Ordinanza n,6/2000

ENTE NAZIONALE per L'AVIAZIONE CIVILE

DIREZIONE Circoscrizione Areoportuale

Roma-Fiumicino

ORDINANZA N 6/2000

IL Direttore dell’Aeroporto Leonardo da Vinci, Capo della Circoscrizione Aeroportuale di Roma- Fiumicino:

VISTI: gli art.689,692, 718 e ss., 1164 del C.d..N. e art.1161 e 1174 C.d.N. come modificati dell’ art..3 della legge 561/93;

VISTO: l’art. 11 del Regolarmento per la Navigazione Aerea:

VlSTO: il Codice della Strada;

VISTI: la legge n 21/92, il D.Lgs.422/97 e la legge regionale 30/98

VISTI: il Protocollo di intesa tra il Comune di Fiumicino ed il Comune di Roma, approvato con relative delibere del 7.4.1998 e del 14.4.1998 ed il successivo Protocollo tra i medesimi comuni sottoscritto rispettivamente il 29.12.l998 ed il 30.12.1998 sulla disciplina dei servizi non di linea;

VISTE: le precedenti Ordinanze n. 14/99 ed I "Regolamento interno gestione e coordinamento taxi" approvato in via sperimentale con nota prot. 3869/Dir. del 07.O8.1998 nonché le ordinanze 3/99 - I6/99 e 5 /2000);

PRESO ATTO: delle intervenute ordinanze del TAR del Lazio, n.1846/99 e 1847/99, con le. quali è stata disposta la sospensiva dell’efficacia di alcune parti dell’ordinanza n. 14/99 sopra citata;

PRESO . ATTO dell’ultimazione, da parte della società Aeroporti di Roma, della realizzazione del sistema infrastrutturale, costituito da due distinte aree di parcheggio dedicate rispettivamente ai taxi ed alle autovetture da noleggio con conducente ubicate presso posteggio Lunga Sosta in area est dell’aeroporto Leonardo da Vinci. nonchè da n.6 corsie d’accosto per i taxi antistanti le aerostazioni A - B - C quote arrivi e da stalli specificatamente dedicati agli autonoleggiatori con conducente;

CONSIDERATA: la necessità di adeguare l’ordinanza n, 14/99 al disposto delle citate ordinanze del TAR del Lazio, in attesa del pronunciamento nel merito della stessa

CONSIDERATA: altresì la necessità di adeguare il disposto dell’ordinanza n, 14/99 a nuove e condivisibili esigenze emerse nel corso di numerosi incontri avuti con le. OO.SS e le Associazioni rappresentanti gli esercenti il trasporto pubblico locale a mezzo taxi ed autonoleggio con conducente:

V1STI: i pareri di concordanza espressi dal Comune di Roma e dal Comune di Fiumicino.

SENTITI: gli Organi di Polizia presenti in aeroporto:

SENTITA la Società Aeroporti di Roma

RITENUTO di dover apportare integrazioni e soppressioni I:. all’ordinanza n.14/99 armonizzandole in un unico testo:

ORDINA

ART.1

Con la presente Ordinanza viene emanato il Regolamento dei servizi di taxi i di noleggio da rimessa con conducente nelI’ambito dell’aeroporto Leonardo da Vinci.

 

ART.2 SERVIZIO TAXI

2.1. Licenze ed autorizzazioni.

 

I soggetti e le auto operanti il servizio taxi in aeroporto devono essere In possesso di tutti requisiti previsti dalle vigenti normative e regolamenti in materia: a tal fine le competenti autorità potranno effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli.

2.2. Coordinamento del servizio taxi.

Il servizio di coordinamento dei taxi nell’aeroporto di Fiumicino è autorizzato ad un unico soggetto. Ossia alla Società Servimax la quale potrà provvedere alle specifiche organizzative e procedurali inerenti il servizio, in ottemperanza alle disposizioni della Direzione di Circoscrizione Aeroportuale e, per la parte di competenza. della società concessionaria Aeroporti di Roma; dette specifiche saranno comunque approvate dalla Direzione stessa.

I dipendenti della società Servimax in servizio presso l’aeroporto di Fiumicino sono obbligati ad

attenersi scrupolosamente e rigorosamente agli orari di lavoro ed alle mansioni affidate loro dalla Società, nonché agli impegni contrattualmente assunti con la concessionaria Aeroporti di Roma; essi avranno il compito di sorvegliare. il corretto andamento del servizio e segnalare alla Direzione di aeroporto ed alla società Aeroporti di Roma chiunque non ottemperi alla presente ordinanza ed alle specifiche organizzative e procedurali di cui sopra

E’ fatto obbligo ai dipendenti della società Servimax di indossare la divisa con il cartellino identificativo riportante la matricola.

