|
Ciascun elettore può:
- votare con un unico voto, per una
lista provinciale e per la lista regionale collegata, tracciando
un segno nel rettangolo contenente il contrassegno della lista
provinciale. In tal caso l'elettore esprime un voto valido
sia per la lista provinciale sia per la lista regionale collegata;
- esprimere, inoltre, un voto disgiunto, ciò che
significa tracciare un segno nel rettangolo recante una delle
liste provinciali ed un altro segno sul simbolo di una lista
regionale, non collegata alla lista provinciale, o sul nome
del suo capolista. In tale circostanza, il voto risulta validamente
espresso per la lista provinciale e, rispettivamente, per
la lista regionale prescelta e non collegate fra loro;
- esprimere un unico voto per una delle liste regionali
e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo di
una lista regionale o sul nome del capolista, senza contemporaneamente
segnare alcun contrassegno di lista provinciale. Ricorrendo
questa situazione, il voto viene validamente espresso per
la lista regionale e per il proprio capolista, ma nessuna
attribuzione di voto risulta conferita alla lista od alle
liste provinciali collegate;
- esprimere un unico voto di preferenza* per un candidato
alla carica di consigliere compreso nella lista provinciale,
scrivendo il cognome oppure il nome ed il cognome nell'apposita
riga tracciata a destra di ciascun contrassegno;
*N.B.: voto di preferenza
- la preferenza deve essere espressa solo e soltanto per un
candidato incluso nella lista votata;
- quando si riscontra un'identità di cognome fra candidati,
è indispensabile in ogni caso scrivere sia il nome
sia il cognome;
- se il candidato possiede due cognomi, la preferenza deve
essere manifestata mediante la scrittura di un solo cognome.
E' indispensabile e fondamentale scrivere entrambi i cognomi
solo laddove vi sia il rischio di confusione fra più
candidati.
|
|