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LA DISCIPLINA NORMATIVA DELLE ELEZIONI
REGIONALI IN MOLISE: LE LL.NN.108/68, 43/93 E LA L.C.N.1/99.
Le elezioni regionali molisane del prossimo 11 novembre 2001
saranno disciplinate dalla normativa racchiusa nella legge
n.108/1968 e nella legge n.43/1993.
Le leggi appena nominate contemplano le norme per la elezione
dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale (ordinario).
Pertanto, in forza di esse, si stabilisce che i Consigli di
tali regioni vengano eletti a suffragio universale con voto
diretto, personale, uguale, libero e segreto.
I 4/5 (quattro quinti) dei consiglieri assegnati alla singola
regione risultano eletti in virtù di liste provinciali
concorrenti, mentre il restante 1/5 ( un quinto) dei consiglieri
della medesima regione viene eletto col sistema maggioritario,
sulla base di liste regionali concorrenti.
Presso il tribunale nella cui giurisdizione si trova il comune
capoluogo di provincia, viene insediato l'Ufficio centrale
circoscrizionale, un organismo composto da tre magistrati,
fra i quali viene scelto un presidente, tutti nominati dal
presidente del tribunale.
Inoltre, presso la Corte d'Appello del capoluogo di regione
- in Molise, presso il tribunale di Campobasso - viene costituito
l'Ufficio Centrale regionale, anch'esso composto da tre magistrati,
fra i quali uno svolge le funzioni di presidente, nominati
dal presidente della stessa Corte d'Appello.
Tuttavia, la normativa in materia elettorale non si arresta
alle leggi sopra ricordate, ma occorre poi far riferimento
alla legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1 recante "Disposizioni
concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta
Regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni". Quest'ultima
ha apportato modifiche alle disposizioni riguardanti l'elezione
diretta del Presidente della Giunta Regionale e l'autonomia
statutaria delle Regioni. In particolare, nelle disposizioni
transitorie contenute nell'art.5, 1°co. si recita che
"i candidati alla presidenza della Giunta regionale sono
i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto presidente
della giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior
numero di voti validi in abito regionale. Il Presidente della
Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. E' eletto
alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente
della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti
validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato
eletto Presidente: L'Ufficio centrale regionale riserva, a
tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle
liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista
regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi
prevista al n.3) del 13°comma dell'art. 15 della legge
108/1968 introdotto dal comma 2 dell'art. 3 della legge 43/1995;
o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la
cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in
sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi
circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti
alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero
in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede
all'attribuzione di un seggio aggiuntivo del quale si deve
tenere conto per la determinazione della conseguente quota
percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in
seno al Consiglio regionale"
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IL TESTO COMPLETO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE
22 NOVEMBRE 1999, N.1.
Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1
" Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente
della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni
"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre
1999
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 121della Costituzione)
1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al secondo comma, sono soppresse le parole: "e regolamentari";
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige
la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga
le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni
amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi
alle istruzioni del Governo della Repubblica".
Art. 2.
(Modifica dell'articolo 122 della Costituzione)
1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 122. - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità
e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti
della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali
sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi
fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce
anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio
o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento,
ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero
al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e
un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle
loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto
regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio
universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca
i componenti della Giunta".
Art. 3.
(Modifica dell'articolo 123 della Costituzione)
1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 123. - Ciascuna Regione ha uno statuto che, in
armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo
e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento.
Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e
del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della
Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale
con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non
minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta
l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo.
Il Governo della Repubblica può promuovere la questione
di legittimità costituzionale sugli statuti regionali
dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla
loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora
entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta
un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto
dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto
a referendum non è promulgato se non è approvato
dalla maggioranza dei voti validi".
Art. 4.
(Modifica dell'articolo 126 della Costituzione)
1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 126. - Con decreto motivato del Presidente della
Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale
e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto
atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.
Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere
disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è
adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita,
per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della
Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata,
sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata
per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.
La mozione non può essere messa in discussione prima
di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto,
nonchè la rimozione, l'impedimento permanente, la morte
o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni
della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso
i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali
della maggioranza dei componenti il Consiglio".
Art. 5.
(Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali
e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo
122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della
presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della
Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi
Consigli regionali e si effettua con le modalità previste
dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di
elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza
della Giunta regionale i capilista delle liste regionali.
È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale
il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi
in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale
fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica
di consigliere il candidato alla carica di Presidente della
Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi
immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato
eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a
tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle
liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista
regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi
prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo
15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma
2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o,
altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra
elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede
di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi
circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti
alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero
in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede
all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve
tenere conto per la determinazione della conseguente quota
percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in
seno al Consiglio regionale.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali
si osservano le seguenti disposizioni:
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della
Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali
un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza
assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un
quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima
di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede
all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente
della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio
e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie,
impedimento permanente o morte del Presidente.
LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DEL MOLISE
Il Consiglio della Regione Molise consta di 30 componenti
detti consiglieri, di cui 24, cioè i 4/5, eletti col
sistema proporzionale mediante liste provinciali concorrenti,
e i restanti 6 eletti col sistema maggioritario attraverso
liste regionali concorrenti.
I 24 seggi assegnati col sistema proporzionale vengono ripartiti
nelle due circoscrizioni provinciali del Molise: 17 spettano
alla circoscrizione di Campobasso, 7 a quella di Isernia.
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L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
Gli organismi addetti alla procedura di assegnazione dei
seggi possono essere identificati nell'Ufficio centrale circoscrizionale,
in prima battuta, e nell'Ufficio centrale regionale, in seconda
battuta.
Ma esaminiamo nei dettagli le operazioni assolte dai rispettivi
organi.
a) l'attività dell'Ufficio centrale circoscrizionale
L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore
dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede
alle seguenti operazioni:
a. Determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale,
nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale.
La cifra elettorale è data dai voti validi ottenuti
da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
b. Procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla
cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale
delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei
seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo
così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare
la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.
Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte
il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale
di ciascuna lista.
Se con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi
da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi
assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con
un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità
il divisore.
c. Stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e
il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista
per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione
della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel
caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano
attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle
liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti
che pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficaci per
mancanza di candidati;
d. Comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto
del verbale il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero
dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e,
per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi,
la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti
residui; comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna
lista regionale;
e. Determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra
individuale di ogni candidato è data dalla somma dei
voti di preferenza validi ottenuti da ciascun candidato nelle
singole sezioni della circoscrizione;
f. Determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista,
a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità
di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella
lista.
Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità
dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti,
nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo
la graduatoria i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali
più elevate.
Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale
viene redatto in duplice esemplare un verbale. Uno degli esemplari
del verbale con i documenti annessi, e tutti i verbali delle
sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati,
devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale;
il secondo esemplare è depositato nella cancelleria
del tribunale.
b) l'operato dell'Ufficio centrale regionale
L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali
da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:
a. Determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
b. Determina per ciascuna lista, il numero dei voti residuati.
Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte
le liste aventi lo stesso contrassegno;
c. Procede all'assegnazione ai predetti gruppi di liste dei
seggi non attribuiti indicati alla lettera a). A tal fine
divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste
per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la
divisone, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.
Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.
Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di
liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero
dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi
per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti,
e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano
avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi
ultimi si procede a sorteggio.
I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti
alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo
la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in
percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal
fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati
di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente
circoscrizionale.
Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad
una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati
eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale
regionale attribuisce il seggi alla lista di un'altra circoscrizione
proseguendo nella graduatoria anzidetta.
L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante
quota di seggi.
A tal fine effettua le seguenti operazioni:
a. Determina in primo luogo la cifra elettorale regionale
attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali
ad essa attribuite; individua altresì il totale dei
seggi assegnati al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali
collegate a ciascuna lista regionale;
b. Individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore
cifra elettorale regionale;
c. Qualora il gruppo di liste o gruppi di liste provinciali
collegate alla lista regionale di cui alla lettera b) abbiano
conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50
per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti
i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla
concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio;
i restanti seggi da attribuire sono ripartiti tra i gruppi
di liste provinciali non collegati alla lista regionale di
cui alla lettera b). A tal fine divide la somma delle cifre
elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione
per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione,
trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide
poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il
quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il
numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per
i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti,
e in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito
le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun
gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni
ad iniziare dalla prima circoscrizione alle quale non è
stato ancora attribuito il seggio;
d. Qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali
collegate alla lista regionale di cui alla lettera b) abbiano
conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento
dei seggi assegnati al consiglio, assegna tutta la quota dei
seggi da attribuire alla lista regionale in questione;
e. Proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella
lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti
di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti
tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale;
f. Verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita
dalla lista regionale di cui alla lettera b) sia pari o superiore
al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le
liste regionali;
g. Nel caso in cui la verifica di cui alla lettera f) dia
esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti
dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad
essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi
assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia
esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva
di seggi che, tenuti fermi i seggi attributi come sopra e
quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere
il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione
così integrata con arrotondamento all'unità
inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste
collegate.
h. Nel caso in cui la verifica prevista alla lettera f) abbia
esito positivo effettua le operazioni della lettera g) sostituendo
alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento;
Nei casi di cui alle lettere f) e g) i seggi assegnati al
consiglio sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota
di seggi assegnati come sopra.
Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano
collegate alla lista di cui alla lettera b) l'Ufficio centrale
regionale compila la graduatoria per le eventuali surroghe
dei candidati. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno
dei gruppi di liste provinciali per 1,2,3,4
. sino a
concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale
e quindi sceglie tra i quozienti così ottenuti, i più
alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli
in una graduatoria decrescente.
Art. 7 della legge n. 43/1993
Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali
il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del
3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una
lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.
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Ufficio Stampa
Prc Palata
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