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I SOCI

A.P.I.R.E.I. ha struttura democratica e possono far parte dell’Associazione tutti i cittadini italiani ed esteri, società, cooperative, enti, associazioni, consorzi e studi professionali, le cui prestazioni e cariche Sociali saranno comunque essenzialmente gratuite, salvo diversa disposizione da parte dell’Assemblea Generale dei Soci e che verranno distinti in:

Soci Ordinari:

Lo sono di diritto i fondatori della Associazione e tutte le persone fisiche o giuridiche, italiane o estere, che vengono ritenute idonee ad insindacabile giudizio dal Consiglio Direttivo. I Soci Ordinari versano una quota associativa annua determinata dall’Assemblea. Essi hanno voto deliberativo in Assemblea.

Soci Sostenitori:

Lo sono tutte le persone fisiche o giuridiche, italiane o estere, che sono disposte a praticare agevolazioni, sulle loro prestazioni a favore degli altri Soci. I Soci Sostenitori versano una quota di iscrizione determinata dall’Assemblea comprensiva di inserimento nel Repertorio dell’Associazione e divengono Soci Sostenitori con voto consultivo in Assemblea. I Soci Sostenitori sono esenti per tre anni da qualsiasi altra quota. Dal quarto anno verseranno una quota associativa annua determinata dall'Assemblea.

Soci Aderenti:

Lo sono tute le persone fisiche o giuridiche, italiane o estere, che usufruiscono di tutti i servizi e i vantaggi offerti dalla Associazione. Essi versano una quota di iscrizione   determinata dall’Assemblea comprensiva di inserimento nel repertorio della Associazione, oltre ad una quota associativa annua determinata dall’assemblea ed hanno voto consultivo in Assemblea, ed hanno voto consultivo in Assemblea.

Soci Onorari:

Lo sono tutte le persone fisiche o giuridiche, italiane o estere che ritenute idonee dal Consiglio Direttivo per validi motivi politici, economici, Sociali, culturali o ambientali sono chiamati a partecipare alla vita dell’Associazione. Esse sono esenti dal pagamento della quota annuale determinata dall’Assemblea ed hanno potere di voto consultivo.

 

Tutti i Soci sono tenuti a versare all’Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuale nella misura e con le modalità che verranno di volta in volta stabilite dall’Assemblea generale. La qualità di Socio comporta la possibilità di frequenza all’Associazione e alle manifestazioni dalla stessa organizzate anche dai familiari. L’ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati. L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo. Le iscrizioni decorrono dal giorno dell’accettazione e valgono 365 giorni. L’Associazione ha validità annuale ed e' automaticamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta comunicata a mezzo lettera raccomandata A.R., con tre mesi di preavviso. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

La qualità di Socio si perde per:

il venire meno dei requisisti di cui all’art.4;

espulsione deliberata dal Consiglio a carico di coloro che, per aver contravvenuto agli obblighi del presente Statuto o per altri motivi, avessero reso incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell’Associazione; per ritardato pagamento dei contributi per oltre tre mesi; avverso l’esclusione deliberata dal Consiglio e' ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, fermo restando l'obbligo del pagamento in sospeso.

Il Socio può in ogni tempo recedere dall’Associazione con effetto anche immediato, comunicando la propria decisione a mezzo lettera raccomandata indirizzata al Consiglio.

Il Socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi, ne' all’abbuono di quelli dovuti per l’esercizio in corso, ne' ad alcun altro sui beni mobili ed immobili dell’Associazione.

I Soci si impegnano ad osservare il presente Statuto e a dare la loro collaborazione all’Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali; a fornire sulla loro attività, le notizie che verranno richieste a tutti gli associati dagli organi dell’Associazione, fatte salve, ovviamente, le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascun associato a termine di legge. L’Associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai Soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso scritto degli interessati. L’Associazione deve garantire a tutti gli associati un uguale trattamento poiché considera tutti i Soci uguali in vista del medesimo interesse ideale che si prefigge.