DELIBERAZIONE
N. 1406
Approvazione del
Codice di comportamento in attuazione delI’art. 44 del Regolamento Comunale
per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea.
Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 214 del 12-13 novembre 1998 ha approvato Il Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea. subordinandone l’entrata in vigore all’approvazione del codice di Comportamento e della Carta del servizi previsti agLi articoli 44 e 45 del Regolamento stesso; che in particolare l’art. 44 invia approvazione del Codice di Comportamento alla Giunta Comunale, “sentita la Commissione Consultiva prevista dall'art. 32 e l'Autorità per i servizi Pubblici locali del Comune di Roma
Che tale Commissione nominata con Determinazione Dirigenziali n. 507 del 2aprile 1999 n. 642 del 29 aprile 1999 ha esaminato nelle sedute in data 8aprile 1999 -20 aprile 1999-4 maggio 1999 e 7 maggio 1999 il Codice di Comportamento e la Carta dei servizi proposti dall’Amministrazione Comunale, formulando osservazioni e pareri.
Considerato che in data 24
giugno 1999 Il Direttore del'U.O. Concessioni VII, quale responsabile, ha
espresso il parere che integralmente si riporta! “Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53 della legge 8 giugno 1900 n. 142. si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
il
direttore
F.to L.Boattini
Che in data 25giugno 1999 il Dirigente della XIII U.O, della Ragionerìa Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142. si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
il Dirigente
LA
GIUNTA COMUNALE
delibera
di approvare il documento allegato al presente atto - del quale forma parte
integrante -contenente sia il Codice dl Comportamento, previsto dall’art. 44
del Regolamento Comunale per la Disciplina degli autoservizi pubblici non di
linea, sia gli obblighi ed i doveri dei viaggiatori.
CODICE DI COMPORTAMENTO
Art.
1- Principi.
Il conducente
svolge il proprio servizio nei modo più efficiente nell’interesse dei cliente
ed assume le responsabilità connesse ai proprio compito. il silo comportamento
è ispirato alla cura dei servizio pubblici, che gli ò affidato.
il comportamento dei conducente dei veicoli adibiti ai servizi pubblici non di
linea è improntato all'osservanza delle leggi, delle norme che disciplinano
il servizio ed in particolare del Codice di Comportamento e della carta del
servizi, ai rispetto delle istituzioni e dell'amministrazione che gli affida
il servizio. Nell’espletamento dei servizio il conducente deve far prevalere
l’interesse pubblico sugli interessi privati proprio ed altrui.
Art.2-
Obblighi dei conducenti.
Nell’esercizio
della propria attività i titolari dì licenze ed autorizzazioni, i
collaboratori familiari ed i sostituti alla guida hanno l’obbligo di:
1. applicare sull'autovettura in servizio i contrassegni distintivi di riconoscimento specificati agli art. 21 e 22 del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea e disposizioni attuative;
2. mantenere
pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
3. mantenere
in perfetta efficienza la strumentazione di bordo dei veicolo con particolare
riguardo al tassametro ed al contachilometri;
4 tenere nel
veicolo-oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso- la licenza
o l'autorizzazione comunale ed ogni altro atto rilasciato dall'Amministrazione
Comunale in relazione all'esercizio del servizio, in particolare; condizioni
tariffarie in vigore, codice di comportamento, carta dei servizi;
5. caricare i
bagagli dei viaggiatori negli appositi vani;
6. consentire
l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
7. usare la
massima cortesia ed attenzione verso tutti i clienti;
8. non
chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine dei clienti invalidi e
dei cani dei non vedenti;
9.
di richiedere quale compenso solo l’importo indicato dal tassametro ed
i supplementi autorizzato secondo quanto previsto dall'art. 30 e 5 del
Regolamento Comunale e per i conducenti di autovetture da noleggio l’importo
pattuito:
10 non interrompere il servizio se non a richiesta del passeggero o in caso di forza maggiore o di pericolo o comunque di situazioni che pregiudicherebbero la sicurezza del servizio:
13. depositare all’ufficio oggetti rinvenuti entro il primo giorno
lavorativo successivo al ritrovamento qualunque oggetto dimenticato nella
vettura, che non possa essere riconsegnato immediatamente;
14
non far salire sulla vettura persone estranee a quelle che l'hanno noleggiata
Art. 3 -
Obblighi specifici dei conducenti di taxi
Nell’esercizio
della propria attività i titolari di licenza taxi, i loro collaboratori
famigliari, i sostituti alla guida hanno obbligo di;
1.
aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi
persona all’interno del territorio comunale, fatto salvo il diritto alla
sicurezza del conducente;
2.
azionare il tassametro
solo dopo che il cliente è entrato nel taxi, tranne quando il servizio è stato
richiesto attraverso la centrale radio e la postazione telefonica agli
stazionamenti;
3.
per i servizi che eccedono il perimetro urbano il conducente deve
avvertire il cliente dei momento in cui deve essere applicata la tariffa
extraurbana;
4.
attivare l'illuminazione del
segnale TAXI nelle ore notturne, quando la vettura è disponibile, nel rispetto
dell’art. 152 Dlgs 30aprile 1992 n. 285;
5.
seguire, salvo
specifica diversa richiesta del cliente, il percorso più economico per recarsi
a destinazione;
6. iniziare il
servizio nel territorio del Comune che
ha rilasciato la licenza;
7. non
rimanere alla guida per un periodo superiore alle 9 ore continuative;
8.
comunicare al competente ufficio comunale il cambio di domicilio entro
una settimana dal suo verificarsi.
