Delibera n 116 del 16/02/1988

Oggetto: Deliberazione Giunta Comunale n. 116 del 16 Febbraio 1988 - taxi per handicappati 
Data: domenica 7 gennaio 2001 12.47
Deliberazione Giunta Comunale n. 116 del 16 Febbraio 1988
"Servizio di trasporto taxi per handicappati ed invalidi. Revoca
deliberazione della giunta municipale n.11574/86.
Approvazione nuovo regolamento del servizio"
(Omissis)
Regolamento del servizio trasporto mediante taxi per cittadini handicappati
e invalidi
Il Comune di Roma nell'ambito delle iniziative per lo sviluppo dei servizi
in favore degli handicappati, ha istituito un Servizio di trasporto mediante
taxi a chiamata via radio per cittadini handicappati ed invalidi con
difficoltà motorie, totalmente o gravemente impediti all'uso dei mezzi di
trasporto pubblico.
1) Le domande di fruizione del Servizio, dovranno essere inviate alla
Ripartizione VIII - Sicurezza Sociale - Via Merulana n. 123, corredate dalla
necessaria documentazione (stato di famiglia, certificazione medica, copia
della dichiarazione dei redditi e documen-ti di cui al sottoriportato punto
7).
Le domande pervenute saranno esaminate entro e non oltre 30 giorni;
trascorso tale periodo agli aventi diritto saranno rilasciati i buoni taxi
per la categoria richiesta.
2) Possono accedere al Servizio le persone che, dopo visita medica di
accertamento, vengano dichiarate assolutamente o gravemente impedite all'uso
dei mezzi di trasporto pubblico con dichiarazione rilasciata dal competente
Servizio della U.S.L. territoriale - Settore Medicina Legale. Dette persone
debbono godere di un reddito personale annuo imponibile non superiore a L.
28.000.000, aumentato anno per anno, in base all'indice ISTAT.
3) Ai beneficiari del Servizio vengono distribuiti ogni due mesi, presso
l'Ufficio a cura della Ripartizione VIII - Sicurezza Sociale o presso la
circoscrizione di residenza, blocchetti di buoni: ciascun buono e valido per
una corsa in taxi ed è composto di due fogli entrambi numerati e riportanti
il nome del beneficiario. I beneficiari delle categorie A (lavoro), B
(studio), C (terapia) potranno utilizzare i buoni taxi esclusivamente per
l'uso richiesto al momento della presentazione della domanda.
4) L'utente potrà farsi accompagnare da una o due persone, purché gli
accompagnatori inizino e terminino la corsa con il beneficiario.
5) Per i beneficiari del servizio l'Amministrazione Comunale rimborserà alle
società l'importo totale delle corse.
L'utente è tenuto a corrispondere al tassista, a titolo di contribuzione, al
termine della corsa, una somma di importo pari alla tariffa, al momento
vigente nel territorio comunale, per una corsa sulla rete pubblica
autofilotramviaria.
Per la categoria A) Lavoro, l'amministrazione Comunale si riserva di
studiare ed applicare, al più presto, un sistema di contribuzione che non
potrà superare, comunque, il costo - tessera ATAC per tutte le linee.
6) Il numero massimo dei buoni concessi mensilmente è rapportato alle
esigenze dei beneficiario secondo le seguenti categorie:
A- lavoro n. 50 buoni
B- studio (scuola media superiore, corsi universitari, ecc) n. 50 buoni
C- terapia n. 20 buoni
D- attività sociali (ludiche, sportive, culturali ecc) n. 10 buoni
Il richiedente dovrà indicare nella domanda la categoria (una sola) per la
quale intende utilizzare il Servizio e dovrà dichiarare, sotto la propria
responsabilità che per tale categoria non usufruisce di alcun servizio di
trasporto pubblico gratuito o a contribuzione. Per le categorie A), B), e C)
dovrà essere esibita la documentazione comprovante rispettivamente il
rapporto di lavoro, l'iscrizione scolastica, l'iscrizione al centro di
terapia.
In qualsiasi momento l'utente inserito in una delle categorie sopraindicate
può chiedere, qualora ne abbia titolo, di passare ad altra categoria dall' 1
del mese successivo alla richiesta.
7) I beneficiari del Servizio saranno autorizzati nominativamente
dall'Assessore alla Ripartizione VIII - Sicurezza Sociale, previa:
a) istruttoria delle domande da parte della Ripartizione VIII - Sicurezza
Sociale;
b) formulazione di eventuale graduatoria basata sul livello del reddito e
sulla accertata gravità dell'handicap.
8) La consegna dei blocchetti avverrà ogni due mesi nelle mani del
beneficiario o di un familiare risultante dallo stato di famiglia ovvero di
una persona all'uopo delegata, con atto legale, presso l'Ufficio della
Ripartizione VIII - Sicurezza Sociale - Via Merulana 123 o presso la
Circoscrizione di residenza. Per ottenere un nuovo blocchetto dovranno
essere restituiti sia la copia dei buoni utilizzati, sia gli interi buoni
eventualmente non usati, che dovranno essere precedentemente sbarrati,
annullati e firmati dal titolare del beneficio.
