STATUTO DELL'AVIO CLUB

PACHINO FLY DREAM

 

 

TITOLO I

 

Denominazione –sede

 

ART.1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana è costituita, con sede in Pachino (SR) via .....…………………………………………., un'associazione senza scopo di lucro operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione   AVIO CLUB PACHINO FLY DREAM.

 

TITOLO II

 

Scopo- Oggetto

 

ART.2

 L’associazione si propone di:

·        promuovere e sviluppare attività del volo sportivo o da diporto e aeromodellistico;

·        organizzare attività didattica, ricreativa, sociale e culturale al fine di diffondere il volo in tutte le sue forme;

·        organizzare, concorsi manifestazioni in genere;

·        collaborare volontariamente con la Protezione Civile e/o altri Enti d'assistenza operanti sul territorio per attività ricognitive, monitoraggio del territorio,prevenzione incendi  e soccorso in genere.

 

ART.3

L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà è pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per scopi sportivi, ricreativi e solidaristici

 

TITOLO III

Soci

 

ART.4

L’Associazione è composta da soci fondatori , ordinari ed onorari.

Sono soci fondatori i firmatari dell’atto costitutivo dell’Associazione, sono soci ordinari tutti coloro che svolgono attività sportiva o simpatizzanti, all’interno dell’Associazione.    Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividono gli scopi e s'impegnano a realizzarli , in conformità del regolamento interno che costituisce  parte integrante del presente statuto.

 

ART.5

Per essere ammessi a socio è necessario farne richiesta, al Consiglio Direttivo, il cui giudizio nell’accoglimento della domanda, è insindacabile e contro la  cui decisione non è ammesso appello, impegnandosi di attenersi al presente Statuto e ad osservarne il  regolamento e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione ed in modo particolare del  Direttore operativo e del responsabile della sicurezza.

La qualifica di socio si assume dal rilascio della tessera sociale e dal pagamento della quota associativa  annuale.

 

ART.6

La qualifica di socio dà diritto:

1.      a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

2.      a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto purché maggiorenne, nelle sedi deputate.

3.      a partecipare alle elezioni degli organi direttivi;

4.   I soci hanno il dovere di difendere, nel campo sportivo e in quello civile, il buon           nome dell’Associazione.

 

 

TITOLO IV

 

Recesso – esclusione

 

ART. 7

La qualifica di socio si perde per recesso, per mancato pagamento del contributo annuale, per esclusione o per causa di morte.

 

ART. 8

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

·        che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, del regolamento e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

·        che svolga o che tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

·        che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

 

 

TITOLO V

Fondo comune

 

ART. 9

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi,  contributi o liberalità che pervengono all’Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali;.

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Esercizio sociale

 

ART. 10

L’esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio di amministrazione deve predisporre il bilancio secondo le modalita’ previste dal regolamento.

 

TITOLO VI

 

Organi dell’Associazione

 

ART. 11

Sono organi dell’Associazione:

a)      IL PRESIDENTE

b)      IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

c)      SEGRETARIO ECONOMO REVISORE.

 

 

 

 

TITOLO VII

 

Scioglimento

 

ART.12

Per  qualsiasi modifica al presente statuto o l’eventuale scioglimento deve essere approvato dalla maggioranza assoluta degli scritti.   

 

Norma finale

 

ART.13

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile ITALIANO e le disposizioni di legge  vigenti in ITALIA.

 

 

 

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