A.P.I.R.E.I.
ha struttura democratica e possono far parte
dell’Associazione tutti i cittadini italiani ed esteri, società,
cooperative, enti, associazioni, consorzi e studi professionali, le cui
prestazioni e cariche Sociali saranno comunque essenzialmente gratuite,
salvo diversa disposizione da parte dell’Assemblea Generale dei Soci e
che verranno distinti in:
Soci
Ordinari:
Lo
sono di diritto i fondatori della Associazione e tutte le persone fisiche o
giuridiche, italiane o estere, che vengono ritenute idonee ad insindacabile
giudizio dal Consiglio Direttivo. I Soci Ordinari versano una quota
associativa annua determinata dall’Assemblea. Essi hanno voto deliberativo
in Assemblea.
Soci
Sostenitori:
Lo
sono tutte le persone fisiche o giuridiche, italiane o estere, che sono
disposte a praticare agevolazioni, sulle loro prestazioni a favore degli
altri Soci. I Soci Sostenitori versano una quota di iscrizione determinata
dall’Assemblea comprensiva di inserimento nel Repertorio
dell’Associazione e divengono Soci Sostenitori con voto consultivo in
Assemblea. I Soci Sostenitori sono esenti per tre anni da qualsiasi altra
quota. Dal quarto anno verseranno una quota associativa annua determinata
dall'Assemblea.
Soci
Aderenti:
Lo
sono tute le persone fisiche o giuridiche, italiane o estere, che
usufruiscono di tutti i servizi e i vantaggi offerti dalla Associazione.
Essi versano una quota di iscrizione determinata
dall’Assemblea comprensiva di inserimento nel repertorio della
Associazione, oltre ad una quota associativa annua determinata
dall’assemblea ed hanno voto consultivo in Assemblea, ed hanno voto
consultivo in Assemblea.
Soci
Onorari:
Lo
sono tutte le persone fisiche o giuridiche, italiane o estere che ritenute
idonee dal Consiglio Direttivo per validi motivi politici, economici,
Sociali, culturali o ambientali sono chiamati a partecipare alla vita
dell’Associazione. Esse sono esenti dal pagamento della quota annuale
determinata dall’Assemblea ed hanno potere di voto consultivo.
 | il venire meno dei
requisisti di cui allart.4;
|
 | espulsione
deliberata dal Consiglio a carico di coloro che, per aver contravvenuto agli obblighi del
presente Statuto o per altri motivi, avessero reso incompatibile la loro presenza tra gli
iscritti dellAssociazione; per ritardato pagamento dei contributi per oltre tre
mesi; avverso lesclusione deliberata dal Consiglio e' ammesso il ricorso al Collegio
dei Probiviri, fermo restando l'obbligo del pagamento in sospeso.
|
 | Il Socio
può in
ogni tempo recedere dallAssociazione con effetto anche immediato, comunicando la
propria decisione a mezzo lettera raccomandata indirizzata al Consiglio.
|
 | Il Socio
dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi, ne' allabbuono di quelli
dovuti per lesercizio in corso, ne' ad alcun altro sui beni mobili ed immobili
dellAssociazione.
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