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Premessa
Una delle funzioni più importanti che svolgono i rappresentanti
dei partiti all'interno delle sezioni elettorali è
quella del RAPPRESENTANTE DI LISTA.
Mentre nel passato i partiti indicavano anche gli scrutatori,
oggi gli scrutatori sono designati dalle istituzioni, nominando
quegli elettori che si sono precedentemente fatti iscrivere
in un apposito elenco presente in ogni Comune.
I rappresentanti di lista: la funzione
assolta
Sono gli unici rappresentanti di partito abilitati a presenziare
- sin dall'insediamento dei seggi - a tutte le fasi delle
operazioni elettorali, sino a spoglio completato.
Vigilano per la tutela degli interessi delle liste che rappresentano
contro eventuali irregolarità delle operazioni di voto.
Il Partito della Rifondazione Comunista considera questa funzione
estremamente importante per assicurare che ogni voto dato
al Prc sia considerato valido, e non sia assegnato, impropriamente,
ad altra lista che possa assomigliare a quella del Prc. Una
tutela non solo verso il Partito, ma anche dell'elettore che
ha diritto a vedere affermata la propria volontà, per
la concretizzazione del principio che dice: IL VOTO E' LIBERO,
SEGRETO E PERSONALE.
Quindi, nel caso l'elettore abbia delle incertezze, titubanze
può rivolgersi al rappresentante di lista per avere
delucidazioni. I rappresentanti di lista devono perciò
essere adeguatamente preparati ad affrontare tutti i problemi
che si presentano.
Designazione dei rappresentanti di
lista
A designare i rappresentanti di lista sono i due delegati
di lista (uno "effettivo" e l'altro "supplente")
che vengono indicati dai sottoscrittori della lista nella
Dichiarazione di presentazione.
I delegati di lista designano poi, direttamente o mediante
atto notarile che autorizza altre persone, i rappresentanti
di lista presso ogni seggio. (art. 9, ultimo comma L. 108/68,
modificato dall'art.1, comma 11 L. 43/95).
L'atto con il quale si è designati "rappresentati
di lista", deve essere autenticato da uno dei soggetti
previsti dall'art. 14 della L. 53/90 e successive modificazioni,
e deve essere presentato "entro il venerdì precedente
l'elezione al segretario del Comune che ne curerà la
trasmissione ai rispettivi Presidenti di seggio, o direttamente
a questi ultimi il sabato pomeriggio, durante le operazioni
di firma delle schede di votazione, o nella mattina di domenica,
purché prima delle operazioni di votazione." (art.
35 T.U.570/60).
Si deve tenere presente, inoltre, che, nel caso di contemporaneità
di più elezioni, i partiti o i gruppi politici, possono
designare gli stessi delegati per tutte le elezioni (Comunali,
Provinciali, Regionali).
Requisiti
Per adempiere alle funzioni di rappresentante di lista occorre
essere iscritti nelle liste elettorali rispettivamente del
Comune, della Provincia o della Regione secondo le elezioni
di cui trattasi. L'accertamento di tali requisiti è,
generalmente, fatto dal Presidente di ciascun seggio, all'atto
della costituzione dell'ufficio dietro esibizione da parte
del rappresentante del certificato elettorale.
Poteri e responsabilità
I rappresentanti presso la sezione elettorale:
a) hanno diritto ad assistere a tutte le operazioni dell'ufficio
elettorale di sezione, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso
od in prossimità;
b) possono far inserire, succintamente, nel verbale eventuali
dichiarazioni od osservazioni a proposito dello svolgimento
delle operazioni elettorali e dell'attribuzione dei voti;
c) possono apporre la loro firma od il loro sigillo sulle
strisce di chiusura delle urne, e la loro firma nei verbali
e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio,
relativi all'elezione per la quale sono stati designati, nonché
sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi
della sala delle elezioni.
d) possono trattenersi all'esterno della sala durante il tempo
in cui questa rimane chiusa
Per l'esercizio delle loro funzioni i rappresentanti sono
autorizzati a portare, all'interno della sezione, un bracciale
o altro distintivo recante il contrassegno della lista rappresentata.
Possono anche usare la copia delle liste degli elettori della
sezione, di cui eventualmente siano in possesso, annotandovi
coloro che votano.
Tutti i membri dell'ufficio elettorale, e quindi anche i rappresentanti
di lista, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati
ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali. E per i reati
commessi in danno loro si procede con giudizio direttissimo.
Disciplina e sanzioni
I rappresentanti di lista che impediscano il regolare procedimento
delle operazioni elettorali sono puniti, a norma dell'art.
96, quarto comma, del T.U. n. 570 con la reclusione da due
a cinque anni e con la multa fino a L. 4.000.000.
Ferie e retribuzioni
In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate
da leggi della Repubblica, a coloro che adempiono funzioni
presso gli uffici elettorali, compresi i rappresentanti di
lista, nonché i rappresentanti dei partiti, dei gruppi
politici e dei promotori del referendum, spetta il diritto
all'assenza dal posto di lavoro e il diritto a specifiche
quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione
mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi
o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle
operazioni elettorali senza pregiudizio delle ferie annuali
previste dai contratti collettivi ed aziendali (L. 69/1992).
I membri del seggio dovranno presentare sul posto di lavoro
un attestato rilasciato dal Presidente del seggio in cui siano
indicate le giornate di effettiva presenza e l'orario di chiusura
del seggio (intendendosi, ovviamente, quella di chiusura delle
operazioni elettorali).
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