esperti nella terza area dell’istruzione professionale fanno parte
della commissione d’esame?
No.
Gli esperti che operano nella terza area dell’istruzione professionale non
fanno parte della commissione d’esame.
13.
E’ consentito rinunciare alla nomina in commissione d’esame?
No.
La partecipazione agli esami di Stato è un obbligo di servizio e rappresenta un
momento qualificante della funzione docente: quindi non è possibile la rinuncia
se non nei casi di legittimo impedimento.