9) Ogni utilizzo improprio dei buoni ed ogni abuso da parte dell'utente,
potranno comportare la revoca temporanea o definitiva del beneficio.
10) I beneficiari dovranno produrre, entro il mese di giugno di ogni anno,
l'aggiornamento della certificazione riguardante il reddito personale, la
dichiarazione di frequenza al lavoro (per la categoria A), alla scuola (cat.
B) o al centro di terapia (cat. C) nonchè lo stato di famiglia.
Qualora venisse a mancare anche una sola delle certificazioni richieste si
potrà procedere alla revoca dei beneficio, intendendosi per non rispondente
anche il reddito personale, in qualsiasi momento prodotto, superiore a L.
28.000.000, con il meccanismo di cui al punto 2).
C) approvare il nuovo schema di convenzione (allegato A) autorizzandone
contestualmente la stipula con le seguenti Società:
(omissis)
ALLEGATO 'A'
Schema di convenzione
Il giorno................... del mese.....................
tra il Comune di Roma C.F. 02438750586,
rappresentato da...............................................
e la Società ....................................
C .F ............................. premesso che il Comune di Roma, in
esecuzione della deliberazione n. .......... del ...........................
organizza un Servizio di trasporto mediante taxi a chiamata via radio,
destinato a persone fisicamente impedite a servizi dei mezzi pubblici di
trasporto, si conviene e sottoscrive quanto segue:
Art. 1
Ai beneficiari del servizio vengono distribuiti, a cura della Ripartizione
VIII - Sicurezza Sociale - blocchetti di buoni: ciascun buono è valido per
una corsa in taxi ed è composto di due fogli entrambi numerati e riportanti
il nome del beneficiario.
Art. 2
Il beneficiario potrà farsi accompagnare da una o due persone in relazione
alle necessità conseguenti alle sue condizioni fisiche; gli accompagnatori
debbono iniziare e terminare la corsa insieme al beneficiario.
Art. 3
Se necessita il trasporto sul taxi della carrozzella, dovrà esserne dato
preventivo avviso alla Società e la stessa carrozzella dovrà risultare
pieghevole.
Art. 4
Il tassista prima di iniziare la corsa dovrà procedere all'identificazione
del beneficiario facendo riscontro tra il nominativo riportato sul buono ed
il documento di identità all'uopo esibito, l'importo tariffario conseguente
alla stessa chiamata dovrà essere posto a carico del richiedente.
Art. 5
L'amministrazione Comunale rimborserà alla Società l'importo totale della
corsa. Comunque su tutti i buoni deve risultare I'intero importo della corsa
effettuata.
I beneficiari sono tenuti a corrispondere al tassista a titolo di
contribuzione, al termine della corsa, una somma di importo pari alla
tariffa al momento vigente nel territorio comunale, per una corsa sulla rete
pubblica autofilotramviaria.
L'Amministrazione effettuerà controlli a campione prendendo a riferimento la
scheda di chiamate del taxi che ogni Società conserva a riprova
dell'avvenuta chiamata, con giorno, ora e località di partenza della corsa.
Si riserva, altresì, ogni e qualsivoglia altra forma di controllo ivi
compreso l'accertamento se è o meno sempre lo stesso tassista ad effettuare
il servizio.
Art. 6
Ad avvenuta effettuazione della corsa, il buono deve essere sottoscritto dal
beneficiario e dal tassista, con l'indicazione della sigla del taxi, giorno
ed ora della corsa, luogo di partenza e di arrivo, importo della corsa
risultante dall'indicazione del tassametro e dalle vigenti condizioni
tariffarie.
Art. 7
Il tassista deve staccare solo il primo foglio del buono e presentarlo alla
Società a cui aderisce che provvederà a richiedere al Comune di Roma -
Ripartizione VIII - Sicurezza Sociale - Via Merulana 123, il pagamento delle
somme dovute per le prestazioni effettuate, mediante emissione di regolare
fattura con allegati i singoli buoni e con lo scomputo della somma versata
direttamente al tassista da parte del beneficiario a titolo di
contribuzione.
Art. 8
Alle Società, in considerazione sia del particolare servizio richiesto. sia
degli ulteriori adempimenti amministrativi che la realizzazione comporta,
viene corrisposta per ogni buono esibito, a titolo integrativo, la somma di
L. 1.200 oltre I.V.A.
Art. 9
Il Comune di Roma provvederà, di norma alla liquidazione delle spettanze
dovute entro 40 giorni dalla data di presentazione della fattura da parte
della società che si irnpegna, a sua volta, a corrispondere ai singoli
tasisti le quote a ciascuno spettanti.
Art. 10
La summenzionata Società si impegna a che il servizio venga effettuato da
parte dei singoli tassisti in base alle condizioni sopraelencate.
attenendosi alle modalità che potranno essere ulteriormente concordate con
l'Amministrazione Comunale.
Art. 11
La presente convenzione ha la durata di 12 mesi a decorrere dal mese di ...
Art. 12
L'affidamento del Servizio resta subordinato al buon esito della
certificazione che sarà richiesta alla Prefettura ai sensi della Legge n,
936/82.
Art. 13
Le spese di atto relative e conseguenti. sono a carico della Società ...