Codice di comportamento.

DELIBERAZIONE N. 1406

Approvazione del Codice di comportamento in attuazione delI’art. 44 del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea. 

Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 214 del 12-13 novembre 1998 ha approvato Il Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea. subordinandone l’entrata in vigore all’approvazione del codice di Comportamento e della Carta del servizi previsti agLi articoli 44 e 45 del Regolamento stesso; che in particolare l’art. 44 invia approvazione del Codice di Comportamento alla Giunta Comunale, “sentita la Commissione Consultiva prevista dall'art. 32 e l'Autorità per i servizi Pubblici locali del Comune di Roma

Che tale Commissione nominata con Determinazione Dirigenziali n. 507 del 2aprile 1999 n. 642 del 29 aprile 1999 ha esaminato nelle sedute in data 8aprile 1999 -20 aprile 1999-4 maggio 1999 e 7 maggio 1999 il Codice di Comportamento e la Carta dei servizi proposti dall’Amministrazione Comunale, formulando osservazioni e pareri.

Considerato che in data 24 giugno 1999 Il Diret­tore del'U.O. Concessioni VII, quale responsabile, ha espresso il parere che integralmente si riporta! “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della legge 8 giugno 1900 n. 142. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del­la proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

il direttore                                        F.to L.Boattini 

Che in data 25giugno 1999 il Dirigente della XIII U.O, della Ragionerìa Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142. si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

il     Dirigente

LA GIUNTA COMUNALE 

delibera di approvare il documento allegato al presente atto - del quale forma parte integrante -contenente sia il Codice dl Comportamento, previsto dall’art. 44 del Regolamento Comunale per la Disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, sia gli obblighi ed i doveri dei viaggiatori. 

CODICE DI COMPORTAMENTO 

Art. 1- Principi.

Il conducente svolge il proprio servizio nei modo più efficiente nell’interesse dei cliente ed assume le responsabilità connesse ai proprio compito. il silo comportamento è ispirato alla cura dei servizio pub­blici, che gli ò affidato. il comportamento dei conducente dei veicoli adi­biti ai servizi pubblici non di linea è improntato all'osservanza delle leggi, delle norme che discipli­nano il servizio ed in particolare del Codice di Com­portamento e della carta del servizi, ai rispetto del­le istituzioni e dell'amministrazione che gli affida il servizio. Nell’espletamento dei servizio il conducente de­ve far prevalere l’interesse pubblico sugli interessi privati proprio ed altrui. 

Art.2- Obblighi dei conducenti. 

Nell’esercizio della propria attività i titolari dì li­cenze ed autorizzazioni, i collaboratori familiari ed i sostituti alla guida hanno l’obbligo di:

1.   applicare sull'autovettura in servizio i contras­segni distintivi di riconoscimento specificati agli art. 21 e 22 del Regolamento Comunale per la discipli­na degli autoservizi pubblici non di linea e disposi­zioni attuative;

2. mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;

3. mantenere in perfetta efficienza la strumenta­zione di bordo dei veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;

4 tenere nel veicolo-oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso- la licenza o l'autorizzazione comunale ed ogni altro atto rilasciato dall'Amministrazione Comunale in relazione all'esercizio del servizio, in particolare; condizioni tariffarie in vigore, codice di comportamento, carta dei servizi;

5. caricare i bagagli dei viaggiatori negli appositi vani;

6. consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;

7. usare la massima cortesia ed attenzione verso tutti i clienti;

8. non chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine dei clienti invalidi e dei cani dei non vedenti; 

9. di richiedere quale compenso solo l’importo indicato dal tassametro ed i supplementi autorizzato secondo quanto previsto dall'art. 30 e 5 del Regolamento Comunale e per i conducenti di autovetture da noleggio l’importo pattuito:

   10      non  interrompere il servizio se non a richiesta del passeggero o in caso di forza maggiore o di pericolo o comunque  di situazioni che pregiudicherebbero la sicurezza del servizio:

      11   rilasciare al cliente, se richiesto, la ricevuta attestante il prezzo pagato per il trasporto;

  12    non fumare in servizio;

     13. depositare all’ufficio oggetti rinvenuti entro il primo giorno lavorativo successivo al ritrovamento qualunque oggetto dimenticato nella vettura, che non possa essere riconsegnato immediatamente;

    14 non far salire sulla vettura persone estranee a quelle che l'hanno noleggiata  

Art. 3 - Obblighi specifici dei conducenti di taxi. 

