REGOLAMENTO DIDATTICO
GENERALE della SSIS del LAZIO
Articolo 1
La scuola si articola in indirizzi di
cui all'allegato A del presente Regolamento.
Ogni indirizzo
corrisponde a una pluralità di classi di abilitazione
all'insegnamento.
In relazione alle abilitazioni di anno in anno
conseguibili, il Consiglio della Scuola determina il numero di
studenti da ammettere per ciascun indirizzo in funzione delle
previsioni del fabbisogno scolastico regionale e delle strutture
disponibili : esso determina anche l'opportunità che due o più
indirizzi operino congiuntamente. L'obiettivo formativo generale è
definito dal profilo professionale di cui all'allegato B
del
presente Regolamento.
Questo Regolamento didattico generale
può essere modificato dal Consiglio della Scuola con delibera a
maggioranza assoluta, per essere poi Sottoposto all'approvazione del
CRUL.
Articolo 2
Costituiscono titolo di ammissione,
relativamente ad ogni specifica classe di abilitazione
a) le lauree che danno accesso
all'abilitazione in oggetto;
b) i diplomi conseguiti presso le
Accademie di belle arti e gli Istituti Superiori per le industrie
artistiche, i Conservatori e gli Istituti musicali pareggiati, gli
ISEF;
c) i titoli universitari conseguiti in
un paese dell'Unione Europea che diano accesso, nel paese stesso,
alle attività di formazione degli insegnanti per l'area
disciplinare corrispondente.
Articolo 3
La Scuola è una struttura
interateneo; essa opera in collaborazione con le facoltà e
dipartimenti interessati dei sette Atenei del Lazio che hanno
sottoscritto la convenzione di cui in epigrafe. A norma della
Convenzione tra le Università del Lazio (art. 4), la Scuola è un
centro di spesa autonomo soggetto al controllo del C.R.U.L. A fini
gestionali opera con la collaborazione di tutte le Università
convenzionate; ai fini amministrativi la Scuola ha sede presso
l'Università Roma Tre e adotta le norme precisate nell'art.16 del
Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di
detta Università.. In quanto centro di spesa autonomo, la S.S.I.S.
del Lazio Si configura come centro di spesa di tipo A (con autonomia
di bilancio e gestione di sola cassa che gestisce le risorse a sua
disposizione e fornisce prestazioni didattiche e scientifiche in
piena autonomia) ed è tenuta alla compilazione di un bilancio di
previsione e di un conto consuntivo, redatti secondo gli schemi di
cui al "Manuale" di Roma Tre (art.3.9 del Regolamento di
cui sopra): bilancio e conto devono essere approvati dal Consiglio
della Scuola e successivamente dal CRUL, per poi essere allegati al
bilancio di previsione ed al conto consuntivo di Roma Tre. Le
scadenze previste dall'art.16.2 Si devono intendere anticipate di 15
giorni per la S.S.I.S. al fine di consentire nei termini di legge
l'esame e l'approvazione dal parte del CRUL, al quale compete anche
il monitoraggio e la valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati della complessiva attività svolta dalla S.S.I.S sulla
base di una relazione analitica annuale, presentata dal Direttore
della Scuola al CRUL alla fine di ogni anno accademico.
Articolo 4
II corpo docente della Scuola è
costituito
a) dall'organico assegnato alla
Scuola;
b) dal docenti afferenti ad altre
strutture delle singole Università, che esercitino nella Scuola
parte dei loro obblighi didattici ovvero che ricoprano insegnamenti
per affidamento aggiuntivo o sostitutivo;
c) dai titolari di contratti di
insegnamento;
d) dagli insegnanti secondari
assegnati alla Scuola secondo la specifica normativa prevista.
Articolo 5
Sono organi della Scuola: il
Direttore, il Consiglio della Scuola, la Giunta, i Consigli di
Indirizzo per ciascuno degli indirizzi attivati.
Articolo 6
Direttore
Il Direttore della S.S.I.S. ha la
rappresentanza della Scuola, presiede il Consiglio e Ia Giunta, cura
l'esecuzione dei rispettivi deliberati; vigila sull'osservanza delle
leggi e dei regolamenti; è responsabile della gestione
amministrativa e contabile; esercita tutte le altre attribuzioni che
gli sono devolute dalle leggi e dai regolamenti.
Mantiene i rapporti con il CRUL, a cui
spetta la vigilanza sul funzionamento della S.S.I.S del Lazio.
Vigila affinché le finalità
formative istituzionali della Scuola siano raggiunte attraverso un
buon funzionamento degli indirizzi e dei rispettivi Consigli.
