Delibera n 116 del 16/02/1988
Oggetto: Deliberazione Giunta Comunale n. 116 del 16 Febbraio 1988 - taxi per handicappati Data: domenica 7 gennaio 2001 12.47
Deliberazione Giunta Comunale n. 116 del 16 Febbraio 1988
"Servizio di trasporto taxi per handicappati ed invalidi. Revoca deliberazione della giunta municipale n.11574/86. Approvazione nuovo regolamento del servizio" (Omissis) Regolamento del servizio trasporto mediante taxi per cittadini handicappati e invalidi Il Comune di Roma nell'ambito delle iniziative per lo sviluppo dei servizi in favore degli handicappati, ha istituito un Servizio di trasporto mediante taxi a chiamata via radio per cittadini handicappati ed invalidi con difficoltà motorie, totalmente o gravemente impediti all'uso dei mezzi di trasporto pubblico. 1) Le domande di fruizione del Servizio, dovranno essere inviate alla Ripartizione VIII - Sicurezza Sociale - Via Merulana n. 123, corredate dalla necessaria documentazione (stato di famiglia, certificazione medica, copia della dichiarazione dei redditi e documen-ti di cui al sottoriportato punto 7). Le domande pervenute saranno esaminate entro e non oltre 30 giorni; trascorso tale periodo agli aventi diritto saranno rilasciati i buoni taxi per la categoria richiesta. 2) Possono accedere al Servizio le persone che, dopo visita medica di accertamento, vengano dichiarate assolutamente o gravemente impedite all'uso dei mezzi di trasporto pubblico con dichiarazione rilasciata dal competente Servizio della U.S.L. territoriale - Settore Medicina Legale. Dette persone debbono godere di un reddito personale annuo imponibile non superiore a L. 28.000.000, aumentato anno per anno, in base all'indice ISTAT. 3) Ai beneficiari del Servizio vengono distribuiti ogni due mesi, presso l'Ufficio a cura della Ripartizione VIII - Sicurezza Sociale o presso la circoscrizione di residenza, blocchetti di buoni: ciascun buono e valido per una corsa in taxi ed è composto di due fogli entrambi numerati e riportanti il nome del beneficiario. I beneficiari delle categorie A (lavoro), B (studio), C (terapia) potranno utilizzare i buoni taxi esclusivamente per l'uso richiesto al momento della presentazione della domanda. 4) L'utente potrà farsi accompagnare da una o due persone, purché gli accompagnatori inizino e terminino la corsa con il beneficiario. 5) Per i beneficiari del servizio l'Amministrazione Comunale rimborserà alle società l'importo totale delle corse. L'utente è tenuto a corrispondere al tassista, a titolo di contribuzione, al termine della corsa, una somma di importo pari alla tariffa, al momento vigente nel territorio comunale, per una corsa sulla rete pubblica autofilotramviaria. Per la categoria A) Lavoro, l'amministrazione Comunale si riserva di studiare ed applicare, al più presto, un sistema di contribuzione che non potrà superare, comunque, il costo - tessera ATAC per tutte le linee. 6) Il numero massimo dei buoni concessi mensilmente è rapportato alle esigenze dei beneficiario secondo le seguenti categorie: A- lavoro n. 50 buoni B- studio (scuola media superiore, corsi universitari, ecc) n. 50 buoni C- terapia n. 20 buoni D- attività sociali (ludiche, sportive, culturali ecc) n. 10 buoni Il richiedente dovrà indicare nella domanda la categoria (una sola) per la quale intende utilizzare il Servizio e dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità che per tale categoria non usufruisce di alcun servizio di trasporto pubblico gratuito o a contribuzione. Per le categorie A), B), e C) dovrà essere esibita la documentazione comprovante rispettivamente il rapporto di lavoro, l'iscrizione scolastica, l'iscrizione al centro di terapia. In qualsiasi momento l'utente inserito in una delle categorie sopraindicate può chiedere, qualora ne abbia titolo, di passare ad altra categoria dall' 1 del mese successivo alla richiesta. 7) I beneficiari del Servizio saranno autorizzati nominativamente dall'Assessore alla Ripartizione VIII - Sicurezza Sociale, previa: a) istruttoria delle domande da parte della Ripartizione VIII - Sicurezza Sociale; b) formulazione di eventuale graduatoria basata sul livello del reddito e sulla accertata gravità dell'handicap. 8) La consegna dei blocchetti avverrà ogni due mesi nelle mani del beneficiario o di un familiare risultante dallo stato di famiglia ovvero di una persona all'uopo delegata, con atto legale, presso l'Ufficio della Ripartizione VIII - Sicurezza Sociale - Via Merulana 123 o presso la Circoscrizione di residenza. Per ottenere un nuovo blocchetto dovranno essere restituiti sia la copia dei buoni utilizzati, sia gli interi buoni eventualmente non usati, che dovranno essere precedentemente sbarrati, annullati e firmati dal titolare del beneficio. 9) Ogni utilizzo improprio dei buoni ed ogni abuso da parte dell'utente, potranno comportare la revoca temporanea o definitiva del beneficio. 