Circolo di Rifondazione Comunista di Palata (Cb)
 
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 LE LEGGI CHE REGOLANO LE ELEZIONI REGIONALI.


LA DISCIPLINA NORMATIVA DELLE ELEZIONI REGIONALI IN MOLISE: LE LL.NN.108/68, 43/93 E LA L.C.N.1/99.

Le elezioni regionali molisane del prossimo 11 novembre 2001 saranno disciplinate dalla normativa racchiusa nella legge n.108/1968 e nella legge n.43/1993.
Le leggi appena nominate contemplano le norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale (ordinario).
Pertanto, in forza di esse, si stabilisce che i Consigli di tali regioni vengano eletti a suffragio universale con voto diretto, personale, uguale, libero e segreto.
I 4/5 (quattro quinti) dei consiglieri assegnati alla singola regione risultano eletti in virtù di liste provinciali concorrenti, mentre il restante 1/5 ( un quinto) dei consiglieri della medesima regione viene eletto col sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti.
Presso il tribunale nella cui giurisdizione si trova il comune capoluogo di provincia, viene insediato l'Ufficio centrale circoscrizionale, un organismo composto da tre magistrati, fra i quali viene scelto un presidente, tutti nominati dal presidente del tribunale.
Inoltre, presso la Corte d'Appello del capoluogo di regione - in Molise, presso il tribunale di Campobasso - viene costituito l'Ufficio Centrale regionale, anch'esso composto da tre magistrati, fra i quali uno svolge le funzioni di presidente, nominati dal presidente della stessa Corte d'Appello.
Tuttavia, la normativa in materia elettorale non si arresta alle leggi sopra ricordate, ma occorre poi far riferimento alla legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1 recante "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni". Quest'ultima ha apportato modifiche alle disposizioni riguardanti l'elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni. In particolare, nelle disposizioni transitorie contenute nell'art.5, 1°co. si recita che "i candidati alla presidenza della Giunta regionale sono i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto presidente della giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in abito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. E' eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente: L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al n.3) del 13°comma dell'art. 15 della legge 108/1968 introdotto dal comma 2 dell'art. 3 della legge 43/1995; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale"

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IL TESTO COMPLETO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N.1.

Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1
" Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1999


Art. 1.
(Modifiche all'articolo 121della Costituzione)
1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo comma, sono soppresse le parole: "e regolamentari";
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica".


Art. 2.
(Modifica dell'articolo 122 della Costituzione)
1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 122. - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta".


Art. 3.
(Modifica dell'articolo 123 della Costituzione)
1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 123. - Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi".


Art. 4.
(Modifica dell'articolo 126 della Costituzione)
1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 126. - Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonchè la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio".


Art. 5.
(Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.

LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

Il Consiglio della Regione Molise consta di 30 componenti detti consiglieri, di cui 24, cioè i 4/5, eletti col sistema proporzionale mediante liste provinciali concorrenti, e i restanti 6 eletti col sistema maggioritario attraverso liste regionali concorrenti.
I 24 seggi assegnati col sistema proporzionale vengono ripartiti nelle due circoscrizioni provinciali del Molise: 17 spettano alla circoscrizione di Campobasso, 7 a quella di Isernia.

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L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

Gli organismi addetti alla procedura di assegnazione dei seggi possono essere identificati nell'Ufficio centrale circoscrizionale, in prima battuta, e nell'Ufficio centrale regionale, in seconda battuta.
Ma esaminiamo nei dettagli le operazioni assolte dai rispettivi organi.

a) l'attività dell'Ufficio centrale circoscrizionale

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
a. Determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale è data dai voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
b. Procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.
Se con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.
c. Stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficaci per mancanza di candidati;
d. Comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui; comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale;
e. Determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
f. Determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.
Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.
Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto in duplice esemplare un verbale. Uno degli esemplari del verbale con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale; il secondo esemplare è depositato nella cancelleria del tribunale.


b) l'operato dell'Ufficio centrale regionale

L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:
a. Determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
b. Determina per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;
c. Procede all'assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi non attribuiti indicati alla lettera a). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisone, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.
Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti, e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.
I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.
Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggi alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.
L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi.
A tal fine effettua le seguenti operazioni:
a. Determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite; individua altresì il totale dei seggi assegnati al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;
b. Individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;
c. Qualora il gruppo di liste o gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui alla lettera b) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui alla lettera b). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti, e in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni ad iniziare dalla prima circoscrizione alle quale non è stato ancora attribuito il seggio;
d. Qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui alla lettera b) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da attribuire alla lista regionale in questione;
e. Proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale;
f. Verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui alla lettera b) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;
g. Nel caso in cui la verifica di cui alla lettera f) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attributi come sopra e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate.
h. Nel caso in cui la verifica prevista alla lettera f) abbia esito positivo effettua le operazioni della lettera g) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento;
Nei casi di cui alle lettere f) e g) i seggi assegnati al consiglio sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati come sopra.
Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui alla lettera b) l'Ufficio centrale regionale compila la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali per 1,2,3,4…. sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente.
Art. 7 della legge n. 43/1993

Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.



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Ufficio Stampa
Prc Palata

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