Ordina e mette a disposizione del
personale docente, sulla base delle richieste dei Consigli di
indirizzo e delle delibere del Consiglio della Scuola, i mezzi e le
attrezzature didattiche (anche bibliografiche) necessarie allo
svolgimento delle attività didattiche. Organizza, sulla base delle
indicazioni fornite dal Consiglio della Scuola, il personale tecnico
amministrativo assegnato alla S.S.I.S, vigilando sul loro operato e
sottoscrivendo le relative disposizioni.
Predispone, coadiuvato dalla Giunta e
dal Segretario Amministrativo, il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo corredati da una dettagliata relazione da sottoporre al
Consiglio della Scuola e al CRUL per l'approvazione.
Firma Ia convenzione con le autorità
scolastiche, per lo svolgimento delle attività di tirocinio degli
specializzandi all'interno dei singoli istituti scolastici, sulla
base di una convenzione quadro che regola tali rapporti e che è
elaborata dalla Giunta e Sottoposta all'approvazione del Consiglio.
Indice all'inizio di ogni anno
accademico, ove necessario, le elezioni dei rappresentanti delle
diverse componenti del Consiglio della Scuola e nei Consigli di
indirizzo; indice anche le elezioni dei coordinatori dei singoli
indirizzi e dei membri della Giunta che rappresentano altre
università a norma dell'art. 5 della Convenzione tra le Università
del Lazio.
II Direttore è eletto tra i
professori di ruolo nelle Università convenzionate, che ricoprono
un insegnamento di almeno 45 ore annuali, a maggioranza assoluta
degli aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza
relativa nelle successive ed è nominato con decreto del Presidente
del CRUL.
Il Direttore
resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto
consecutivamente per più di una volta. Al termine del mandato o nei
casi in cui il Direttore si dimetta o cessi di far parte del
Consiglio della Scuola o ne sia impedito per un periodo superiore a
quattro mesi, il professore ordinario con maggiore anzianità di
ruolo indice le elezioni per la designazione del nuovo Direttore.
Articolo 7
Giunta
La Scuola è dotata di un segretario
amministrativo, che coadiuva il Direttore nella gestione della
Scuola stessa e che fa parte della Giunta.
La Giunta è composta dal Direttore e
dai Coordinatori dei Consigli di Indirizzo ed è integrata da docenti
della Scuola stessa, eletti come rappresentanti delle università
che non siano già presenti in giunta. Tali rappresentanti sono
eletti tra i docenti (con almeno 45 ore di insegnamento annuale
nella S.S.I.S) che siano incardinati in una di tali Università e
facciano parte del Consiglio della Scuola. Le loro cariche sono
elettive, hanno durata triennale e non sono rinnovabili per più di
una volta consecutivamente.
La Giunta ha il compito di rendere
operative le delibere del Consiglio e coadiuva il Direttore
nell'esercizio delle attribuzioni di cui al precedente articolo.
Articolo 8
Consiglio della Scuola
Il Consiglio della Scuola è composto
dai docenti responsabili di corsi o moduli, con un impegno minimo di
45 ore di docenza da rappresentanti dei docenti a contratto (uno per
indirizzo, con solo voto consultivo come prevede la normativa), da
rappresentanti degli insegnanti supervisori (uno per indirizzo), da
rappresentanti degli studenti (uno per indirizzo) e da un
rappresentante del personale tecnico amministrativo. La
partecipazione delle diverse componenti avviene secondo le
disposizioni dell'art. 94 del D.P.R. n. 382 del 1980.
II Consiglio della Scuola determina
gli indirizzi da aprire anno per anno e le classi di abilitazioni
conseguibili.
Delibera su tutte le questioni
relative al funzionamento didattico e organizzativo della scuola
stessa, anche sulla base delle proposte presentate dai Consigli di
Indirizzo.
Determina il numero degli studenti da
ammettere (secondo il comma 3 dell'art. 1 di questo
Regolamento).
Delibera sugli affidamenti da bandire
prima e da assegnare poi; sulla eventuale destinazione a concorso o
a trasferimento di posti di professore di ruolo; cosi come sui
contratti da attribuire a personale non universitario
particolarmente qualificato.
Approva e diffonde il Manifesto degli
studi per ogni anno accademico.
Delibera in merito alle modalità di
ammissione ai singoli indirizzi per ogni anno accademico.
Approva il bilancio preventivo e il
conto consuntivo (come previsto dall'art. 3 del presente
regolamento).
