|
Si tratta della prima legge nel panorama giuridico
mondiale sulla protezione della salute e dell'ambiente dalle
esposizioni residenziale e lavorativa ai campi elettromagnetici
avente ad oggetto tutte le frequenze possibili. Essa è fondata
sui principi di precauzione e di minimizzazione già adottati
nella normativa della protezione dalle radiazioni ionizzanti
(nucleare) in considerazione da un lato della numerosità dei
soggetti che risultano esposti alle emissioni degli impianti
di radiofrequenza o di bassa frequenza (elettrodotti) installati,
in particolare, in aree urbane e dall'altro nella mancanza
di un limite "ad effetto soglia" al di sotto del quale escludere
la possibilità di danni sanitari. Tali principi esistevano
già nel nostro ordinamento ad es. nel d.lgs. n.19 settembre
1994 n. 626 [1], nel quale già trovava applicazione, il cd.
"Principio di giustificazione", nella sicurezza del
lavoro, che per ogni inquinante fisico, chimico o biologico
detta Misure generali di tutela, all’art. 3
comma 1, lettera i), disponendo: l’utilizzo limitato
degli agenti chimici, fisici e biologici, - che comprendono
gli agenti sospetti di effetti degenerativi a carattere stocastico
non a soglia -sui luoghi di lavoro. Tale principio
comporta innanzitutto la giustificazione dell’esposizione,
che deve soddisfare due condizioni: ogni esposizione deve
essere giustificata dal beneficio che ci si promette di ricavarne
e deve essere evitata ogni esposizione non necessaria. Si
tratta dell'articolazione del principio ALATA (As Low As Technologically
Achievable), per il quale le esposizioni vanno mantenute tanto
più basse quanto tecnologicamente possibile. In base a tale
principio, al momento della installazione degli impianti emittenti,
deve essere verificato se lo stesso servizio per i quali gli
impianti sono previsti, può essere realizzato attraverso l’impiego
di impianti o dispositivi che realizzano condizioni di minore
esposizione. Un'altra articolazione del principio di ottimizzazione
è il principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable), per
il quale l’esposizione deve essere mantenuta al livello ragionevolmente
più basso possibile. Tale principio è affermato, con applicazione
alle radiazioni non ionizzanti, nella Risoluzione del Parlamento
europeo 5 maggio 1994, concernente la protezione della popolazione
dai campi elettromagnetici [2] e richiamato nella Risoluzione
dello stesso Parlamento 10 marzo 1999, concernente la stessa
materia [3]. Le parti destinatarie della nuova normativa diretta
alla "protezione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici
a radiofrequenza o microonde, così come ai campi elettrici
e magnetici a frequenza industriale, sono:
· |
da una parte, le licenziatarie dei servizi di radiodiffusione
o radiocomunicazione o di trasporto e distribuzione dell’energia
elettrica, |
· |
dall’altra, la popolazione civile, che può risultare
esposta in condizioni residenziali o lavorative. |
Arbitro non può che essere la Pubblica Amministrazione
(intesa in senso omnicomprensivo dal Governo alle autonomie
locali), attraverso una serie di decreti contemplati dalla
legge stessa destinati a renderla complesso di norme in continua
evoluzione in grado di graduare costantemente le regole in
funzione della valutazione dei risultati delle ricerche sia
in campo sanitario che tecnologico.
I Decreti (già in vigore o da emanarsi) (art.4 et al.)