 

2.3. Disciplina per l’entrata e l’uscita dal Parcheggio Polmone.

Per effettuare corse dall’Aeroporto di Fiumicino, tutti i taxi dovranno transitare e sostare nel parcheggio polmone, agli stessi dedicato presso il parcheggio lunga sosta, fino alla chiamata per il prelievo dei passeggeri presso le banchine di accosto delle aerostazioni.

Ogni tassista è tenuto a rispettare rigorosamente il numero di corse progressivo assegnato dal sistema di gestione automatico e dal TAG - TRASPONDER che permettono l’accesso alle corsie di accosto alle aerostazioni A, B e C. In qualsiasi caso di mancato funzionamento del sistema autorizzato , il personale della Servimax è tenuto a controllare che il numero di corsa progressivo sia stato autorizzato, sulla base della procedura di cui sopra.

Una volta installati i TAG T RASPONDER ed ultimata la necessaria implementazione del sistema automatico che regola gli ingressi e le uscite dalle corsie di accosto, sarà consentito accedere direttamente alla corsia di accosto di provenienza a quelle autovetture che abbiano effettuato corse il rientro delle quali avvenga entro 25 minuti.

E’ fatto obbligo a chiunque di attenersi alle regole di convivenza civile e di educazione e di rispettare i beni e le infrastrutture sia all interno dell’aria di parcheggio che presso le banchine d’accosto in prossimità delle aerostazioni.

L’afflusso dei taxi deve avvenire nel rispetto della banchina di accosto assegnata ; lo spostamento da una banchina all’altra sarà gestito dalla soc. Servimax.

Il transito dal_parcheggio polmone alle aerostazioni. dovrà avvenire in maniera disciplinata e nel rispetto dei limiti di velocità previsti.

E’ fatto divieto ai tassisti di sostare lungo la viabilità di percorso tra il parcheggio e le aerostazioni anche se non in turno di servizio.

E’ fatto divieto ai tassisti di sostare nelle aerostazioni.

E’ fatto tassativo divieto ai tassisti di prelevare viaggiatori dall’aeroporto di Fiumicino al di fuori di quanto stabilito dalla presente ordinanza..

Art.3 REGOLAMENTO SERVIZIO Dl NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

3,1 LICENZE E AUTORIZZAZIONI.

I soggetti e le auto operanti in aeroporto per effettuare il servizio di noleggio con conducente

devono essere in possesso di tutti i I requisiti previsti dalle vigenti normative e regolamenti in

materia: a tal fine le competenti autorità potranno effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli

    1. SOGGETTI CHE OPERANO STABILMENTE IN AEROPORTO(SUBCONCESSIONARI DELLA SOCIETA’ AREOPORTI DI ROMA).

    2. E’ fatto obbligo agli operatori che svolgono attività di auto noleggio cori conducente di indossare le proprie divise e di esporre in modo visibile tesserine e/o distintivi di riconoscimento che individuino la società/cooperativa dì appartenenza.

      E’ fatto divieto ai conducenti delle autovetture di autonoleggio di sostare nelle aerostazioni: la sosta nelle aerostazioni è consentita soltanto ai presidenti delle organizzazioni subconcessionarie nonché ai loro dipendenti che operano in aeroporto.

      Questi ultimi dovranno essere muniti ed esporre in modo visibile la tessera aeroportuale o il permesso provvisorio che verrà rilasciato loro dalla Direzione di .aeroporto secondo le disposizioni di cui all’ordinanza n,. 3/2000.

      Il prelievo dei clienti è consentito soltanto dietro emissione apposito atto scritto( VOUCHER) da esibirsi su richiesta, alle .Autorità ed Organi di vigilanza.

      I medesimi potranno. pertanto, accompagnare clienti ai propri stalli.

      Ai conducenti è fatto obbligo di sostare esclusivamente presso gli stalli loro assegnati in sub-concessione in prossimità delle aerostazioni..

      .Agli stessi è fatto obbligo del rispetto delle precedenze negli accosti.

    3. DISCIPLINA PER L’ENTRATA, LA SOSTA,E L’USCITA DAL PARCHEGGIO POLMONE.

E’ fatto obbligo agli operatori in attesa della chiamata proveniente dai propri Box siti in aerostazione, per il prelievo del cliente di sostare esclusivamente nel parcheggio polmone agli stessi dedicato presso il parcheggio lunga sosta ed è pertanto fatto divieto in sosta in qualsiasi alto parcheggio ivi compresi quelli a pagamento ,anche se non in torno di servizio.

All’interno dell’area polmone dedicata alle autovetture da noleggio con conducente. la sosta dovrà essere improntata a criteri di convivenza civile, educazione e rispetto delle infrastrutture beni ivi esistenti.

La disciplina dì entrata ed uscita dal parcheggio polmone potrà essere suscettibile dì future specificazioni, in conseguenza di eventuali modificazioni dell’aria stessa ed al sistema di chiamata.

Il transito degli autonoleggiatori con conducente dal parcheggio polmone alle aerostazioni, dovrà avvenire in maniera disciplinata e nel rispetto dei limiti di velocità previsti.

