ART. 1 (Obiettivi) 1. La Regione Molise, a tutela delle risorse genetiche del proprio territorio e della qualità, specificità, originalità, territorialità della propria produzione agro - alimentare, e a garanzia della sicurezza alimentare dei propri cittadini, sostanzia con la presente legge l'applicazione del principio di precauzione nelle decisioni che riguardano l'uso per qualunque fine di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati. 2. La Regione Molise promuove tutte le azioni utili a prevenire i possibili rischi sulla salute umana e sull'ambiente derivanti dalla coltivazione, dall'allevamento e dall'uso per scopi alimentari di tali organis-mi o di prodotti da essi derivati. 3. La Regione Molise promuove e sostiene la ricerca e la sperimentazione nel settore agricolo con l'obiettivo di mantenere e sviluppare la biodiversità a livello specifico e varietale, e di ricostituire sistemi agricoli diversificati, nella direzione di uno sviluppo durevole e del mantenimento dell'alto valore del paesaggio agrario regionale. ART.2 (Divieto di coltivazione e allevamento, a qualsiasi titolo, sui terreni di proprietà pubblica, collettiva e nelle aree a qualunque titolo protette) 1. E' fatto divieto, sui terreni di proprietà del demanio regionale, sui terreni di proprietà collettiva ricadenti nel territorio regionale e nelle zone limitrofe a questi, per una distanza di almeno 2 km, alla coltivazione e all'allevamento di piante e animali geneticamente modificati o di altro tipo di OGM, anche a fini sperimentali. 2. Nelle aree protette regionali, nei territori di interesse comunitario, nazionale e regionale, nelle aree in cui si realizzano prodotti garantiti da un marchio di qualità riconosciuto dalla UE, è fatto divieto di usare organismi geneticamente modificati anche a fini sperimentali, sia all'interno dei citati luoghi sia nelle zone limitrofe per una distanza di almeno 2 km. 3. E' fatto divieto di coltivazione o allevamento di organismi geneticamente modificati anche a fini sperimentali nei terreni ricadenti in una fascia di rispetto di almeno 2 km da qualunque azienda che segua i metodi dell'agricoltura biologica e biodinamica o che a qualunque titolo riceva sostegno per l'applicazione di misure agro - ambientali. 4. E' fatto divieto di coltivazione o allevamento di organismi geneticamente modificati anche a fini sperimentali nei siti inseriti negli elenchi predisposti dalla Regione nell'ambito della Rete regionale di protezione della biodiversità e nelle zone limitrofe per una distanza di almeno 2 km. 5. Agricoltori, singoli o associati e proprietari di terreni, al fine di tutelare la qualità delle loro produzioni e del valore ambientale dei loro beni, possono fare richiesta alla Regione di dichiarare i terreni di loro pertinenza esenti dalla presenza di OGM. E' pertanto fatto divieto di usare organismi geneticamente modificati, anche a fini sperimentali, per una zona di rispetto profonda almeno 2 km da detti siti. ART. 3 (Divieto di coltivazione in pieno campo di piante transgeniche) 1. Nelle more della messa a punto di protocolli idonei e specifici per la valutazione dei rischi di impatto sui sistemi agrari regionali, a tutela delle proprie risorse genetiche e degli stessi sistemi agrari e naturali regionali, la Regione Molise vieta la coltivazione in pieno campo, su tutto il territorio, di piante geneticamente modificate. ART. 4 (Esclusione dalla protezione dei marchi di qualità e dai finanziamenti erogati dalla Regione) 1. Sono escluse dalla possibilità di accedere ai marchi di qualità le aziende agricole che utilizzano organismi geneticamente modificati, sia direttamente che indirettamente. 2. Le stesse aziende sono anche escluse dall'accesso a qualunque tipo di contributi finanziari erogati dalla Regione Molise. 3. Analoga esclusione riguarda le aziende agricole e zootecniche che utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime derivanti da piante geneticamente modificate e mangimi contenenti derivati di origine animale. ART.5 (Ristorazione collettiva) 1. Nelle attività di ristorazione collettiva scolastica e prescolastica, degli ospedali e luoghi di cura della Regione Molise, degli uffici pubblici appartenenti alla Regione, alle Province, ai Comuni ed ai soggetti privati convenzionati è vietata la somministrazione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati. 2. I soggetti di cui al precedente comma hanno l'obbligo di verificare, attraverso dichiarazione del fornitore, l'assenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti derivati negli alimenti somministrati che, comunque, devono provenire