Approva altresì a maggioranza i
Regolamenti didattici dei Consigli di Indirizzo che divengono parte
del Regolamento didattico specifico.
Determina inoltre, attraverso un
curricolo aggiuntivo, come previsto dal DM MURST 26-5-98, le modalità
per le quali il diploma di specializzazione può essere valido anche
per le attività didattiche di sostegno.
Articolo 9
Consigli di Indirizzo
I Consigli di Indirizzo sono
costituiti da tutti i docenti responsabili di corsi o moduli, dai
docenti a contratto dell'indirizzo, dagli insegnanti secondari
assegnati all'indirizzo, e da rappresentanti degli studenti iscritti
all'indirizzo (il numero di questi ultimi è uguale a 1 per gli
indirizzi cui sono iscritti fino a 60 studenti, 2 per gli indirizzi
in cui sono iscritti da 61 a 120 studenti e 3 per gli indirizzi in
cui sono iscritti più di 120 studenti) . Durano in carica per un
anno e sono rieleggibili una sola volta. Il Consiglio di Indirizzo
é coordinato da un docente eletto tra i professori delle Università
convenzionate che ricoprono un insegnamento di almeno 45 ore
annuali.
Le attività didattiche relative ai
corsi, al laboratorio e al tirocinio, e le procedure di verifica e
di valutazione sono programmate collegialmente dai competenti
Consigli di Indirizzo e condotte dai docenti in maniera coordinata.
La partecipazione alle riunioni collegiali costituisce adempimento
dei doveri accademici.
I Consigli di indirizzo hanno il
compito di provvedere: alla organizzazione didattica del singolo
indirizzo; alla sua articolazione curricolare, anche in più classi
di abilitazione (ove ce ne sia più di una); all'assegnazione dei
compiti didattici specifici; al coordinamento tra i vari
insegnamenti, anche ai fini della valutazione collegiale degli
studenti; al rapporto tra laboratorio didattico e tirocinio; alla
nomina di una commissione di gestione del tirocinio di cui fanno
parte almeno un rappresentante degli insegnamenti dell'area 1, uno
dell'area 2, un rappresentante eletto tra i supervisori assegnati
all'indirizzo e un rappresentante degli studenti dell'indirizzo.
Hanno altresì il compito di:
·
definire il profilo e il piano formativo del singolo
studente, tenendo conto dei crediti formativi acquisiti e degli
eventuali debiti da compensare;
·
proporre al Consiglio della Scuola gli affidamenti per
l'indirizzo da bandire prima e da assegnare poi, così come i
contratti da attribuire a personale docente non universitario,
particolarmente qualificato;
·
preparare, per la parte di competenza, il manifesto
degli studi per ogni anno accademico, da sottoporre poi
all'approvazione del Consiglio della Scuola;
·
collaborare alla preparazione delle prove di
ammissione ai singoli indirizzi dei nuovi studenti per ogni anno
accademico.
Il coordinatore di indirizzo è eletto
per un triennio, tra i professori di ruolo dell'Indirizzo (con un
impegno minimo di 45 ore di docenza), dai membri dei rispettivi
consigli di indirizzo ed è rieleggibile non più di una volta
consecutivamente. Il coordinatore di un singolo indirizzo non è
simultaneamente eleggibile come direttore della Scuola.
Articolo 10
Per garantire un equilibrio tra le
varie componenti disciplinari presenti nella Scuola, resta stabilito
che all'interno di ogni singolo indirizzo non ci siano più di sette
docenti per ognuna delle due aree (Area 2 e Area 1) con un orario
pari o superiore alle 45 ore. Nel caso di indirizzi accorpati per le
attività didattiche dell'Area 1, i docenti dell'area i si
suddividono tra i due Consigli di Indirizzo di cui potrebbero far
parte.
Articolo 11
Regolamenti didattici di
indirizzo
I regolamenti didattici di indirizzo
preciseranno, per ogni biennio, le diverse attività didattiche,
prevedendo gli insegnamenti da impartire, anche articolati in
moduli, i modi di organizzazione delle attività di Laboratorio, di
Tirocini e di altre modalità didattiche. Determineranno eventuali
abbreviazioni della durata della scuola in relazione a crediti
riconosciuti, eventuali debiti didattici da assolvere e gli
adempimenti degli studenti in relazione all'impegno didattico
complessivo semestrale.
I regolamenti didattici di indirizzo
sono formulati sulla base di indicazioni generali fornite dal
Consiglio della Scuola e sono successivamente approvati dal
Consiglio stesso.
