Scheda carburante

Nelle schede carburanti possono essere rilevati gli acquisti mensili ovvero trimestrali di carburante; la scelta della periodicitā č libera, nel senso che nulla vieta ad esempio che i contribuenti trimestrali possano utilizzare le schede mensili senza che sia necessario osservare particolari formalitā (opzioni, comunicazioni agli Uffici finanziari).

Gli OBBLIGHI DEL DISTRIBUTORE                                   

In occasione di ogni rifornimento la scheda deve essere consegnata all'addetto alla distribuzione obbligato, dopo aver verificato la corrispondenza della scheda al veicolo, a indicare i seguenti elementi:

L'addetto deve quindi apporre la sua firma per convalida della regolaritā dell'operazione d'acquisto.Terminato il periodo di riferimento (mese o trimestre), l'acquirente annota distintamente nel registro degli acquisti ciascuna scheda numerata in base alla progressione numerica del registro medesimo.

LA REGISTRAZIONE                                        

Prima di procedere all'eventuale registrazione, l'intestatario del mezzo utilizzato nell'esercizio d'impresa deve annotare sulla scheda carburanti il numero dei chilometri rilevabile, alla fine del mese o del trimestre, dal contachilometri del veicolo (non quello dei chilometri percorsi nel periodo stesso). La disposizione, non applicabile agli esercenti arti o professioni, č diretta a facilitare l'accertamento da parte dei verificatori della congruitā del consumo del veicolo cui la scheda č relativa, in rapporto ai chilometri percorsi, per evitare artificiose ricostruzioni della scheda.

Dalla registrazione della scheda carburante devono risultare il mese o il trimestre di riferimento, il veicolo cui si riferisce, il numero a essa attribuito, l'ammontare complessivo delle operazioni o, se l'iva č detraibile l'imponibile complessivo determinato scorporando l'iva in base alle percentuali di cui all'articolo 27, comma 4 del D.P.R. 633/72 e l'ammontare della relativa imposta detraibile, calcolato mediante l'applicazione dell'aliquota all'imponibile scorporato. Si ricorda che, qualora l'iva sia indetraibile, per il soggetto acquirente, non sussiste l'obbligo di registrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del D.P.R. 9 dicembre 1996 n0 695.

La scheda carburante viene comunque utilizzata per documentare il costo ai fini delle imposte dirette. In questo ultimo caso le relative registrazioni devono essere annotate in contabilitā generale, in osservanza delle norme civilistiche e fiscali. I soggetti in contabilitā semplificata (tassisti artigiani, n.d.r.) che utilizzano i registri IVA anche per la determinazione del reddito devono annotare nel registro IVA acquisti le schede carburanti anche se con iva totalmente indetraibile