 Nell’esercizio della propria attività i titolari di licenza taxi, i loro collaboratori famigliari, i sostituti alla guida hanno obbligo di;

1.     aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona all’interno del territorio comunale, fatto salvo il diritto alla sicurezza del conducente;

2.       azionare il tassametro solo dopo che il cliente è entrato nel taxi, tranne quando il servizio è stato richiesto attraverso la centrale radio e la postazione telefonica agli stazionamenti;

3.     per i servizi che eccedono il perimetro urbano il conducente deve avvertire il cliente dei momento in cui deve essere applicata la tariffa extraurbana;

4.      attivare l'illuminazione del segnale TAXI nelle ore notturne, quando la vettura è disponibile, nel rispetto dell’art. 152 Dlgs 30aprile 1992 n. 285;

5.       seguire, salvo specifica diversa richiesta del cliente, il percorso più economico per recarsi a destinazione;

      6.    iniziare il servizio nel territorio del Comune  che ha rilasciato la licenza;

7.  non rimanere alla guida per un periodo superiore alle 9 ore continuative;

8.     comunicare al competente ufficio comunale il cambio di domicilio entro una settimana dal suo verificarsi. 

Art. 4 - Obblighi specifici per i conducenti di vetture N.C.C.  

Nell’esercizio della propria attività i titolari di autorizzazione al noleggio (NCC) ed i loro collaboratori familiari hanno l’obbligo di:

I.                   accettare la prenotazione del servizio esclusivamente presso la rimessa o la sede del vettore, qualora coincida con la rimessa, e documentare  l'avvenuta prenotazione;

II.                  riportare la vettura nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto;

III.             non tenere il veicolo in sosta sulla strada, salvo che durante l'esecuzione del servizio che durante l’esecuzione di un servizio;

     IV  comunicare all’ufficio comunale competente l’eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa entro una settimana     dal suo verificarsi.  

Art 5 - Violazioni dei codice di comportamento . 

5.1             - Sanzioni  

La violazione dei doveri previsti dai presente Codice di comportamento e non sanzionati da norme di legge o di regolamento, comporterà l’applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di £ 50.000 ad un massimo di £ 200.000. Le sanzioni pecuniarie saranno comminate solidamente a carico dei sostituto e dei titolare della licenza.  In caso di ripetute trasgressioni nell’arco di un biennio dei doveri sopra indicati sarà applicabile la sanzione della sospensione dal servizio per un minimo di giorni 5 ad un massimo di giorni 21 . 

5.2    - Criteri di valutazione delle violazioni.

Nell'applicazione delle sanzioni l'Amministrazione si atterrà ai seguenti criteri generali;

a)     intenzionalità dei comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate

b)    natura e rilevanza dei doveri violati

c)     grado di danno o del pericolo causato all'utente o all'Amministrazione ovvero gravità del disservizio determinatosi;

d)    comportamento del conducente nel biennio precedente:

     e) ripetuta violazione di un medesimo obbligo.

La Commissione consultiva su richiesta delle Organizzazioni sindacali potrà riesaminare, sulla base dell’esperienza concreta, l'adeguatezza dei criteri sopra esposti.  

5.3- Commissione di garanzia.  

