Decreto Legislativo 20 settembre 1999, n 400

 

Modifiche ed integrazioni al decreto Legislativo 19 novembre1997,n 422,recante il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale.

 

E' stato pubblicato sulla G.U del 4 novembre 1999, il decreto legislativo in oggetto riportato.

La lettera b) del comma 4 dell'art. 1 di detto decreto, chiarisce definitivamente che la pubblicità effettuata a mezzo taxi è consentita, mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli,anche alle seguenti condizioni:

I veicoli taxi su cui sono montati i pannelli descritti al primo punto non possono circolare sulle autostrade; su veicoli taxi su cui siano state applicate pellicole su tutta la superfice non possono essere  posizionati i pannelli di cui sopra al punto uno.Nella norma in questione relativa appunto alla pubblicità esercita a mezzo vettura taxi si legge inoltre: ............dopo le parole: "di linea" sono inserite le seguenti:"e non di linea",ad eccezione dei taxi: All' art.57 del succitato decreto n 495, il comma 3 è cosi sostituito: .....riteniamo in merito opportuno chiarire che ad " eccezione dei taxi"non significa che gli stessi non possono effettuare la pubblicità con le stesse modalità previste per i mezzi pubblici di linea, ma che le modalità con cui essi possono effettuare la pubblicità, e solamente i taxi non già gli altri mezzi pubblici, sono riportate nel periodo che sostituisce in comma 3 dell'art.57 del decreto n.495/92 (Regolamento di esecuzione e e di attuazione del nuovo codice della strada), così come sopra riportate.