S.S.I.S.
Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario del Lazio
Indirizzo: SCIENZE MOTORIE
Coordinatore :      Prof. ssa     L u c i a    d e    A n n a

  Organizzazione dell'Indirizzo
  Luogo e sede delle lezioni e della segreteria
  Obiettivi del corso
  Inizio lezioni e seduta di inaugurazione con  Seminario delegazione maltese
  Orario delle lezioni
  Normativa sulla formazione universitaria degli insegnanti
 
Regolamento generale
della scuola
  Regolamento di indirizzo
  Riunioni del Consiglio della S.S.I.S.  Indirizzo Scienze Motorie
  Insegnamenti del I Anno
 

REGOLAMENTO DIDATTICO GENERALE     della SSIS del LAZIO

Articolo 1 

La scuola si articola in indirizzi di cui all'allegato A del presente Regolamento.

Ogni indirizzo corrisponde a una pluralità di classi di abilitazione all'insegnamento. 

In relazione alle abilitazioni di anno in anno conseguibili, il Consiglio della Scuola determina il numero di studenti da ammettere per ciascun indirizzo in funzione delle previsioni del fabbisogno scolastico regionale e delle strutture disponibili : esso determina anche l'opportunità che due o più indirizzi operino congiuntamente. L'obiettivo formativo generale è definito dal profilo professionale di cui all'allegato B del presente Regolamento.

Questo Regolamento didattico generale può essere modificato dal Consiglio della Scuola con delibera a maggioranza assoluta, per essere poi Sottoposto all'approvazione del CRUL.

Articolo 2

Costituiscono titolo di ammissione, relativamente ad ogni specifica classe di abilitazione

a) le lauree che danno accesso all'abilitazione in oggetto;

b) i diplomi conseguiti presso le Accademie di belle arti e gli Istituti Superiori per le industrie artistiche, i Conservatori e gli Istituti musicali pareggiati, gli ISEF;

c) i titoli universitari conseguiti in un paese dell'Unione Europea che diano accesso, nel paese stesso, alle attività di formazione degli insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.

Articolo 3

La Scuola è una struttura interateneo; essa opera in collaborazione con le facoltà e dipartimenti interessati dei sette Atenei del Lazio che hanno sottoscritto la convenzione di cui in epigrafe. A norma della Convenzione tra le Università del Lazio (art. 4), la Scuola è un centro di spesa autonomo soggetto al controllo del C.R.U.L. A fini gestionali opera con la collaborazione di tutte le Università convenzionate; ai fini amministrativi la Scuola ha sede presso l'Università Roma Tre e adotta le norme precisate nell'art.16 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di detta Università.. In quanto centro di spesa autonomo, la S.S.I.S. del Lazio Si configura come centro di spesa di tipo A (con autonomia di bilancio e gestione di sola cassa che gestisce le risorse a sua disposizione e fornisce prestazioni didattiche e scientifiche in piena autonomia) ed è tenuta alla compilazione di un bilancio di previsione e di un conto consuntivo, redatti secondo gli schemi di cui al "Manuale" di Roma Tre (art.3.9 del Regolamento di cui sopra): bilancio e conto devono essere approvati dal Consiglio della Scuola e successivamente dal CRUL, per poi essere allegati al bilancio di previsione ed al conto consuntivo di Roma Tre. Le scadenze previste dall'art.16.2 Si devono intendere anticipate di 15 giorni per la S.S.I.S. al fine di consentire nei termini di legge l'esame e l'approvazione dal parte del CRUL, al quale compete anche il monitoraggio e la valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati della complessiva attività svolta dalla S.S.I.S sulla base di una relazione analitica annuale, presentata dal Direttore della Scuola al CRUL alla fine di ogni anno accademico.

Articolo 4

II corpo docente della Scuola è costituito

a) dall'organico assegnato alla Scuola;

b) dal docenti afferenti ad altre strutture delle singole Università, che esercitino nella Scuola parte dei loro obblighi didattici ovvero che ricoprano insegnamenti per affidamento aggiuntivo o sostitutivo;

c) dai titolari di contratti di insegnamento;

d) dagli insegnanti secondari assegnati alla Scuola secondo la specifica normativa prevista.

Articolo 5

Sono organi della Scuola: il Direttore, il Consiglio della Scuola, la Giunta, i Consigli di Indirizzo per ciascuno degli indirizzi attivati.

