Ordinanza 9/2001

Ente Nazionale per L'Avviazione Civile

Circoscrizione Aeroportuale di Roma Fiumicino

ORDINANZAN.9/2001

Il Direttore dell'aeroporto Leonardo da Vinci, Capo della Circoscrizione Aeroportuale di Roma-Fiumicino:

Visti: gli artt. 689,692,718 e ss, del C.d.N e artt. 1161 e 1174 C.d.N. come modificati dall'art. 3 della legge 561/93

Visto: l'art.11 del regolamento per la Navigazione Aerea;

Visto: il Codice della Strada;

Vista: la legge 15 gennaio 1992;

Visto: il D.Lgs. 422/97;

Viste: le leggi regionali n.58/93 e n. 30/98;

Viste: le proprie ordinanze n. 5/2000 e 6/2000;

Considerato: che il prelievo dei passeggeri che intendono utilizzare il servizio taxi può avvenire esclusivamente presso le banchine di accosto alle aerostazioni;

Considerato: che, al contrario, tassisti aderenti alle varie centrali radiotaxi o cooperative di tassisti comunque denominate prelevano passeggeri al di fuori dalla corsia delle banchine di accosto ;

Considerato: che l'attività in questione reca grave turbamento al regolare svolgimento del servizio taxi e al servizio di noleggio con conducente;

ORDINA

Art. 1

Gli operatori che effettuano servizio taxi non possono prelevare passeggeri, per alcuna ragione, al di fuori dalle corsie delle banchine di accosto,

Art.2

All'interno del parcheggio polmone di cui all'art. 2, punto 2.3, dell'ordinanza n. 6/2000 non possono allocarsi basi e/o stazioni facenti riferimento alle varie centrali radiotaxi o cooperative di tassisti comunque denominate.

Art.3

Ai contravventori della presente ordinanza saranno comminate le sanzioni previste dall'ordinanza n. 6/2000

Art.4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Art.5

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno 26 aprile 2001.

Aeroporto Leonardo da Vinci, 13 aprile 2001