Codice di autoregolazione dell'astensione dal servizio di taxi per motivi sindacali
Premesso che Confartigianato Taxi è organizzazione nazionale di rappresentanza degli operatori del settore taxi aderenti a Confartigianato
ravvisa l'opportunità di definire norme comportamentali che riducano,in occasioni di agitazioni sindacali di categoria, disagi agli utenti del servizio
considerato che il servizio si svolge in ambito comunale con modalità del tutto peculiari e differenziate rispetto agli altri settori del trasporto locale, individuate dalla legge 15 gennaio 1992, n21
ritenuto pertanto di dover individuare un quadro di riferimento recante norme di autoregolazione deontologica destinate ad essere verificate ed attuate mediante idonee forme di concertazione e consultazione a livello locale
ritenuto, comunque, di dover promuovere tra i propri associati l'individuazione e l'osservanza di norme di comportamento da adottare nelle occasioni di sospenzsoni del servizio per ragioni sindacali,
promuove le seguenti norme deontologiche
art 1 Ambito di intervento ;
Il presente codice di regolamento impegna gli operatori del Settore Taxi aderenti a Confartigianato
art 2 Comunicazione della sospensione del servizio
La sospensione del servizio di Taxi deve essere adeguatamente comunicata con almeno dieci giorni di anticipo
Devono essere contestualmente ed adeguatamente comunicate le modalità di articolazione della stessa
art. 3 Fasce orarie, interventi e modalità
Deve essere sempre garantito il servizio di "trasporto sociale" per anziani, portatori di handicap e malati. Allo scopo, le modalità di attuazione devono essere stabilite, mediante accordi tra operatori raggiunti a livello locale con il coinvolgimento eventuale delle Centrali Radio Taxi
Le Centrali Radio Taxi devono garantire la possibilità agli utenti delle categorie sopra individuate, di richiedere la prestazione del servizio
Deve essere sempre garantito il servizio notturno nelle seguenti fasce orarie:
a) dalle ore 22.00 alle ore 02.00
b) dalle ore 04.00 alle ore 08.00
4. Tra una sospensione ed un'altra devono intercorrere sempre almeno quattro giorni
5. La prima sospensione non può superare le "ventiquattro ore" articolate nell'ambito dei
turni di servizio, tenendo conto delle modalità locali con cui tali turni sono attuati
6. Le eventuali sospensioni relative alla medesime vertenza , succesive alla prima, non possono superare le la durata complessiva di "quarantotto ore"
7. La revoca o la sospensione delle agitazioni devono essere adeguatamente comunicate all'utenza almeno "ventiquattro ore " prima, salvo che la revoca o la sospensione determinate dal raggiungimento di accordi con le contro parti interessate, intervenuti entro le ventiquattro ore precedenti l'inizio del servizio.
8. Le modalità dell'astensione dal servizio devono essere autoregolate a livello locale mediante l'individuazione concordata tra gli operatori del numero adeguato di mezzi da riservare alla copertura del servizio per i "trasporti sociali "sopra individuati.
art. 4 Festività
Non possono essere effetuate sospensioni del servizio nei seguenti periodi:
a) periodo natalizio, dai giorni 17 dicembre al giorno 7 gennaio
b) periodo pasquale:le tre giornate che precedono e seguono la Pasqua
c) periodi concomitanti con grandi esodi legati alle ferie, che vengono individuati nei periodi ;
dal 28 giugno al 4 luglio,
dal 10 agosto al 20 agosto
dal 28 agosto al 5 settembre
d) periodi elettorali, nelle giornate concomitanti con le operazioni di voto.
2. Le agitazioni devono essere immediatamente sospese in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità e di calamità naturali.
art, 5 Sansioni
Le modalità per l'irrogazione di sanzioni per l'inosservanza delle norme contenute nel presente codice di comportamento, devono essere autoregolate a livello locale mediante l'individuazione concordata e concertata tra operatori ed utenti.