Circolo di Rifondazione Comunista di Palata (Cb)
 
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 NORME PER I RAPPRESENTANTI DI LISTA.


Premessa

Una delle funzioni più importanti che svolgono i rappresentanti dei partiti all'interno delle sezioni elettorali è quella del RAPPRESENTANTE DI LISTA.
Mentre nel passato i partiti indicavano anche gli scrutatori, oggi gli scrutatori sono designati dalle istituzioni, nominando quegli elettori che si sono precedentemente fatti iscrivere in un apposito elenco presente in ogni Comune.

I rappresentanti di lista: la funzione assolta

Sono gli unici rappresentanti di partito abilitati a presenziare - sin dall'insediamento dei seggi - a tutte le fasi delle operazioni elettorali, sino a spoglio completato.
Vigilano per la tutela degli interessi delle liste che rappresentano contro eventuali irregolarità delle operazioni di voto.
Il Partito della Rifondazione Comunista considera questa funzione estremamente importante per assicurare che ogni voto dato al Prc sia considerato valido, e non sia assegnato, impropriamente, ad altra lista che possa assomigliare a quella del Prc. Una tutela non solo verso il Partito, ma anche dell'elettore che ha diritto a vedere affermata la propria volontà, per la concretizzazione del principio che dice: IL VOTO E' LIBERO, SEGRETO E PERSONALE.
Quindi, nel caso l'elettore abbia delle incertezze, titubanze può rivolgersi al rappresentante di lista per avere delucidazioni. I rappresentanti di lista devono perciò essere adeguatamente preparati ad affrontare tutti i problemi che si presentano.

Designazione dei rappresentanti di lista

A designare i rappresentanti di lista sono i due delegati di lista (uno "effettivo" e l'altro "supplente") che vengono indicati dai sottoscrittori della lista nella Dichiarazione di presentazione.
I delegati di lista designano poi, direttamente o mediante atto notarile che autorizza altre persone, i rappresentanti di lista presso ogni seggio. (art. 9, ultimo comma L. 108/68, modificato dall'art.1, comma 11 L. 43/95).
L'atto con il quale si è designati "rappresentati di lista", deve essere autenticato da uno dei soggetti previsti dall'art. 14 della L. 53/90 e successive modificazioni, e deve essere presentato "entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune che ne curerà la trasmissione ai rispettivi Presidenti di seggio, o direttamente a questi ultimi il sabato pomeriggio, durante le operazioni di firma delle schede di votazione, o nella mattina di domenica, purché prima delle operazioni di votazione." (art. 35 T.U.570/60).
Si deve tenere presente, inoltre, che, nel caso di contemporaneità di più elezioni, i partiti o i gruppi politici, possono designare gli stessi delegati per tutte le elezioni (Comunali, Provinciali, Regionali).

Requisiti

Per adempiere alle funzioni di rappresentante di lista occorre essere iscritti nelle liste elettorali rispettivamente del Comune, della Provincia o della Regione secondo le elezioni di cui trattasi. L'accertamento di tali requisiti è, generalmente, fatto dal Presidente di ciascun seggio, all'atto della costituzione dell'ufficio dietro esibizione da parte del rappresentante del certificato elettorale.

Poteri e responsabilità

I rappresentanti presso la sezione elettorale:
a) hanno diritto ad assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso od in prossimità;
b) possono far inserire, succintamente, nel verbale eventuali dichiarazioni od osservazioni a proposito dello svolgimento delle operazioni elettorali e dell'attribuzione dei voti;
c) possono apporre la loro firma od il loro sigillo sulle strisce di chiusura delle urne, e la loro firma nei verbali e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, relativi all'elezione per la quale sono stati designati, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala delle elezioni.
d) possono trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa
Per l'esercizio delle loro funzioni i rappresentanti sono autorizzati a portare, all'interno della sezione, un bracciale o altro distintivo recante il contrassegno della lista rappresentata.
Possono anche usare la copia delle liste degli elettori della sezione, di cui eventualmente siano in possesso, annotandovi coloro che votano.
Tutti i membri dell'ufficio elettorale, e quindi anche i rappresentanti di lista, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali. E per i reati commessi in danno loro si procede con giudizio direttissimo.

Disciplina e sanzioni

I rappresentanti di lista che impediscano il regolare procedimento delle operazioni elettorali sono puniti, a norma dell'art. 96, quarto comma, del T.U. n. 570 con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a L. 4.000.000.

Ferie e retribuzioni

In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica, a coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici e dei promotori del referendum, spetta il diritto all'assenza dal posto di lavoro e il diritto a specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali senza pregiudizio delle ferie annuali previste dai contratti collettivi ed aziendali (L. 69/1992).
I membri del seggio dovranno presentare sul posto di lavoro un attestato rilasciato dal Presidente del seggio in cui siano indicate le giornate di effettiva presenza e l'orario di chiusura del seggio (intendendosi, ovviamente, quella di chiusura delle operazioni elettorali).



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