Fino alla emanazione dei decreti di seguito indicati restano
in vigore il DPCM 23/4/92 e succ. modif. in tema di esposizione
residenziale in bassa frequenza(elettrodotti) e il D.M. 10
settembre 1998 n. 381, in tema di tetti di radiofrequenza
compatibili con la salute umana
1) |
entro 60 giorni |
|
a) |
decreto per la tutela della popolazione relativo
alla bassa e alta frequenza (art.4)[DPCM] |
|
b) |
decreto per la tutela dei lavoratori professionalmente
esposti relativo alla bassa e alta frequenza (art.4) )[DPCM] |
|
c) |
decreto relativo alle tecniche di rilevamento
e misurazione dell’inquinamento elettromagnetico (art.4)
)[DPCM] |
|
d) |
decreto relativo alla previsione delle fasce
di rispetto per gli elettrodotti (art.4) [DPCM] |
|
|
2) |
entro 90 giorni |
|
a) |
decreto relativo alla costituzione del catasto
nazionale delle fonti elettromagnetiche (art.7) [DM Ambiente] |
|
|
3) |
entro 120 giorni |
|
a) |
decreto relativo ai criteri per l’elaborazione
dei piani di risanamento degli elettrodotti (art.4) [DPCM] |
|
b) |
regolamento relativo alle misure di tutela
dell’ambiente e paesaggio (art.5) [DM LL.PP /Beni culturali] |
|
c) |
decreto per la definizione delle informazioni
da inserire su etichette apparecchiature (art.12) [DM
Ambiente] |
|
|
4) |
senza scadenza determinata |
|
a) |
promozione attività di ricerca ed elaborazione
dati (art.4) [CIPRIE]; definizione programma pluriennale
di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale
(art.4) [DM Sanità] |
|
b) |
realizzazione di accordi di programma con
gli esercenti degli elettrodotti, delle antenne , dei
sistemi di trasporto, nonché con i produttori di apparecchiature
(artt.4, 12, 13) [CIPRIE] |
|
c) |
svolgimento di campagne di educazione ambientale
(art.10) [Ministero Ambiente] |
I Limiti (da fissarsi con decreti, leggi regionali o strumenti
urbanistici) (art.3)
a) |
Limiti di esposizione = valori che non devono mai essere
superati ai fini della tutela della salute da effetti
acuti |
b) |
Valori di attenzione = valori che non devono essere
superati in ambienti abitativi scolastici e nei luoghi
con permanenze prolungate ai fini della protezione da
possibili effetti a lungo termine |
c) |
Obiettivi di qualità = criteri di qualità urbana che
rientrano nell'ambito della gestione urbanistica di competenza
delle regioni e degli enti locali mediante l'istituzione
di fasce di rispetto dagli impianti "inedificabili". |
Il Catasto delle sorgenti fisse e mobili
(art.7)
Si tratta del censimento nazionale e regionale degli
impianti di radiotelevisivi (attualmente oggetto di contraddittorie
enumerazioni da 25 mila a 60 mila antenne!?), di quelli attinenti
alla telefonia mobile (stimati in 20 mila ma in crescita del
triplo con l'UMTS) ai radar ed altri impianti destinati a
fare la loro comparsa sugli strumenti urbanistici (piani regolatori)
I Piani di risanamento (art. 9) e la V.I.A.
Una volta fissati i limiti attraverso i decreti e censiti
gli impianti attraverso il Catasto verranno individuati i
luoghi inquinati attraverso campagne di misurazione di competenza
dell'Arpa, delle ASL e dell'Ispesl secondo la specifica normativa.
Le regioni dovranno adottare piani di risanamento che gradualmente
dando priorità alle situazioni di maggiore gravità dovranno
portare ad interventi diretti a conseguire il rispetto dei
più rigorosi obiettivi di qualità. I risanamenti, i cui costi
saranno a carico dei gestori, dovranno essere completati entro
2 anni per le emittenti radio tv ed entro il 2004 e il 2008
per elettrodotti e cabine elettriche che violano gli artt.4
e 5, DPCM 23/4/92.
Confermata la valutazione di impatto ambientale anche per
gli impianti delle telefonia mobile ai sensi dell'art.2 bis
legge 189/97 [4]
Le Campagne di informazione ed etichettatura
di apparecchiature di uso domestico (artt10 e 12)
I Ministeri dell'Ambiente della Sanità ed altri dovranno
svolgere campagne di informazione ed educazione ambientale.
I fabbricanti dei telefonini, di tutti gli elettrodomestici
ed altri macchinari generanti campielettromagnetici anche
di uso lavorativo dovranno fornire i dati dei livelli di esposizione
prodotti e le modalità di utilizzo consigliate mediante etichettature
e schede informative.
Le Sanzioni
Salvo che il fatto non costituisca reato sono previste
sanzioni amministrative da 2 a 600 milioni, la sospensione
e la revoca degli atti autorizzatori.