3.4 SOGGETTI CHE  OPERANO OCCASIONALMENTE  IN AEROPORTO.

I soggetti che non svolgono stabilmente l’attività di noleggio con conducente in ambito aeroportuale potranno fermarsi in prossimità delle aerostazioni soltanto negli spazi di fermata temporanea per il tempo strettamente necessario alle operazioni di discesa dei propri clienti trasportati e bagagli.

Per il prelievo di passeggeri in arrivo, e la cui prenotazione deve risultare da atto scritto (VOUCHER) in possesso del conducente, da esibirsi a richiesta delle Autorità ed Organi di vigilanza, la sosta è consentita per un tempo non superiore a 45 minuti con l’obbligo di esposizione del disco orario presso gli stalli (5) a ridosso della viabilità secondaria e di cui all’art.3 dell’ordinanza 16/99.

Gli stessi soggetti potranno accedere all interno delle aerostazioni o attendere sui marciapiedi antistanti le stesse per il tempo strettamente necessario al prelievo dei passeggeri purchè muniti del predette VOUCHER

E" fatto tassativo divieto agli operatori di cui sopra dì acquisire clienti in loco per effettuare il trasporto dall’aeroporto Leonardo da Vinci, ai di fuori di quanto stabilito dalla presente ordinanza.

ART:4

Entro il termine di giorni 60 dall’entrata in vigore della presente ordinanza i TAG –TRASPONDER dovranno essere installati sulle autovetture in modo inamovibile e contrassegnati da una bollatura con marchio della Società Servimax che dovrà la regolarità e l'integrità.

 

Trascorso tale termine non sarà consentito l'accesso alle banchine di accosto alle vetture non munite di TAG TRANSPOND fisso se non previa esplicita deroga del responsabile del servizio di assegnazione delle corse, per cause non dipendenti dalla volontà del tassista.

 

ART.5

Entro il termine di 60 giunti dall’entrata in vigore della presente ordinanza, tutte le autovetture delle strutture sub-concessionarie della soc. Aeroporti di Roma dovranno esporre in modo ben visibile, sul parabrezza anteriore l'apposito contrassegno che verrà rilasciato dalla Direzione di aeroporto.

 

ART.6

La Società Aeroporti di Roma avrà cura che la società Servimax presidi il Box taxi sito all’interno del terminal B - quota arrivi, tutti i giorni dell’anno dalle ore 7.00 alle ore 24.00.

ART.7

Entro il termine di giorni 120 dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza. anche gli operatori di cui al punto 3.4. dovranno sostare nell’area del parcheggio polmone dedicata alle vetture da noleggio con conducente.

ÀRT.8

E’ fatto divieto a tutti di chiedere somme diverse da quelle fissate dalle tariffe o di quelle convenute nei casi consentiti ; di offrire di propria iniziativa i servizi ai passeggeri e/o di avvalersi dell'opera di procacciatori.

ART.9

I contravventori alla presente ordinanza., ove ciò non costituisca più grave reato, incorreranno nelle sanzioni previste agli art. 1161-1174 del Codice delle Navigazione, come modificati dall’art.3 legge 561/93 e1164C.d.N.

Inoltre, a coloro che commettano nell’arco di un anno due infrazioni a quanto previsto dall'art.8

della presente ordinanza, sarà interdetto operare nell'aeroporto Leonardo da Vinci per un periodo di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento e ,qualora sorpresi ad operare in tale periodo, per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore ad anni tre

I sub-concessionari del servizio di noleggio con conducente provvederanno ad allontanare dal servizio aeroportuale i conducenti diffidati, per il periodo della diffida ; in caso contrario, verrà loro revocato da parte della Direzione di Aeroporto il nulla osta per l'atto di sub-concessione..

I sub-concessionari dovranno trasmettere alla Direzione di Aeroporto copia del provvedimento di sospensione dal servizio aeroportuale, preso nei confronti dei diffidati.

I sub-concessionari non potranno assumere ne accettare nelle cooperative personale diffidato,

Notizia della diffida sarà data agli organi dì Polizia e di Vigilanza per quanto di competenza e ai sub-concessionari interessati per la relativa sospensione del servizio.

Le sanzioni adottate a carico dei contravventori alla presente ordinanza saranno comunicate al Comune che ha rilasciato la licenza.

ART.1O

In caso di non osservanza della presente ordinanza da parte della società Servimax , la società .Aeroporti di Roma applicherà a questa le previste penali contrattuali.

ÀRT.1l

La presente Ordinanza abroga il "Regolamento interno gestione e coordinamento taxi" approvato in via sperimentale con nota prot. 3869/Dir del 07/08/1998 e le ordinanze nn.7/97, 11/95, 11/97, 3/99 e 14199

ART.12

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

ART.13

La presente Ordinanza entra in vigore il 16 giugno 2000

Aeroporto Leonardo da Vinci, 1 giugno 2000