Articolo 6

Direttore

Il Direttore della S.S.I.S. ha la rappresentanza della Scuola, presiede il Consiglio e Ia Giunta, cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti; è responsabile della gestione amministrativa e contabile; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi e dai regolamenti.

Mantiene i rapporti con il CRUL, a cui spetta la vigilanza sul funzionamento della S.S.I.S del Lazio.

Vigila affinché le finalità formative istituzionali della Scuola siano raggiunte attraverso un buon funzionamento degli indirizzi e dei rispettivi Consigli.

Ordina e mette a disposizione del personale docente, sulla base delle richieste dei Consigli di indirizzo e delle delibere del Consiglio della Scuola, i mezzi e le attrezzature didattiche (anche bibliografiche) necessarie allo svolgimento delle attività didattiche. Organizza, sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio della Scuola, il personale tecnico amministrativo assegnato alla S.S.I.S, vigilando sul loro operato e sottoscrivendo le relative disposizioni.

Predispone, coadiuvato dalla Giunta e dal Segretario Amministrativo, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo corredati da una dettagliata relazione da sottoporre al Consiglio della Scuola e al CRUL per l'approvazione.

Firma Ia convenzione con le autorità scolastiche, per lo svolgimento delle attività di tirocinio degli specializzandi all'interno dei singoli istituti scolastici, sulla base di una convenzione quadro che regola tali rapporti e che è elaborata dalla Giunta e Sottoposta all'approvazione del Consiglio.

Indice all'inizio di ogni anno accademico, ove necessario, le elezioni dei rappresentanti delle diverse componenti del Consiglio della Scuola e nei Consigli di indirizzo; indice anche le elezioni dei coordinatori dei singoli indirizzi e dei membri della Giunta che rappresentano altre università a norma dell'art. 5 della Convenzione tra le Università del Lazio.

II Direttore è eletto tra i professori di ruolo nelle Università convenzionate, che ricoprono un insegnamento di almeno 45 ore annuali, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive ed è nominato con decreto del Presidente del CRUL.

Il Direttore resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta. Al termine del mandato o nei casi in cui il Direttore si dimetta o cessi di far parte del Consiglio della Scuola o ne sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi, il professore ordinario con maggiore anzianità di ruolo indice le elezioni per la designazione del nuovo Direttore.

Articolo 7

Giunta

La Scuola è dotata di un segretario amministrativo, che coadiuva il Direttore nella gestione della Scuola stessa e che fa parte della Giunta.

La Giunta è composta dal Direttore e dai Coordinatori dei Consigli di Indirizzo ed è integrata da docenti della Scuola stessa, eletti come rappresentanti delle università che non siano già presenti in giunta. Tali rappresentanti sono eletti tra i docenti (con almeno 45 ore di insegnamento annuale nella S.S.I.S) che siano incardinati in una di tali Università e facciano parte del Consiglio della Scuola. Le loro cariche sono elettive, hanno durata triennale e non sono rinnovabili per più di una volta consecutivamente.

La Giunta ha il compito di rendere operative le delibere del Consiglio e coadiuva il Direttore nell'esercizio delle attribuzioni di cui al precedente articolo.

Articolo 8

Consiglio della Scuola

Il Consiglio della Scuola è composto dai docenti responsabili di corsi o moduli, con un impegno minimo di 45 ore di docenza da rappresentanti dei docenti a contratto (uno per indirizzo, con solo voto consultivo come prevede la normativa), da rappresentanti degli insegnanti supervisori (uno per indirizzo), da rappresentanti degli studenti (uno per indirizzo) e da un rappresentante del personale tecnico amministrativo. La partecipazione delle diverse componenti avviene secondo le disposizioni dell'art. 94 del D.P.R. n. 382 del 1980.

II Consiglio della Scuola determina gli indirizzi da aprire anno per anno e le classi di abilitazioni conseguibili.

Delibera su tutte le questioni relative al funzionamento didattico e organizzativo della scuola stessa, anche sulla base delle proposte presentate dai Consigli di Indirizzo.

Determina il numero degli studenti da ammettere (secondo il comma 3 dell'art. 1 di questo Regolamento).

Delibera sugli affidamenti da bandire prima e da assegnare poi; sulla eventuale destinazione a concorso o a trasferimento di posti di professore di ruolo; cosi come sui contratti da attribuire a personale non universitario particolarmente qualificato.

