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RELAZIONE
Sono migliaia le persone che si rivolgono alle associazioni
dei consumatori o alla magistratura perché si ritengono
ingannate, truffate o comunque tenute all'oscuro di importanti
informazioni rispetto ai prodotti, ai beni, ai servizi che
acquistano come utenti o semplici consumatori.
La Regione Molise è tra le regioni che non ha ancora
una disciplina per la tutela dei consumatori e degli utenti.
Se la Comunità Europea ha in più occasioni insistito
sulla necessità di misure efficaci per tutelare il
consumatore, lo Stato Italiano si è adeguato un po'
controvoglia e limitandosi all'aspetto del risarcimento del
danno.
Il progetto di legge ritiene invece che l'utente dei servizi
e il consumatore di beni vada tutelato nel suo diritto alla
salute, nel diritto di informazione ma anche nel diritto ad
un giusto rapporto costo-produzione.
Il progetto di legge prevede una serie di misure importanti:
· riconosce e promuove la tutela dei diritti e degli
interessi dei cittadini in quanto consumatori e utenti;
· punta a garantire un'efficace protezione della salute
e la sicurezza del consumatore-utente e a tutelarlo economicamente
nel rapporto costo/produzione;
· istituisce un Comitato regionale per i problemi del
consumo e dell'utenza che ha il ruolo di valutare le segnalazioni
dei cittadini, di controllare l'andamento dei prezzi e delle
tariffe, di divulgare, specie nella scuola, informazioni utili
per scelte consapevoli di consumo;
· sostiene le associazioni di consumatori ed utenti
promuovendo la creazione di "sportelli dei consumatori
e degli utenti" che abbiano compiti di informazione e
difesa dei consumatori e che consentano forme di arbitrato
per la composizione di controversie, permettendo al consumatore
di ottenere in tempi ragionevoli un risarcimento del danno.
Campobasso, febbraio 2002
Italo Di Sabato
Consigliere Regionale del PRC
IL TESTO DELLA LEGGE......
Art. 1.
Obiettivi.
1. La Regione Molise, in conformità alla normativa
della Comunità europea, alla legislazione statale e
nell'esercizio delle proprie potestà, riconosce e promuove
la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in quanto
consumatori ed utenti di beni e di servizi di godimento individuale
e collettivo.
2. La Regione Molise persegue in particolare, anche attraverso
l'adeguata consultazione delle rappresentanze dei consumatori,
i seguenti obiettivi:
a) efficace protezione contro i rischi per la salute e la
sicurezza del consumatore, dell'utente e dell'ambiente che
lo circonda;
b) efficace protezione contro i pregiudizi recati agli interessi
economici del consumatore;
c) promozione ed attuazione di una politica d'informazione,
educazione e formazione del consumatore, per consentirgli
autonome e consapevoli scelte e valutazioni nei rapporti con
la produzione e la distribuzione;
d) tutela degli utenti dei servizi anche al fine di una rappresentazione
delle loro esigenze nelle sedi in cui viene deliberata l'organizzazione
dei servizi stessi;
e) promozione e sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori
e gli utenti anche attraverso l'offerta di servizi e l'accesso
ai dati.
Art. 2.
Comitato per i problemi del consumo e dell'utenza.
1. E' istituito il comitato per i problemi del consumo e dell'utenza,
composto da:
a) un rappresentante della Giunta Regionale;
b) tre membri designati dalle associazioni dei consumatori
ed utenti secondo i criteri stabiliti con regolamento di attuazione
della presente legge;
c) un membro designato di concerto dalle associazioni regionali
delle imprese cooperative di consumo;
d) due membri in rappresentanza delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, designato in rappresentanza
della produzione e della distribuzione;
e) tre membri designati dal Consiglio Regionale, con voto
limitato, da scegliersi tra esperti nei settori merceologico,
di igiene alimentare, di comunicazione di massa e giuridico.
2. Il comitato è nominato dalla Giunta Regionale e
dura in carica cinque anni.
3. Il comitato elegge al proprio interno il presidente e il
vicepresidente.
4. Dopo tre assenze consecutive e non previamente giustificate
i membri del comitato decadono automaticamente. I membri decaduti
vengono sostituiti con le medesime modalità di nomina
originaria e durano in carica per il periodo residuo del quinquennio.
5. Svolge le funzioni di segreteria del comitato un funzionario
regionale.
6. Il comitato, entro tre mesi dalla prima seduta, approva
un regolamento per il suo funzionamento con la maggioranza
di due terzi dei componenti. Il regolamento, tra gli altri,
disciplina i casi nei quali il comitato può fare eccezione
al principio di pubblicità dei suoi lavori.
7. Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi
stabiliti dalla normativa regionale vigente in materia.
8. In prima applicazione il comitato è costituito entro
tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e dura
in carica fino al termine della legislatura in corso.
Art. 3.
Funzioni del comitato per i problemi del consumo e dell'utenza.
