Decreto Legislativo 20 settembre 1999, n 400
Modifiche ed integrazioni al decreto Legislativo 19 novembre1997,n 422,recante il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale.
E' stato pubblicato sulla G.U del 4 novembre 1999, il decreto legislativo in oggetto riportato.
La lettera b) del comma 4 dell'art. 1 di detto decreto, chiarisce definitivamente che la pubblicità effettuata a mezzo taxi è consentita, mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli,anche alle seguenti condizioni:
Realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia.Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75x75 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili.
Realizzata tramite applicazioni sul lunotto posteriore del veicolo, di pellicola della misura di 100x12 cm
Realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate.
I veicoli taxi su cui sono montati i pannelli descritti al primo punto non possono circolare sulle autostrade; su veicoli taxi su cui siano state applicate pellicole su tutta la superfice non possono essere posizionati i pannelli di cui sopra al punto uno.Nella norma in questione relativa appunto alla pubblicità esercita a mezzo vettura taxi si legge inoltre: ............dopo le parole: "di linea" sono inserite le seguenti:"e non di linea",ad eccezione dei taxi: All' art.57 del succitato decreto n 495, il comma 3 è cosi sostituito: .....riteniamo in merito opportuno chiarire che ad " eccezione dei taxi"non significa che gli stessi non possono effettuare la pubblicità con le stesse modalità previste per i mezzi pubblici di linea, ma che le modalità con cui essi possono effettuare la pubblicità, e solamente i taxi non già gli altri mezzi pubblici, sono riportate nel periodo che sostituisce in comma 3 dell'art.57 del decreto n.495/92 (Regolamento di esecuzione e e di attuazione del nuovo codice della strada), così come sopra riportate.