Approva e diffonde il Manifesto degli studi per ogni anno accademico.

Delibera in merito alle modalità di ammissione ai singoli indirizzi per ogni anno accademico.

Approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo (come previsto dall'art. 3 del presente regolamento).

Approva altresì a maggioranza i Regolamenti didattici dei Consigli di Indirizzo che divengono parte del Regolamento didattico specifico.

Determina inoltre, attraverso un curricolo aggiuntivo, come previsto dal DM MURST 26-5-98, le modalità per le quali il diploma di specializzazione può essere valido anche per le attività didattiche di sostegno.

Articolo 9

Consigli di Indirizzo

I Consigli di Indirizzo sono costituiti da tutti i docenti responsabili di corsi o moduli, dai docenti a contratto dell'indirizzo, dagli insegnanti secondari assegnati all'indirizzo, e da rappresentanti degli studenti iscritti all'indirizzo (il numero di questi ultimi è uguale a 1 per gli indirizzi cui sono iscritti fino a 60 studenti, 2 per gli indirizzi in cui sono iscritti da 61 a 120 studenti e 3 per gli indirizzi in cui sono iscritti più di 120 studenti) . Durano in carica per un anno e sono rieleggibili una sola volta. Il Consiglio di Indirizzo é coordinato da un docente eletto tra i professori delle Università convenzionate che ricoprono un insegnamento di almeno 45 ore annuali.

Le attività didattiche relative ai corsi, al laboratorio e al tirocinio, e le procedure di verifica e di valutazione sono programmate collegialmente dai competenti Consigli di Indirizzo e condotte dai docenti in maniera coordinata. La partecipazione alle riunioni collegiali costituisce adempimento dei doveri accademici.

I Consigli di indirizzo hanno il compito di provvedere: alla organizzazione didattica del singolo indirizzo; alla sua articolazione curricolare, anche in più classi di abilitazione (ove ce ne sia più di una); all'assegnazione dei compiti didattici specifici; al coordinamento tra i vari insegnamenti, anche ai fini della valutazione collegiale degli studenti; al rapporto tra laboratorio didattico e tirocinio; alla nomina di una commissione di gestione del tirocinio di cui fanno parte almeno un rappresentante degli insegnamenti dell'area 1, uno dell'area 2, un rappresentante eletto tra i supervisori assegnati all'indirizzo e un rappresentante degli studenti dell'indirizzo.

Hanno altresì il compito di:

·        definire il profilo e il piano formativo del singolo studente, tenendo conto dei crediti formativi acquisiti e degli eventuali debiti da compensare;

·        proporre al Consiglio della Scuola gli affidamenti per l'indirizzo da bandire prima e da assegnare poi, così come i contratti da attribuire a personale docente non universitario, particolarmente qualificato;

·        preparare, per la parte di competenza, il manifesto degli studi per ogni anno accademico, da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio della Scuola;

·        collaborare alla preparazione delle prove di ammissione ai singoli indirizzi dei nuovi studenti per ogni anno accademico.

Il coordinatore di indirizzo è eletto per un triennio, tra i professori di ruolo dell'Indirizzo (con un impegno minimo di 45 ore di docenza), dai membri dei rispettivi consigli di indirizzo ed è rieleggibile non più di una volta consecutivamente. Il coordinatore di un singolo indirizzo non è simultaneamente eleggibile come direttore della Scuola.

 

Articolo 10

Per garantire un equilibrio tra le varie componenti disciplinari presenti nella Scuola, resta stabilito che all'interno di ogni singolo indirizzo non ci siano più di sette docenti per ognuna delle due aree (Area 2 e Area 1) con un orario pari o superiore alle 45 ore. Nel caso di indirizzi accorpati per le attività didattiche dell'Area 1, i docenti dell'area i si suddividono tra i due Consigli di Indirizzo di cui potrebbero far parte.

Articolo 11

Regolamenti didattici di indirizzo

I regolamenti didattici di indirizzo preciseranno, per ogni biennio, le diverse attività didattiche, prevedendo gli insegnamenti da impartire, anche articolati in moduli, i modi di organizzazione delle attività di Laboratorio, di Tirocini e di altre modalità didattiche. Determineranno eventuali abbreviazioni della durata della scuola in relazione a crediti riconosciuti, eventuali debiti didattici da assolvere e gli adempimenti degli studenti in relazione all'impegno didattico complessivo semestrale.