Articolo 12
A tutte le attività didattiche
è attribuito un peso in crediti secondo le norme del sistema ECTS.
Il totale dei crediti è 120. Con riferimento al DM MURST
2&5-98, almeno 24 crediti sono attribuiti a ciascuna delle Aree
1, 2 e 3 (di cui all'allegato C), almeno 30 crediti all'Area 4
(Ibidem), 10 crediti alla preparazione della Relazione conclusiva
che riguarda attività svolte nel laboratorio e nel tirocinio.
La frequenza è obbligatoria; non è
ammesso più del 25% di assenze dalle diverse attività didattiche.
Articolo 13
Le prove di valutazione intermedie,
che saranno disciplinate dal regolamento didattico specifico,
riguardano, di regola, una pluralità di attività didattiche e sono
determinate in un numero non superiore a 3 per semestre. E' prevista
in ogni caso una prova specifica di conoscenza di una lingua
straniera.
L'esame finale per il conseguimento
del diploma di specializzazione ha valore di esame di Stato ed
abilita all'insegnamento per le classi di abilitazione
corrispondenti ai titoli di ammissione e all'itinerario formativo
seguito. Della relativa commissione esaminatrice fanno parte docenti
che abbiano collaborato alle attività didattiche della S.S.I.S..
del Lazio.
 
ALLEGATO
A
- Indirizzo linguistico-letterario
- Indirizzo fisico~matematico~informatico
- Indirizzo delle scienze naturali
- Indirizzo delle lingue straniere
- Indirizzo tecnologico
- Indirizzo economico-giuridico
- Indirizzo delle scienze umane
- Indirizzo delle scienze motorie
- Indirizzo musicale
- Indirizzo artistico
 
ALLEGATO B
Obiettivo formativo
Costituisce obiettivo formativo del
corso di laurea e della scuola il seguente insieme di attitudini e
di competenze caratterizzanti il profilo professionale
dell'insegnante, che possono essere integrati e specificati negli
ordinamenti didattici:
·
possedere adeguate conoscenze nell'ambito dei settori
disciplinari di propria competenza, anche con riferimento agli
aspetti storici ed epistemologici;
·
ascoltare, osservare, comprendere gli allievi durante
lo svolgimento delle attività formative, assumendo consapevolmente
e collegialmente i loro bisogni formativi e psicosociali al fine di
promuovere la costruzione dell'identità personale, femminile e
maschile, insieme all'auto-orientamento
·
esercitare le proprie funzioni in stretta
collaborazione con i colleghi, le famiglie, le autorità
scolastiche, le agenzie formative, produttive e rappresentative del
territorio;
·
inquadrare, con mentalità aperta alla critica e
all'interazione culturale, le proprie competenze disciplinari nei
diversi contesti educativi;
·
continuare a sviluppare e approfondire le proprie
conoscenze e le proprie competenze professionali, con permanente
attenzione alle nuove acquisizioni scientifiche;
·
rendere significative, sistematiche, complesse e
motivanti le attività didattiche attraverso una progettazione
curricolare flessibile che includa decisioni rispetto a obiettivi,
aree di conoscenza, metodi didattici;
·
rendere gli allievi partecipi del dominio di
conoscenza e di esperienza in cui operano, in modo adeguato alla
progressione scolastica, alla specificità di contenuti, alla
interrelazione contenuti-metodi, come pure all'integrazione con
altre aree formative;
·
organizzare il tempo, lo spazio, i materiali, anche
multimediali, le tecnologie didattiche per fare della scuola un
ambiente per l'apprendimento di ciascuno e di tutti;
·
gestire la comunicazione con gli allievi e
l'interazione tra loro come strumenti essenziale per la costruzione
di atteggiamenti, abilità, esperienze, conoscenze e per
l'arricchimento del piacere di esprimersi e di apprendere e della
fiducia nel poter acquisire nuove conoscenze;
·
promuovere l'innovazione nella scuola, anche in
collaborazione con altre scuole e con il mondo del lavoro;
·
verificare e valutare, anche attraverso gli strumenti
docimologici più aggiornati, le attività di
insegnamento-apprendimento e l'attività complessiva della scuola;
·
assumere il proprio ruolo sociale nel quadro
dell'autonomia della scuola, nella consapevolezza dei doveri e dei
diritti dell'insegnante e delle relative problematiche organizzative
e con attenzione alla realtà civile e culturale (italiana ed
europea) in cui essa opera e alle necessarie aperture interemiche
nonché alle specifiche problematiche di insegnamento ad allievi di
cultura, lingua e nazionalità non italiana.

|