|
|
|
|
|
|
Elettrosmog
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Il decreto interministeriale n. 381 del 1998
A chi e a cosa si applica
|
|
|
|
|
|
Il decreto interministeriale n. 381 del 1998 ("Regolamento
recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze
compatibili con la salute umana") ha introdotto norme di
tutela per la salute della popolazione dai campi elettromagnetici
prodotti da radiofrequenze (ripetitori per telefonia cellulare,
impianti di trasmissione radio -tv, impianti di comunicazioni
satellitari, impianti fissi per radioamatori).
Il decreto, però, non interviene su tutte le radiofequenze:
rimangono fuori alcune tipologie di impianti: radar, varchi
elettromagnetici.
Il PRC chiede che, anche questi impianti vengano ricompresi
nelle norme di regolamentazione.
Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto i lavoratori
esposti per motivi professionali (quelli che operano nel settore
della costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti).
Va sottolineato come tutti gli altri lavoratori, non professionalmente
esposti, sono inclusi nel campo di applicazione della legge
(per loro valgono i limiti di esposizione, i valori di cautela
e gli obiettivi di qualità stabiliti dal decreto).
LIMITI DI ESPOSIZIONE, VALORI DI CAUTELA, OBIETTIVI DI QUALITA
Il decreto stabilisce, innanzitutto, limiti di esposizione.
Si tratta di limiti sanitari, ovvero limiti da non superare
in qualsiasi forma di esposizione. Il valore che fissa il decreto
(e che riguarda tutta la popolazione, compresi i lavoratori
non professionalmente) è stabilito in 20 V/m;
Le misure di cautela introducono un concetto nuovo: nel decreto
vengono stabiliti interventi più cautelativi per tutelare
da possibili effetti a lungo termine ovunque la popolazione
risiede per oltre 4 ore al giorno (case, scuole, ospedali, luoghi
di lavoro, ecc.).
Il comma 2 dellarticolo 4 del decreto fissa tale limite
in 6 V/m.
Tale misura di cautela è un vero e proprio limite prescrittivo,
ovvero non deve essere superato. Il valore di 6 V/m, inoltre,
è un limite di immissione, ovvero deve tenere conto di
tutti gli impianti che insistono nella medesima zona.
Questo limite di 6 V/m è ancora troppo alto. LISPESL,
che è un Istituto scientifico del Ministero della Sanità,
per esempio, aveva proposto un limite di 3 V/m. Rifondazione
Comunista chiede che il limite di cautela di 6 volt metro sia
ulteriormente ridotto secondo quanto suggerisce la più
recente e avveduta ricerca epidemiologica sui rischi derivanti
dallesposizione ai campi elettromagnetici generati da
questi impianti.
Obiettivi di qualità
Tale concetto è fondamentale. Esso può essere
definito come linsieme delle misure assunte al fine di
"minimizzare" lesposizione della popolazione
ai campi elettromagnetici. Questo principio è fissato
al comma 1 dellarticolo 4 del decreto dove si afferma
che "la progettazione e la realizzazione degli impianti
deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico
più bassi possibile". Tale definizione, come riconosciuto
dallo stesso Ministero dellAmbiente, "può
comportare lintroduzione di misure che portano a ridurre
lesposizione della popolazione anche se sono rispettati
i limiti di esposizione e le misure di cautela.
Applicando il principio di "minimizzazione" è
possibile per le amministrazioni locali assumere atti amministrativi
che regolano linstallazione degli impianti, in particolare
quelli per telefonia cellulare (stazioni radio base) in modo
più cautelativo di quanto previsto dal decreto.
I COMPITI DELLE REGIONI
Il decreto prevede (comma 3 dellarticolo 4) che le Regioni
disciplinano linstallazione di impianti di radiocomunicazione
al fine di garantire il rispetto dei limiti previsti dal decreto,
il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità,
le attività di controllo e vigilanza. Inoltre (articolo
5, comma 1), le Regioni definiscono le modalità e tempi
di risanamento laddove sono violati i limiti (compresi gli obiettivi
di qualità).