10) I beneficiari dovranno produrre, entro il mese di giugno di ogni anno, l'aggiornamento della certificazione riguardante il reddito personale, la dichiarazione di frequenza al lavoro (per la categoria A), alla scuola (cat. B) o al centro di terapia (cat. C) nonchè lo stato di famiglia. Qualora venisse a mancare anche una sola delle certificazioni richieste si potrà procedere alla revoca dei beneficio, intendendosi per non rispondente anche il reddito personale, in qualsiasi momento prodotto, superiore a L. 28.000.000, con il meccanismo di cui al punto 2). C) approvare il nuovo schema di convenzione (allegato A) autorizzandone contestualmente la stipula con le seguenti Società: (omissis) ALLEGATO 'A' Schema di convenzione Il giorno................... del mese..................... tra il Comune di Roma C.F. 02438750586, rappresentato da............................................... e la Società .................................... C .F ............................. premesso che il Comune di Roma, in esecuzione della deliberazione n. .......... del ........................... organizza un Servizio di trasporto mediante taxi a chiamata via radio, destinato a persone fisicamente impedite a servizi dei mezzi pubblici di trasporto, si conviene e sottoscrive quanto segue: Art. 1 Ai beneficiari del servizio vengono distribuiti, a cura della Ripartizione VIII - Sicurezza Sociale - blocchetti di buoni: ciascun buono è valido per una corsa in taxi ed è composto di due fogli entrambi numerati e riportanti il nome del beneficiario. Art. 2 Il beneficiario potrà farsi accompagnare da una o due persone in relazione alle necessità conseguenti alle sue condizioni fisiche; gli accompagnatori debbono iniziare e terminare la corsa insieme al beneficiario. Art. 3 Se necessita il trasporto sul taxi della carrozzella, dovrà esserne dato preventivo avviso alla Società e la stessa carrozzella dovrà risultare pieghevole. Art. 4 Il tassista prima di iniziare la corsa dovrà procedere all'identificazione del beneficiario facendo riscontro tra il nominativo riportato sul buono ed il documento di identità all'uopo esibito, l'importo tariffario conseguente alla stessa chiamata dovrà essere posto a carico del richiedente. Art. 5 L'amministrazione Comunale rimborserà alla Società l'importo totale della corsa. Comunque su tutti i buoni deve risultare I'intero importo della corsa effettuata. I beneficiari sono tenuti a corrispondere al tassista a titolo di contribuzione, al termine della corsa, una somma di importo pari alla tariffa al momento vigente nel territorio comunale, per una corsa sulla rete pubblica autofilotramviaria. L'Amministrazione effettuerà controlli a campione prendendo a riferimento la scheda di chiamate del taxi che ogni Società conserva a riprova dell'avvenuta chiamata, con giorno, ora e località di partenza della corsa. Si riserva, altresì, ogni e qualsivoglia altra forma di controllo ivi compreso l'accertamento se è o meno sempre lo stesso tassista ad effettuare il servizio. Art. 6 Ad avvenuta effettuazione della corsa, il buono deve essere sottoscritto dal beneficiario e dal tassista, con l'indicazione della sigla del taxi, giorno ed ora della corsa, luogo di partenza e di arrivo, importo della corsa risultante dall'indicazione del tassametro e dalle vigenti condizioni tariffarie. Art. 7 Il tassista deve staccare solo il primo foglio del buono e presentarlo alla Società a cui aderisce che provvederà a richiedere al Comune di Roma - Ripartizione VIII - Sicurezza Sociale - Via Merulana 123, il pagamento delle somme dovute per le prestazioni effettuate, mediante emissione di regolare fattura con allegati i singoli buoni e con lo scomputo della somma versata direttamente al tassista da parte del beneficiario a titolo di contribuzione. Art. 8 Alle Società, in considerazione sia del particolare servizio richiesto. sia degli ulteriori adempimenti amministrativi che la realizzazione comporta, viene corrisposta per ogni buono esibito, a titolo integrativo, la somma di L. 1.200 oltre I.V.A. Art. 9 Il Comune di Roma provvederà, di norma alla liquidazione delle spettanze dovute entro 40 giorni dalla data di presentazione della fattura da parte della società che si irnpegna, a sua volta, a corrispondere ai singoli tasisti le quote a ciascuno spettanti. Art. 10 La summenzionata Società si impegna a che il servizio venga effettuato da parte dei singoli tassisti in base alle condizioni sopraelencate. attenendosi alle modalità che potranno essere ulteriormente concordate con l'Amministrazione Comunale. Art. 11 La presente convenzione ha la durata di 12 mesi a decorrere dal mese di ... Art. 12 L'affidamento del Servizio resta subordinato al buon esito della certificazione che sarà richiesta alla Prefettura ai sensi della Legge n, 936/82. Art. 13 Le spese di atto relative e conseguenti. sono a carico della Società ...