I regolamenti didattici di indirizzo sono formulati sulla base di indicazioni generali fornite dal Consiglio della Scuola e sono successivamente approvati dal Consiglio stesso.

 

Articolo 12

 A tutte le attività didattiche è attribuito un peso in crediti secondo le norme del sistema ECTS. Il totale dei crediti è 120. Con riferimento al DM MURST 2&5-98, almeno 24 crediti sono attribuiti a ciascuna delle Aree 1, 2 e 3 (di cui all'allegato C), almeno 30 crediti all'Area 4 (Ibidem), 10 crediti alla preparazione della Relazione conclusiva che riguarda attività svolte nel laboratorio e nel tirocinio.

La frequenza è obbligatoria; non è ammesso più del 25% di assenze dalle diverse attività didattiche.

 

Articolo 13

Le prove di valutazione intermedie, che saranno disciplinate dal regolamento didattico specifico, riguardano, di regola, una pluralità di attività didattiche e sono determinate in un numero non superiore a 3 per semestre. E' prevista in ogni caso una prova specifica di conoscenza di una lingua straniera.

L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le classi di abilitazione corrispondenti ai titoli di ammissione e all'itinerario formativo seguito. Della relativa commissione esaminatrice fanno parte docenti che abbiano collaborato alle attività didattiche della S.S.I.S.. del Lazio.

 

ALLEGATO A

- Indirizzo linguistico-letterario

- Indirizzo fisico~matematico~informatico

- Indirizzo delle scienze naturali

- Indirizzo delle lingue straniere

- Indirizzo tecnologico

- Indirizzo economico-giuridico

- Indirizzo delle scienze umane

- Indirizzo delle scienze motorie

- Indirizzo musicale

- Indirizzo artistico

ALLEGATO B

Obiettivo formativo

Costituisce obiettivo formativo del corso di laurea e della scuola il seguente insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante, che possono essere integrati e specificati negli ordinamenti didattici:

·        possedere adeguate conoscenze nell'ambito dei settori disciplinari di propria competenza, anche con riferimento agli aspetti storici ed epistemologici;

·        ascoltare, osservare, comprendere gli allievi durante lo svolgimento delle attività formative, assumendo consapevolmente e collegialmente i loro bisogni formativi e psicosociali al fine di promuovere la costruzione dell'identità personale, femminile e maschile, insieme all'auto-orientamento

·        esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i colleghi, le famiglie, le autorità scolastiche, le agenzie formative, produttive e rappresentative del territorio;

·        inquadrare, con mentalità aperta alla critica e all'interazione culturale, le proprie competenze disciplinari nei diversi contesti educativi;

·        continuare a sviluppare e approfondire le proprie conoscenze e le proprie competenze professionali, con permanente attenzione alle nuove acquisizioni scientifiche;

·        rendere significative, sistematiche, complesse e motivanti le attività didattiche attraverso una progettazione curricolare flessibile che includa decisioni rispetto a obiettivi, aree di conoscenza, metodi didattici;

·        rendere gli allievi partecipi del dominio di conoscenza e di esperienza in cui operano, in modo adeguato alla progressione scolastica, alla specificità di contenuti, alla interrelazione contenuti-metodi, come pure all'integrazione con altre aree formative;

·        organizzare il tempo, lo spazio, i materiali, anche multimediali, le tecnologie didattiche per fare della scuola un ambiente per l'apprendimento di ciascuno e di tutti;

·        gestire la comunicazione con gli allievi e l'interazione tra loro come strumenti essenziale per la costruzione di atteggiamenti, abilità, esperienze, conoscenze e per l'arricchimento del piacere di esprimersi e di apprendere e della fiducia nel poter acquisire nuove conoscenze;

·        promuovere l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre scuole e con il mondo del lavoro;

·        verificare e valutare, anche attraverso gli strumenti docimologici più aggiornati, le attività di insegnamento-apprendimento e l'attività complessiva della scuola;

·        assumere il proprio ruolo sociale nel quadro dell'autonomia della scuola, nella consapevolezza dei doveri e dei diritti dell'insegnante e delle relative problematiche organizzative e con attenzione alla realtà civile e culturale (italiana ed europea) in cui essa opera e alle necessarie aperture interemiche nonché alle specifiche problematiche di insegnamento ad allievi di cultura, lingua e nazionalità non italiana.