1. Al comitato per i problemi del consumo e dell'utenza sono
attribuite le seguenti funzioni:
a) formula proposte e pareri sui programmi delle iniziative
di sostegno delle associazioni dei consumatori, sui criteri
di concessione dei contributi e sui progetti di legge connessi
alla tutela dei consumatori ed utenti e alla difesa dei loro
diritti; esprime inoltre pareri su ogni altra questione in
materia di difesa del consumatore quando ciò sia richiesto
dalla Giunta;
b) promuove, direttamente ed attraverso proposte alla Giunta
regionale, attività di studio, indagine e ricerca finalizzati
alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1;
c) esamina l'andamento generale dei prezzi dei prodotti e
delle tariffe dei servizi e formula alla Giunta regionale
proposte di iniziative e progetti per la tutela dei consumatori;
d) formula proposte idonee a garantire la salute e la sicurezza
dei consumatori e degli utenti; avanza segnalazioni alla Provincia,
all'azienda provinciale per i servizi sanitari e ad eventuali
altri enti competenti in materia di tutela igienica nella
produzione e distribuzione dei prodotti alimentari e di controllo
dell'inquinamento e promuove l'effettuazione di analisi e
valutazioni comparate sulla composizione merceologica dei
prodotti, sui loro standard qualitativi, sulla corretta etichettatura
e pubblicità dei prodotti;
e) propone alla Giunta regionale, d'intesa con le competenti
autorità scolastiche, la realizzazione di corsi di
formazione ed aggiornamento per insegnanti e studenti nonché
programmi di informazione rivolti ai consumatori e agli utenti
attraverso i quali rendere noti anche i risultati delle indagini
e delle rilevazioni effettuate;
f) trasmette alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale,
entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività
svolta nell'anno precedente;
g) svolge ogni altra funzione demandatagli dalla legge.
2. Per le attività di cui al comma 1 il comitato si
avvale della collaborazione delle Camera di commercio, di
centri ed istituti specializzati nonché di enti o associazioni
con i quali la Giunta regionale può stipulare apposite
convenzioni.
3. Il comitato opera ricercando il più proficuo collegamento
con gli organismi e gli uffici che presso gli enti locali
della Regione perseguono analoghe finalità. A tal fine:
a) valuta prioritariamente, nell'elaborazione dei propri programmi,
le iniziative che coinvolgono gli enti locali;
b) pone la propria esperienza a disposizione degli enti locali
che lo richiedono;
c) promuove la costituzione di una rete integrata di strumenti
informativi nei settori di propria competenza.
Art. 4.
Segnalazioni e reclami.
1. Il comitato per i problemi del consumo e dell'utenza riceve
segnalazioni e reclami scritti relativi alla tutela del consumatore
proposti da enti, associazioni, imprese o da comitati di cittadini.
2. Il presidente del comitato esamina gli esposti ricevuti,
procede alla necessaria istruttoria e li sottopone all'esame
del comitato che intraprende le iniziative ritenute necessarie.
Art. 5.
Obblighi di collaborazione.
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, il
comitato per i problemi del consumo e dell'utenza può
chiedere la collaborazione delle strutture organizzative della
Regione Molise e di quelle delle ASL, nonché la consulenza
di esperti nelle materie di proprio interesse.
2. Il comitato può altresì rivolgere quesiti
e richiedere analisi di campione alle strutture sanitarie
competenti.
Art. 6.
Informazione ed educazione dei consumatori.
1. Per i fini di informazione ed educazione di cui alla presente
legge la Giunta regionale, sentito il comitato per i problemi
del consumo e dell'utenza, approva un programma biennale di
iniziative.
2. In particolare la Regione, nell'ambito delle proprie competenze,
favorisce, d'intesa con le autorità scolastiche, la
realizzazione di corsi per giovani in età scolare nonché
di attività di formazione degli insegnanti e di educazione
permanente.
3. La Regione cura inoltre la predisposizione dei supporti
scientifici e delle attrezzature necessarie alla realizzazione
delle attività di cui al comma 2, in collaborazione
con gli organismi della scuola e, eventualmente, con organismi
pubblici e privati specializzati.
Art. 7.
Promozione delle associazioni di consumatori ed utenti.
1. Al fine di promuovere l'associazionismo tra i consumatori
la Provincia concede contributi alle associazioni di consumatori
e utenti che operano senza fine di lucro e senza rapporti
con enti economici esclusivamente nel campo della difesa dei
consumatori e degli utenti e che, statutariamente, perseguono
comunque finalità rientranti nel campo della tutela
degli interessi dei consumatori e utenti.
2. La Giunta regionale, sentito il comitato per i problemi
del consumo e dell'utenza, stabilisce con proprio regolamento:
a) i termini e le modalità per la presentazione delle
domande di contributo, nonché la relativa documentazione;
b) le tipologie ed il limite massimo di spesa ammissibile;
c) l'entità massima del contributo concedibile;
d) i criteri per l'elaborazione delle graduatorie delle richieste
di contributo;
e) le modalità di erogazione delle agevolazioni, anche
mediante anticipi;
f) ogni altro elemento necessario per l'attuazione della presente
legge.
Art. 8.
Sportello dei consumatori e degli utenti.
1. La Regione favorisce altresì la creazione di uno
o più centri, denominati sportello dei consumatori
e degli utenti, da parte delle associazioni di consumatori
ed utenti di cui all'articolo 7, comma 1, anche in forma associata.
A tal fine può concedere contributi, secondo il programma
e le modalità da approvarsi, in conformità a
quanto stabilito con il regolamento di cui all'articolo 7,
comma 2, con deliberazione della Giunta regionale.
2. Il centro ha i seguenti compiti:
a) informare il consumatore sui meccanismi economici e sulle
possibilità di difesa dei propri interessi;
b) promuovere la costituzione di organi di arbitrato, ai sensi
del codice di procedura civile, per la composizione delle
controversie in materia di consumo e di utenza;
c) collaborare con le istituzioni e i rappresentanti del mondo
economico al fine di tutelare e sostenere gli interessi dei
consumatori ed utenti;
d) effettuare altri interventi a favore dei consumatori ed
utenti.
3. La Regione può approvare convenzioni con enti, associazioni
o cooperative per la gestione di attività previste
dalla presente legge e in particolare per l'apertura degli
sportelli di cui al presente articolo.
Art. 9.
Oneri Finanziari
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge
si farà fronte con i fondi iscritti negli appositi
capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario 2002 e di
quelli successivi.
Art. 10.
Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art.
127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise
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