[1] D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, art. 3
e 17
[2] Parlamento della Unione Europea, Risoluzione
5 maggio 1994.
[3] Parlamento della Unione Europea, Risoluzione
10 marzo 1999.
[4] Convertito con decreto legge del l1/5/97
n.151
Segue testo integrale della legge prelevabile
sul sito internet del WWF Italia interamente dedicato alla
tematica: www.elettrosmog.org
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici del 14/02/01
Art. 1. (Finalità della legge)
1. |
La presente legge ha lo scopo di dettare i
princìpi fondamentali diretti a: |
|
a) |
assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle
lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell’esposizione
a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell’articolo
32 della Costituzione; |
|
b) |
promuovere la ricerca scientifica per la valutazione
degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela
da adottare in applicazione del principio di precauzione
di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo
dell’Unione Europea; |
|
c) |
assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio e
promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento
volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori
tecnologie disponibili. |
2. |
Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità
della presente legge nell’ambito delle competenze ad esse
spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme
di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi
ordinamenti. |
Art. 2. (Ambito di applicazione)
1. |
La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi
e le apparecchiature per usi civili, militari e delle
forze di polizia, che possano comportare l’esposizione
dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze
comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente
legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici,
compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e
gli impianti per radiodiffusione. |
2. |
Le disposizioni della presente legge non si applicano
nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici
o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso
domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente
le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della presente
legge. |
3. |
Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia
le norme della presente legge sono applicate tenendo conto
delle particolari esigenze al servizio espletato, individuate
con il decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera
a). |
4. |
Restano ferme le competenze in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni
vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le
Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi
sono competenti altresì per le aree riservate od operative
e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate
con il decreto di cui al comma 3. |
Art. 3. (Definizioni)
1. |
Ai fini dell’applicazione della presente legge
si assumono le seguenti definizioni: |
|
a) |
esposizione: è la condizione di una persona soggetta
a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti
di contatto, di origine artificiale; |
|
b) |
limite di esposizione: è il valore di campo elettrico,
magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore
di immissione, definito ai fini della tutela della salute
da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna
condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori
per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
a); |
|
c) |
valore di attenzione: è il valore di campo elettrico,
magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore
di immissione, che non deve essere superato negli ambienti
abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze
prolungate per le finalità di cui all’articolo 1, comma
1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela
ai fini della protezione da possibili effetti a lungo
termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti
dalla legge; |
|
d) |
obiettivi di qualità sono: 1) i criteri localizzativi,
gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni
per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili,
indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite
dall’articolo 8; 2) i valori di campo elettrico, magnetico
ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della
progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi medesimi; |
|
e) |
elettrodotto: è l’insieme delle linee elettriche, delle
sottostazioni e delle cabine di trasformazione; |
|
f) |
esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni
tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici
che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; |
|
g) |
esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione
ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad
eccezione dell’esposizione di cui alla lettera f) e di
quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici; |
|
h) |
stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno
o più trasmettitori, nonchè ricevitori, o un insieme di
trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature
accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare
un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia; |
|
i) |
impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di
terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento
radio dei terminali mobili con la rete del servizio di
telefonia mobile; |
|
l) |
impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di
terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o
radiofonica. |
Art. 4. (Funzioni dello Stato)
1. |
Lo Stato esercita le funzioni relative: |
|
a) |
alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori
di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto
valori di campo come definiti dall’articolo 3, comma 1,
lettera d), numero 2), in considerazione del preminente
interesse nazionale alla definizione di criteri unitari
e di normative omogenee in relazione alle finalità di
cui all’articolo 1; |
|
b) |
alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione
tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell’attività
di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati,
informando annualmente il Parlamento su tale attività;
in particolare il Ministro della sanità promuove, avvalendosi
di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro,
aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un
programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi
sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi
all’esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta
frequenza; |
|
c) |
all’istituzione del catasto nazionale delle sorgenti
fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare
i livelli di campo presenti nell’ambiente; |
|
d) |
alla determinazione dei criteri di elaborazione dei
piani di risanamento di cui all’articolo 9, comma 2, con
particolare riferimento alle priorità di intervento, ai
tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento
delle attività riguardanti piú regioni nonché alle migliori
tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni
di carattere economico ed impiantistico; |
|
e) |
all’individuazione delle tecniche di misurazione e di
rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico; |
|
f) |
alla realizzazione di accordi di programma con i gestori
di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi
o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiamo
comunque la disponibilità nonché con gli esercenti di
impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile,
al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione
degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni
nell’ambiente e di tutelare il paesaggio; |
|
g) |
alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con
tensione superiore a 150 kV; |
|
h) |
alla determinazione dei parametri per la previsione
di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all’interno
di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione
di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario
ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore
a quattro ore. |
2. |
I limiti di esposizione, i valori di attenzione
e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione
e rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico e i parametri
per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti,
di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge: |
|
a) |
per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente,
di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il Comitato
di cui all’articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito
denominata «Conferenza unificata»; |
|
b) |
per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le
disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della sanità, sentiti i Ministri dell’ambiente
e del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato di
cui all’articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari,
previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo
decreto disciplina, altresí, il regime di sorveglianza
medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente
esposti. |
3. |
Qualora entro il termine previsto dal comma
2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza
unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro
i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al
comma 2, lettere a) e b). |
4. |
Alla determinazione dei criteri di elaborazione
dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera
d), si provvede, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’ambiente, sentito il Comitato di cui all’articolo
6 e la Conferenza unificata. |
5. |
Le regioni adeguano la propria legislazione
ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e, limitatamente
alla definizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
d), numero 2), agli obiettivi di qualità previsti dai
decreti di cui al comma 2 del presente articolo. 6. Per
le finalità di cui al presente articolo è autorizzata
la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003 per le attività di cui al comma 1, lettera
b), di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall’anno
2001 per le attività di cui al comma 1, lettera c), e
di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002
e 2003 per la realizzazione degli accordi di programma
di cui al comma 1, lettera f), nonché per gli ulteriori
accordi di programma di cui agli articoli 12 e 13. |
Art. 5. (Misure di tutela dell’ambiente e del paesaggio.
Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio
di elettrodotti)
1. |
Al fine di tutelare l’ambiente e il paesaggio,
con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e dell’articolo 29, comma 2, lettera g),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta
dei Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attività
culturali, previo parere del Comitato di cui all’articolo
6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono
adottate misure specifiche relative alle caratteristiche
tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati
per la progettazione, la costruzione e la modifica di
elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione.
Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari
misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici
e possono essere adottate ulteriori misure specifiche
per la progettazione, la costruzione e la modifica di
elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da
leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi
storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici
e ambientali, fermo restando quanto disposto dal testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, e fermo restando il rispetto
dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione. |
2. |
Con il medesimo regolamento di cui al comma
1 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico
degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare
del rischio di elettrolocuzione e di collisione dell’avifauna. |
3. |
Con il medesimo regolamento di cui al comma
1 é definita una nuova disciplina dei procedimenti di
autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli
elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo
da assicurare il rispetto dei princìpi della presente
legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia
di valutazione di impatto ambientale. Tale disciplina
si conforma inoltre ai seguenti criteri e princìpi: |
|
a) |
semplificazione dei procedimenti amministrativi; |
|
b) |
individuazione delle tipologie di infrastrutture a minore
impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini; |
|
c) |
concertazione con le regioni e gli enti locali interessati
nell’ambito dei procedimenti amministrativi di definizione
dei tracciati; |
|
d) |
individuazione delle responsabilità e delle procedure
di verifica e controllo; |
|
e) |
riordino delle procedure relative alle servitù di elettrodotto
e ai relativi indennizzi. |
|
f) |
valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti. |
4. |
Le norme, anche di legge, che disciplinano
i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal regolamento
di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla
data di entrata in vigore del regolamento medesimo. |
Art. 6. (Comitato interministeriale per la prevenzione
e la riduzione dell’inquinamento elettromagnetico)
1. |
È istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione
e la riduzione dell’inquinamento elettromagnetico, di
seguito denominato «Comitato». |
2. |
Il Comitato è presieduto dal Ministro dell’ambiente
o dal Sottosegretario all’ambiente delegato, ed è composto
altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della
sanità, dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
dei lavori pubblici, dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della
navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell’interno. |
3. |