È istituita una commissione di garanzia con il compito di acquisire ogni eventuale notizia di violazione dei doveri previsti da norme di legge, regolamento e dalle disposizioni del presente codice; verificare la fondatezza delle notizie in contradditorio con l'interessato; esprimere un giudizio sulla eventuale responsabilità dei conducente ed indicare la sanzione da applicare. La commissione di garanzia e composta da un membro appartenente all'Autorità per i Pubblici Servizi Locali, da un membro appartenente ali ‘Avvocatura Comunale, da un membro appartenente all’ufficio Legale regionale. I componenti della Commissione di garanzia durano in carica due anni e sono nominati con Determinazione Dirigenziale su designazione delle amministrazioni di appartenenza. La Commissione si avvarrà di personale, sede e mezzi messi a disposizione dal Comune di Roma. Le funzioni di Presidente della Commissione svolte dal membro appartenente all'Autorità per i Pubblici Servizi Locali.

5.4- Procedimento sansionatorio.

La Commissione di garanzia, acquisita la notizia di violazione dei doveri indicati nelle precedenti disposizioni, contesta all'interessato per inscritto eventuali addebiti e lo invita a presentare entro 10 giorni dalla comunicazione, eventuali sue osservazioni e prove a discolpa. L'interessato può chiedere di essere sentito personalmente, ed in tal caso la Commissione provvederà a comunicare la data ed il luogo di audizione . Il conducente ha diritto a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti del procedimento e potrà farsi assistere o rappresentare da persona ed organizzazione sindacale di sua fiducia. Qualora emerga la necessità di procedere all'acquisizione di ulteriori elementi di fatto la Commissione ne darà comunicazione all’interessato affinchè possa partecipare all’istruttoria. Compiuti gli accertamenti necessari e sentito l’interessato che ne abbia fatto richiesta, la Commissione esprimerà parere vincolante circa la responsabilità dei conducente e circa l’entità della sanzione da comminare. La sanzione sarà adottata con Disposizione Dirigenziale dei Direttore dei Dipartimento VII.  

5.5    - Fondo della qualità del servizio.

Le somme pagate dai trasgressori dei doveri pre­visti dai codice di comportamento saranno destina­te ad un fondo vincolato ad attività ed iniziative volte ai miglioramento della qualità del servizio.  

Art. 6 - Commissione conciliativa.

E' istituita una Commissione conciliativa composta da un rappresentante dell'Amministrazione Comu­nale con funzioni di Presidente, un rappresentante della categoria dei tassisti e N.C.C.. un rappresentante degli utenti con il compito di definire, in via transativa e di equità, le controversie insorte tra utenti e titolari di licenze dei servizio pubblico.

La Commissione opererà secondo un regola­mento approvato dalla Commissione medesima previo parere delle associazioni di consumatori-utenti.

il regolamento disciplinerà l’istituzione dì un albo dei membri designati dalle categorie professionali e dalle associazioni dei consumatori-utenti, in modo da consentire alle parti di scegliere preventivamen­te il membro della Commissione di loro gradimento.  

Art. 7 - Obblighi dei viaggiatori.  

7. 1 - Il viaggiatore deve;

1.    Mantenere un comportamento rispettoso del  vivere civile e tale da non compromettere la sicurezza del viaggio:

2.    Rispettare il divieto di fumare;

3.    Allacciarsi le cinture di sicurezza;

4. Pagare l’importo della corsa:

5. Informare l’autista all’inizio della corsa del per­corso desiderato qualora desideri un percorso specifico;

6.   Informare preventivamente l’autista circa le modalità dl pagamento;

7. Lasciare una caparra adeguata ai tempo d’at­tesa qualora desideri far attendere il veicolo.  

7.2 - il viaggiatore non deve:

1.   Sporcare o danneggiare la vettura;

2. Gettare oggetti dal finestrino.

Infine la giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all’unanimità immediatamen­te eseguibile la presente deliberazione a norma di legge (OMISS1S)

il   Presidente                                              Il Segretario Generale

W. Tocci                                                    V. Gagliani Caputo