Art. 4 - Obblighi specifici per i
conducenti di vetture N.C.C.
Nell’esercizio della propria attività i
titolari di autorizzazione al noleggio (NCC) ed i loro collaboratori familiari
hanno l’obbligo di:
I.
accettare la prenotazione del servizio esclusivamente presso la rimessa o
la sede del vettore, qualora coincida con la rimessa, e documentare
l'avvenuta prenotazione;
II.
riportare la vettura
nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo
contratto di trasporto;
III.
non tenere il veicolo in sosta sulla strada, salvo che durante
l'esecuzione del servizio che durante l’esecuzione
di un servizio;
IV comunicare
all’ufficio comunale competente l’eventuale variazione dell'indirizzo della
rimessa entro una settimana
dal suo verificarsi.
Art
5 - Violazioni dei codice di comportamento
5.1
- Sanzioni
La violazione dei doveri
previsti dai presente Codice di comportamento e non sanzionati da norme di legge
o di regolamento, comporterà l’applicazione di una sanzione pecuniaria da un
minimo di £ 50.000 ad un massimo di £ 200.000. Le sanzioni pecuniarie saranno
comminate solidamente a carico dei sostituto e dei titolare della licenza.
5.2
- Criteri di valutazione delle violazioni.
Nell'applicazione delle
sanzioni l'Amministrazione si atterrà ai seguenti criteri generali;
a)
intenzionalità dei comportamento, grado di negligenza, imprudenza o
imperizia dimostrate
b)
natura e rilevanza dei doveri violati
c)
grado di danno o del pericolo causato all'utente o all'Amministrazione
ovvero gravità del disservizio determinatosi;
d)
comportamento del conducente nel biennio precedente:
e) ripetuta violazione di un medesimo
obbligo.
La Commissione consultiva su
richiesta delle Organizzazioni sindacali potrà riesaminare, sulla base
dell’esperienza concreta, l'adeguatezza dei criteri sopra esposti.
5.3- Commissione di
garanzia.
È istituita una commissione
di garanzia con il compito di acquisire ogni eventuale notizia di violazione dei
doveri previsti da norme di legge, regolamento e dalle disposizioni del presente
codice; verificare la fondatezza delle notizie in contradditorio con
l'interessato; esprimere un giudizio sulla eventuale responsabilità dei
conducente ed indicare la sanzione da applicare.
5.4- Procedimento
sansionatorio.
La Commissione di garanzia,
acquisita la notizia di violazione dei doveri indicati nelle precedenti
disposizioni, contesta all'interessato per inscritto eventuali addebiti e lo
invita a presentare entro 10 giorni dalla comunicazione, eventuali sue
osservazioni e prove a discolpa. L'interessato può chiedere di essere sentito
personalmente, ed in tal caso la Commissione provvederà a comunicare la data ed
il luogo di audizione .
5.5
- Fondo della qualità del servizio.
Le
somme pagate dai trasgressori dei doveri previsti dai codice di comportamento
saranno destinate ad un fondo vincolato ad attività ed iniziative volte ai
miglioramento della qualità del servizio.
Art.
6 - Commissione conciliativa.
E'
istituita una Commissione conciliativa composta da un rappresentante
dell'Amministrazione Comunale con funzioni di Presidente, un rappresentante
della categoria dei tassisti e N.C.C.. un rappresentante degli utenti con il
compito di definire, in via transativa e di equità, le controversie insorte tra
utenti e titolari di licenze dei servizio pubblico.
La
Commissione opererà secondo un regolamento approvato dalla Commissione
medesima previo parere delle associazioni di consumatori-utenti.
il
regolamento disciplinerà l’istituzione dì un albo dei membri designati dalle
categorie professionali e dalle associazioni dei consumatori-utenti, in modo da
consentire alle parti di scegliere preventivamente il membro della Commissione
di loro gradimento.
Art.
7 - Obblighi dei viaggiatori.
7.
1 - Il viaggiatore deve;
1.
Mantenere un comportamento rispettoso del
vivere civile e tale da non compromettere la sicurezza del viaggio:
2.
Rispettare il divieto di fumare;
3.
Allacciarsi le cinture di sicurezza;
4.
Pagare l’importo della corsa:
5.
Informare l’autista all’inizio della corsa del percorso desiderato
qualora desideri un percorso specifico;
6.
Informare preventivamente
l’autista circa le modalità dl pagamento;
7.
Lasciare una caparra adeguata ai tempo d’attesa qualora desideri far
attendere il veicolo.
7.2
- il viaggiatore non deve:
1.
Sporcare o danneggiare la vettura;
2.
Gettare oggetti dal finestrino.
Infine
la giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara,
all’unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma
di legge (OMISS1S)
il
Presidente
W.
Tocci