Le procedure di autorizzazione sono molto importanti. E
possibile, infatti stabilire:
Norme di autorizzazione urbanistica secondo la procedura della
concessione edilizia;
Competenze di controllo e vigilanza anche alle strutture sanitarie
(ASL ISPESL);
Responsabilità per i comuni di approvare regolamenti
che prevedano lindividuazione, allinterno degli
strumenti urbanistici, dei siti idonei alle installazioni secondo
il principio della minimizzazione dellesposizione;
Creare un catasto degli impianti (mappa degli impianti già
installati e programmazione delle nuove autorizzazioni);
Dare tempi certi (per es. 1 anno) per il risanamento che è
a carico dei gestori.
Il decreto non prevede sanzioni per chi non rispetta le disposizioni
(limiti e risanamenti). Ciò è un fatto grave che
Rifondazione Comunista chiede di modificare introducendo sia
sanzioni economiche che amministrative (il divieto di nuove
autorizzazioni) che, infine, in caso di violazione dei limiti
massimi di emissione previsti, penali.
LE DELIBERE DEGLI ENTI LOCALI
Occorre una gestione non burocratica del decreto n. 381 del
1998. Il punto fondamentale è il seguente: chi decide
le installazioni : le ditte o la Pubblica Amministrazione ?
Va sconfitta la linea che dice: le installazioni si fanno dovunque
e lAmministrazione si limita a controllare che non siano
superati i limiti di esposizione e le misure di cautela previste
dal decreto.
Applicando il principio di "minimizzazione" che è
contenuto nel decreto, è possibile affermare che è
lAmministrazione pubblica che indica i siti idonei oppure
condiziona lautorizzazione al rispetto di ulteriori vincoli
(distanze, misure tecnologiche, criteri di autorizzazione, ecc.).
Su questa base, sono state approvate numerose e importanti delibere
da parte degli enti locali. A Roma, per esempio, è stato
già deciso come gli impianti di radiotrasmissione (trasmettitori
radio tv, stazioni radio base per telefonia cellulare)
debbano stare a una distanza di almeno 50 metri da luoghi definiti
sensibili (scuole, asili, case di cura). Una nuova delibera
che introduce ulteriori vincoli (quale per esempio il pare obbligatorio
anche degli inquilini, nel caso di stazione radio base da installare
sui palazzi) è attualmente in fase di approvazione.
A Venezia, il Consiglio comunale, con mozione del 21 novembre
1999, ha indicato un obiettivo di qualità per le radiofrequenze
di 0,5 V/m. Ciò significa che "al momento della
installazione deve essere verificato se lo stesso servizio per
i quali gli impianti sono previsti, può essere realizzato
attraverso limpiego di impianti o dispositivi che realizzano
condizioni di minore esposizione". La conseguenza che,
in una delibera di gennaio 2000, il Comune di Venezia ha assunto,
è la seguente: "sia rispettato il principio di giustificazione
e sia accertato, anche la collaborazione dellIstituto
Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del lavoro, che
limpianto erigendo costituisca la soluzione che realizza
la situazione di minore esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici."
Va garantito, inoltre, il diritto allinformazione della
popolazione. Ciò significa che la cittadinanza che abita
vicino agli impianti deve essere informata sui livelli di campo
elettromagnetico prodotti rispetto alle abitazioni e agli altri
luoghi dove si risiede per almeno 4 ore al giorno. Inoltre,
devono essere rese pubbliche le richieste di installazioni avanzate
dalle imprese in modo tale che sia possibile discutere preventivamente
degli eventuali siti alternativi che è possibile proporre.
COSA VERIFICARE E COME DIFENDERSI
La prima cosa da fare è verificare che vi siano tutte
le autorizzazioni necessarie.
Dopo, lapprovazione del decreto n. 381 del 1998, nessun
impianto di radiotrasmissione (ripetitore per telefonia cellulare,
impianto di trasmissione radio tv o altro) può
essere installato senza che vi sia una autorizzazione edilizia
e un nulla osta sanitario che attesti il rispetto dei limiti
previsti dal decreto 381, nonché delle eventuali ulteriori
norme (gli obiettivi di qualità) decise in sede regionale
o comunale.
Attenzione ! Il ripetitore per telefonia cellulare sul tetto
di un immobile è possibile solo se tutti i condomini
sono daccordo. Questo è stato stabilito da diverse
sentenze. Valga per tutte quella del 9 marzo 1999 del Tribunale
civile di Monza nella causa intentata da due condomini che chiedevano
fosse dichiarata nulla la delibera, approvata a maggioranza,
con cui, in data 30.3.98, era stata decisa a maggioranza la
locazione alla "Ericsson" del tetto delledificio
per linstallazione di una stazione radio base con un contratto
rinnovabile di 9 anni. Il giudice, infatti, ha dichiarato illegittima
la delibera impugnata.