Il Comitato svolge le attività di cui agli articoli
4, comma 1, lettere b) ed f), 12, comma 2, e 13. |
4. |
Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4,
comma 2, lettere a) e b), 4, comma 4, 5, comma 1, e 12,
comma 1. |
5. |
Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti
previsti dalla presente legge e predispone una relazione
annuale al Parlamento sulla sua attuazione. |
6. |
Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso
a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi,
aventi natura pubblica e competenze specifiche nelle diverse
materie di interesse della presente legge. |
7. |
Per l’istituzione e il funzionamento del Comitato è
autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue
a decorrere dall’anno 2001. |
Art. 7. (Catasto nazionale)
Il catasto nazionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera
c), é costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, dal Ministro dell’ambiente,
sentiti il Ministro della sanità ed il Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, nell’ambito del sistema
informativo e di monitoraggio di cui all’articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il
catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali
di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d). Le modalità di
inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell’ambiente,
di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per quanto
riguarda l’inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse
connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici
per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori
pubblici e con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, per quanto riguarda l’inserimento dei dati
relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti
e della navigazione, per quanto riguarda l’inserimento dei
dati relativi agli impianti di trasporto, e con i Ministri
della difesa e dell’interno, per quanto riguarda l’inserimento
dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi
ed apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia.
Art. 8. (Competenze delle regioni, delle province e dei
comuni)
1. |
Sono di competenza delle regioni, nel rispetto
dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e
degli obiettivi di qualità nonchè dei criteri e delle
modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze
dello Stato e delle autorità indipendenti: |
|
a) |
l’esercizio delle funzioni relative all’individuazione
dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia
mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti
per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997,
n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all’articolo
4, comma 2, lettera a), e dei princìpi stabiliti dal regolamento
di cui all’articolo 5; |
|
b) |
la definizione dei tracciati degli elettrodotti con
tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di
fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi
dell’articolo 4 e dell’obbligo di segnalarle; |
|
c) |
le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla
installazione degli impianti di cui al presente articolo,
in conformità a criteri di semplificazione amministrativa,
tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
preesistenti; |
|
d) |
la realizzazione e la gestione, in coordinamento con
il catasto nazionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera
c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli
dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento
alle condizioni di esposizione della popolazione; |
|
e) |
l’individuazione degli strumenti e delle azioni per
il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all’articolo
3, comma 1, lettera d), numero 1); |
|
f) |
il concorso all’approfondimento delle conoscenze scientifiche
relative agli effetti per la salute, in particolare quelli
a lungo termine, derivanti dall’esposizione a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici. |
2. |
Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma
1, lettere a) e c), le regioni si attengono ai princìpi
relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità
ambientale ed alle esigenze di tutela dell’ambiente e
del paesaggio. |
3. |
In caso di inadempienza delle regioni, si
applica l’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112. |
4. |
Le regioni, nelle materie di cui al comma
1, definiscono le competenze che spettano alle province
ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge
31 luglio 1997, n. 249. |
5. |
Le attività di cui al comma 1, riguardanti
aree interessate da installazioni militari o appartenenti
ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all’ordine
e alla sicurezza pubblica sono definite mediante specifici
accordi dai comitati misti paritetici di cui all’articolo
3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni. |
6. |
I comuni possono adottare un regolamento per
assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale
degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione
ai campi elettromagnetici. |
Art. 9. (Piani di risanamento)
1. |
Entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera
a), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori
e sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento
al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro
il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici
già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione
ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo le norme
della presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4,
comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza
dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle
regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati, entro
i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione
è controllata dalle regioni, puó prevedere anche la delocalizzazione
degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla
pianificazione in materia, e degli impianti di diversa
tipologia in siti idonei. Il risanamento é effettuato
con onere a carico dei titolari degli impianti. |
2. |
Entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 4, i gestori
degli elettrodotti presentano una proposta di piano di
risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute
e dell’ambiente. I proprietari di porzioni della rete
di trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano
la disponibilità sono tenuti a fornire tempestivamente
al gestore della rete di trasmissione nazionale, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), le proposte degli
interventi di risanamento delle linee di competenza, nonchè
tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione
della proposta di piano di risanamento. Il piano deve
prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo
di rispettare i limiti di esposizione e i valori di attenzione,
nonché di raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti
dal decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a).
Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione,
adeguandosi alle priorità stabilite dal citato decreto,
considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte
a piú elevati livelli di inquinamento elettromagnetico,
in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche,
sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze
non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento
alla tutela della popolazione infantile. Trascorsi dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia
o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di
cui al primo periodo del comma 3 è proposto dalla regione
entro i successivi tre mesi. |
3. |
Per gli elettrodotti con tensione superiore
a 150 kV, la proposta di piano di risanamento é presentata
al Ministero dell’ambiente. Il piano è approvato, con
eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro
sessanta giorni, dal Ministro dell’ambiente, di concerto
con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato
e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità
e le regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti
con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano
di risanamento é presentata alla regione, che approva
il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni,
entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di
inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento
per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150
kV è adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo
periodo del presente comma. |
4. |
Il risanamento degli elettrodotti deve essere
completato entro dieci anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro
il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il
risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi,
rispettivamente, ai limiti di cui all’articolo 4 ed alle
condizioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, al
fine dell’adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori
di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti ai
sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), della presente
legge. Il risanamento é effettuato con onere a carico
dei proprietari degli elettrodotti, come definiti ai sensi
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L’Autorità
per l’energia elettrica ed il gas, ai sensi dell’articolo
2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina,
entro sessanta giorni dall’approvazione del piano di risanamento,
la valutazione dei costi strettamente connessi all’attuazione
degli interventi di risanamento nonché i criteri, le modalità
e le condizioni per il loro eventuale recupero. |
5. |
Ai fini della concessione di contributi alle
regioni per l’elaborazione dei piani di risanamento, la
realizzazione dei catasti regionali e l’esercizio delle
attività di controllo e di monitoraggio, é autorizzata
la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere
dall’anno 2001. Le somme derivanti dall’applicazione delle
sanzioni previste dall’articolo 15, versate all’entrata
del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura
del 100 per cento, con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, ad apposite
unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero dell’ambiente; tali somme sono destinate, sulla
base di criteri determinati dalla Conferenza unificata,
alla concessione di contributi alle regioni, ad integrazione
delle risorse ad esse assegnate ai sensi del primo periodo
del presente comma, ai fini dell’elaborazione dei piani
di risanamento, della realizzazione dei catasti regionali
e dell’esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio. |
6. |
Il mancato risanamento degli elettrodotti,
delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti
per telefonia mobile e degli impianti per radiodiffusione,
secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o
inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro
che ne abbiano comunque la disponibilità, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 15, comporta il mancato
riconoscimento da parte del gestore della rete di trasmissione
nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non
risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per
un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti
degli utenti all’erogazione del servizio di pubblica utilità.
La disattivazione è disposta: |
|
a) |
con provvedimento del Ministro dell’ambiente, di concerto
con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
sentiti il Ministro della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale nonché le regioni interessate, per
quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore
a 150 kV; |
|
b) |
con provvedimento del presidente della giunta regionale
per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore
a 150 kV ed i sistemi radioelettrici, con esclusione degli
impianti per telefonia mobile e per radiodiffusione e
degli impianti per telefonia fissa nonché delle stazioni
radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione
é disposta con provvedimento del Ministro delle comunicazioni
che assicura l’uniforme applicazione della disciplina
sul territorio nazionale. |
7. |
Entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su ciascuna struttura
di cui alle lettere e), h) ed l) del comma 1 dell’articolo
3 deve essere applicata una etichetta informativa ben
visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di
esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa,
i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti
dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto. |
Art. 10. (Educazione ambientale)
Il Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri della
sanità, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica
e della pubblica istruzione, promuove lo svolgimento di campagne
di informazione e di educazione ambientale ai sensi della
legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine è autorizzata la
spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.
