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MINISTERO PER LA
SOLIDARIETA’ SOCIALE
DECRETO
MINISTERIALE 16 Gennaio 2002
DECRETI, DELIBERE E
ORDINANZE MISTERIALI
Visti gli ingenti danni provocati dalla
convivenza pluridecennali tra mariti e mogli su tutto il territorio
nazionale;
Visto il testo Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
separazioni e divorzi;
Ritenuto di dover procedere ad immediata integrazione dello stesso
almeno nelle parti risultanti carenti;
Vista la legge n°17 del 1917 e norme relative agli interventi
conseguenti a calamità naturali e ad avversità catastrofisiche;
Acquisito il parere di conformità della Federazione Nazionale Donne
Nubili e del C.U.S. (Comitato Uomini Sposati);
Atteso che con l’ordinanza di approvazione del progetto definitivo è
stata dichiarata la pubblica utilità dell’intervento di che trattasi,
fissando nel contempo i termini di validità dello stesso;
Ravvisata la necessità di disporre l’immediata attuazione del decreto
finalizzato al soccorso dei meriti, alla salvaguardia della pubblica
incolumità degli stessi, al rinnovamento del patrimonio muliebre ed alla
ripresa delle normali condizioni della vita di relazione;
Decreta:
Art. 1.
A partire dalla data del 21 gennaio 2002 e per la durata di anni uno
(salvo proroghe) è consentita la rottamazione della propria moglie.
Art. 2.
Possono accedere ai benefici di legge le coppie che alla data del 31
dicembre 2000 risultino regolarmente sposate da almeno dieci anni. Al
fine del computo di anzianità non vanno considerati i periodi di
effettiva separazione. Eventuali ricoveri ospedalieri di uno dei due
coniugi devono essere calcolati al 50% dei giorni di effettiva degenza.
I giorni di ferie goduti, purché trascorsi insieme danno diritto ad una
maggiorazione del 50%.
Art. 3.
Possono essere rottamate la mogli con una età minima di 35 anni anche se
sessualmente attive. Tale limite di età scende a 30 nel caso di turbe
psichiche delle stesse o, comunque, della sfera comportamentale (quindi
tutte). In tal caso è sufficiente esibire, oltre alla documentazione di
cui al successivo Art. 4, apposita certificazione medica, attestante la
natura dell’infermità, purché rilasciata da struttura pubblica.
Art. 4.
Al momento della rottamazione va esibita la documentazione di cui ai
seguenti punti 1), 2) e 3) e consegnato il materiale di cui al seguente
punto 4):
1) certificato di matrimonio;
2) certificato di nascita della moglie;
3) carta di identità della stessa (o altro documento in corso di
validità);
4) guardaroba estivo o invernale della rottamanda, compresi gli
accessori, balsami e creme abbronzanti, tinture varie, soluzioni,
lavande, cerette e rasoi, bigodini, assorbenti, e salva slip,
l’eventuale abbonamento a Fitness, decoloranti ed essenze, gli stick del
trucco o comunque tutto l’occorrente per il maquillage giornaliero e
quello per le “grandi occasioni”, gli album fotografici e/o i filmati
ritraenti la rottamanda, ivi compresi quelli del matrimonio, nonché ogni
altro oggetto che possa anche Lontanamente, fare assurgere a ricordo la
rottamanda moglie.
Art. 5.
In caso di “sussistenza in vita” della suocera è prevista la cosiddetta
“DOPPIA ROTTAMAZIONE” con la formula del “prendi due e paghi uno”. Per
accedere a tale beneficio è necessario che la suddetta suocera non sia
titolare di pensione né abbia redditi aggiuntivi. In nessun caso si
potrà rottamate una suocera proprietaria di palazzotto antico o chalet
in montagna. Sui casi di tale rottamazione l’I.V.A. passa dal 20% al 4%.
Le spese sostenute, inoltre, potranno essere dedotte, ai soli fini
I.R.P.E.F., dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2001.
Art. 6.
La Federazione Nazionale Donne Nubili (e Disponibili) è preposta al
ritiro della moglie da rottamare e all’invio della stessa presso gli
appositi centri di raccolta. A tale scopo è attuativo il protocollo
d’intesa del Ministero degli Esteri italiano di concerto con eventuali
Stati esteri per l’immediata attivazione di un campo di concentramento.
Solo per comprovate situazioni di sovraffollamento si potranno inviare
le rottamate presso un centro nel territorio nazionale dove personale
altamente qualificato (tiratori scelti) della Legione Straniera
provvederà alla eliminazione definitiva della merce pervenuta.
Art. 7.
In nessun caso la moglie rottamata potrà essere riciclata. Tutti i
prodotti della rottamazione, altamente tossici, dovranno essere
rinchiusi in appositi contenitori a tenuta stagna ed interrati ad una
profondità minima di 10 metri in zone desertiche e/o montuose,
preferibilmente, rispettivamente, dell’area Sahariana e/o Caucasica.
Art. 8.
A rottamazione avvenuta verrà rilasciato all’ex marito un apposito
certificato attestante lo stato di “UOMO LIBERO” e l’inserimento dello
stesso negli appositi elenchi anagrafici.
Art. 9.
La Federazione Nazionale Donne Nubili (e Disponibili) offrirà per ogni
rottamata:
- da 30 a 40 anni, una vergine russa/polacca di 18 anni;
- da 41 a 45 anni, una vergine albanese di 23 anni;
- da 46 a 55 anni, una divorziata NON illibata di etnia
Latino-americana;
- da 56 a 60 anni, una nigeriana con trascorsi incerti (ma pentita) con
tutti gli esami sierologici negativi, di età a scelta;
- dai 61 anni in su, una ex prostituta dell’area napoletana di età
minima 50 anni.
Art. 10.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 16 gennaio 2001.
Il Ministro: Turco
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