Una installazione ancorata al suolo (per esempio un traliccio
su cui sono montati ripetitori per telefonia cellulare) determina
una trasformazione del territorio e, quindi, necessita della
procedura urbanistica della concessione edilizia. Questo è
quanto ha stabilito il Consiglio di Stato Sezione V,
con decisione del 6 aprile 1998, n. 415 in cui si legge: "
Ai sensi dellarticolo 1 della legge 26 gennaio 1977, n.
10, è soggetta al rilascio della concessione edilizia
ogni attività che comporti la trasformazione del territorio
attraverso lesecuzione di opere comunque attinenti agli
aspetti urbanistici ed edilizi ove il mutamento e lalterazione
abbiano un qualche rilievo ambientale ed estetico o anche solo
funzionale, per cui necessita di concessione edilizia la realizzazione
di unantenna saldamente ancorata al suolo e visibile dai
luoghi circostanti."
Chiedete, appena è a vostra conoscenza che si vuole installare
un ripetitore sul vostro palazzo o nelle immediate vicinanze,
lapplicazione di quanto previsto dalle linee guida applicative
del decreto 381 del 1998, pubblicate dal Ministero dellAmbiente.
Queste dicono: "La valutazione preventiva, anche ai fini
della mitigazione dellimpatto paesaggistico, dovrebbe
fondarsi su alcune azioni preliminari da parte dellautorità
competente:
leffettuazione di rilevamenti tecnici, comprese le misurazioni
simulate o il confronto con situazioni preesistenti;
la valutazione, dintesa con le Autorità Sanitarie
(Dipartimenti di Prevenzione ASL) e i loro organi di
consulenza tecnica (ISPESL) in relazione allesistenza
di ricettori particolarmente sensibili;
lindividuazione di soluzioni alternative di localizzazione.
Al fine della valutazione dovrebbero essere richiesti al gestore
i dati sulle caratteristiche tecniche dellimpianto. Possono
inoltre essere considerate previsioni o richieste di altre installazioni
nellambito della medesima area urbana o del medesimo territorio
al fine di una valutazione integrata degli impatti complessivi.
Tale informazione può consentire anche listituzione
di un catasto regionale delle sorgenti.
E particolarmente importante il riferimento a controindicazioni
per ricettori particolarmente sensibili. Occorre verificare
se nel palazzo, o in quelli limitrofi, vi siano portatori di
stimolatori cardiaci (pace maker) ovvero persone con patologie
non compatibili con la vicinanza ad installazioni che producono
campi elettromagnetici (occorre predisporre una adeguata documentazione
sanitaria da sottoporre alle autorità competenti).
Attenzione ! Ricordate che chiedere che venga effettuata la
misurazione dei campi elettromagnetici in casa è un nostro
diritto, qualora si sospetti un superamento dei limiti previsti
o linsorgenza di qualche disturbo.
Per gli impianti radio base della telefonia cellulare, la tecnologia
offre alcune alternative rispetto ai ripetitori da piazzare
sui terrazzi, come avviene oggi. Per esempio :
le microstazioni o microcelle: piccole stazioni radio base a
bassissima potenza e con emissioni di onde elettromagnetiche
unidirezionali, che possono coprire tutto il territorio cittadino
senza alcun disagio per gli utenti e determinando una minimizzazione
dellesposizione della popolazione a non più di
0,5 V/m (invece che 6, come prevede il decreto);
posizionare tralicci molto alti e lontano dal centro abitato;
accorpare più antenne (di vari gestori della telefonia)
su pochi tralicci fuori la città;
posizionare su ogni ripetitore, adeguando quelle già
installate, uno strumento tecnico, una sorta di "scatole
nera", che abbia la funzione di lettore delle variazioni
dei campi elettromagnetici emessi e che sia in grado di disattivare
la stessa antenna, qualora il valore soglia venga superato;
"roaming" (rotazione) degli impianti di emissione
per limitare le nuove installazioni, disponendo che più
gestori possano servirsi dei medesimi impianti.
a cura del FORUM AMBIENTALISTA del PRC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Petizione del PRC
Moratoria di nuovi impianti fino all'individuazione
di norme di
garanzia per la salute
Aderisci on-line
|
|
|
|
|