Art. 11.(Partecipazione al procedimento amministrativo)
Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti,
di cui agli articoli 4 e 8, nonché ai procedimenti di adozione
e approvazione dei piani di risanamento di cui all’articolo
9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo III
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
sulla partecipazione al procedimento amministrativo.
Art. 12. (Apparecchiature di uso domestico, individuale
o lavorativo)
1. |
Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto
con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato
e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono
stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli
orientamenti e degli atti dell’Unione europea in materia
di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori
e istruzioni per l’uso dei prodotti, le informazioni che
i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare
di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti
a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici,
mediante apposite etichettature o schede informative.
Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli
di esposizione prodotti dall’apparecchio o dal dispositivo,
la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l’esposizione
al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le
principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto
sono individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi
per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico
ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono
da ritenersi così basse da non richiedere alcuna precauzione. |
2. |
Il Comitato promuove la realizzazione di intese ed accordi
di programma con le imprese produttrici di apparecchiature
di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine
di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di
minimizzare le emissioni. |
Art. 13. (Accordi di programma per i servizi di trasporto
pubblico)
Il Ministro dell’ambiente, su proposta del Comitato, promuove
la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori
di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare
tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.
Art. 14. (Controlli)
1. |
Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di
esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria
e ambientale per l’attuazione della presente legge, utilizzano
le strutture delle Agenzie regionali per la protezione
dell’ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993,
n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia
di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni
vigenti. |
2. |
Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione
dell’ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui
al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali
si avvalgono del supporto tecnico dell’Agenzia nazionale
per la protezione dell’ambiente, dei presidi multizonali
di prevenzione (PMP), dell’Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali
del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle
specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti. |
3. |
Il controllo all’interno degli impianti fissi o mobili
destinati alle attività istituzionali delle Forze armate,
delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è disciplinato
dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare,
quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli
articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. |
4. |
Il personale incaricato dei controlli, nell’esercizio
delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere
agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche
e richiedere, in conformità alle disposizioni della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati,
le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento
delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento
di riconoscimento dell’ente di appartenenza. |
Art. 15. (Sanzioni)
1. |
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell’esercizio
o nell’impiego di una sorgente o di un impianto che genera
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi
i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui
ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti
dall’articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti dall’articolo
16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La
predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi
ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora
non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti. |
2. |
Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione
delle misure di tutela di cui all’articolo 5, comma 1,
è punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In
caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. |
3. |
Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di
cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti,
sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità
abilitate ai controlli ai sensi dell’articolo 14. Le autorità
competenti all’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi
1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all’articolo
4, comma 2. |
4. |
In caso di inosservanza delle prescrizioni previste,
ai fini della tutela dell’ambiente e della salute, dall’autorizzazione,
dalla concessione o dalla licenza per l’installazione
e l’esercizio degli impianti disciplinati dalla presente
legge, si applica la sanzione della sospensione degli
atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In
caso di nuova infrazione l’atto autorizzatorio è revocato. |
5. |
La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall’autorità
competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare
l’atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati
dalle autorità abilitate ai controlli. |
6. |
L’inosservanza del decreto di cui all’articolo 12, comma
1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni. |
7. |
In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo
non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. |
Art. 16. (Regime transitorio)
Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 4, comma 2,
lettera a), si applicano, in quanto compatibili con la presente
legge, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni, le disposizioni
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre
1995, nonché le disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente
10 settembre 1998, n. 381.
Art. 17. (Copertura finanziaria)
1. |
All’onere derivante dall’attuazione della presente legge,
pari a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003 si provvede: a) quanto a lire 7.000 milioni
a decorrere dall’anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni,
per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero dell’ambiente; b) quanto a lire 13.000 milioni
per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante utilizzo
delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero dell’ambiente. |
2. |
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio. |
|
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