da produzioni segregate prive di organismi geneticamente modificati. Al fine di favorire la corretta informazione degli utenti, i soggetti gestori di cui al comma 1 del presente articolo hanno l'obbligo di esporre in modo adeguato le informazioni sulla provenienza degli alimenti somministrati. ART. 6 (Etichettatura dei prodotti per l'alimentazione umana ed animale) 1. In ottemperanza alle disposizioni dell'Unione Europea in materia di etichettatura, è fatto obbligo a tutti i gestori di esercizi commerciali che operano sul territorio regionale, siano essi appartenenti alle grandi catene di distribuzione ovvero commercianti al dettaglio, di verificare che i prodotti messi in vendita siano dotati di adeguata etichettatura indicante l'eventuale presenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti derivati. 2. I prodotti contenenti OGM vanno comunque esposti al pubblico in modo chiaramente e inequivocabilmente identificabile e segregati in appositi ed esclusivi espositori. 3. I gestori che commercializzano esclusivamente alimenti esenti da organismi geneticamente modificati o prodotti derivati possono darne comunicazione alla Regione Molise entro il 30 giugno di ogni anno al fine di essere inseriti nell'elenco di tali esercizi commerciali redatto annualmente a cura della regione. ART. 7 (Ricerca) 1. La Regione Molise riconosce titolo preferenziale alle ricerche finalizzate alla diversificazione dei sistemi agrari e a quelle volte all'individuazione, valorizzazione e tutela delle risorse genetiche autoctone e alla relativa creazione di varietà basate su genotipi locali, tradizionali o antichi di interesse agrario. 2. Sono escluse dall'erogazione di finanziamenti regionali le ricerche che utilizzano tecniche di manipolazione genetica finalizzate alla creazione varietale e/o alla selezione animale. 3. Le emissioni deliberate autorizzate dal Ministero della Sanità ai sensi della direttiva 220/90/CE potranno essere effettuate esclusivamente in quelle zone non contemplate dalla presente legge. 4. La Regione Molise si riserva il diritto di chiedere l'annullamento di quelle emissioni deliberate che possono produrre contaminazione biologica con specie di rilevanza per l'agricoltura regionale. ART.8 (Consenso informato) 1. La Regione si impegna a comunicare le informazioni contenute nelle notifiche di emissione deliberata e l'autorizzazione rilasciata dal Ministero della Sanità ai Comuni sul cui territorio insistono le sperimentazioni. 2. Il Comune a sua volta comunica l'autorizzazione della sperimentazione agli agricoltori confinanti con l'azienda in cui si effettua la sperimentazione stessa. 3. La Regione Molise sostiene e incoraggia le iniziative dei Comuni che attraverso ODG o deliberazioni hanno dichiarato il proprio territorio "antitransgenico". ART.9 (Informazione ed educazione alimentare) 1. La Regione Molise promuove, organizza e realizza campagne di informazione ed educazione dei cittadini, dirette in particolare agli agricoltori, ai consumatori, agli operatori scolastici e sanitari, sui rischi possibili per la salute e per l'ambiente derivanti dall'uso di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati. ART.10 (Commissione di controllo) 1. Al fine di controllare sulla corretta attuazione della presente legge la Regione Molise istituisce apposita Commissione, presso l'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste 2. Tre ispettori nominati con decreto del Ministero della Sanità, Dipartimento della Prevenzione del 12.11.98, registrato al n. 87 del Registro Visti Semplici dell'Ufficio Centrale del Bilancio preso presso il Ministero della Sanità in data 13.01.99, e appartenenti all'Assessorato Agricoltura e Foreste, · Due funzionari dell'Assessorato all'Ambiente, · Due funzionari dell'Assessorato alla Sanità.. 3. La Commissione esercita il suo potere di controllo attraverso: verifiche delle emissioni deliberate, ispezioni nelle aree soggette al divieto di coltivazione di OGM ai sensi dell'art.2, verifiche sulla ristorazione collettiva, verifiche dell'etichettatura negli esercizi commerciali. ART.11 (Sanzioni) 1. Per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5 commi 1 e 2 e all'articolo 6, comma 3 si applica la sanzione da lire 1,5 milioni a lire 25 milioni. 2. Alla vigilanza ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma precedente provvedono i Comuni territorialmente competenti. ART.12 (Norma Finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa con legge di approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario 2001. ART.13 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise. |