STATUTO della COOPERATIVA SOCIALE PROVVIDENZA s.c.r.l.
E' costituita con sede in Roma, alla via dei Casali di Porta Medaglia n. 1, una società cooperativa di servizi sociali denominata "COOPERATIVA SOCIALE PROVVIDENZA Società Cooperativa a responsabilità limitata".
La Cooperativa, retta dai principi della mutualità senza finalità di lucro o speculazione privata si propone di svolgere in modo organizzato e secondo lo spirito ed il metodo educativo salesiano qualsiasi attività inerente alla qualificazione morale, culturale, professionale e materiale, nonché all'inserimento sociale dei giovani che si trovino in uno stato di indigenza, o di bisogno o di emarginazione sotto qualsiasi forma o aspetto (fisico, psichico, sociale o affettivo, ecc.) e che liberamente chiedano di usufruirne. Ciò verrà perseguito attraverso l'utilizzo ottimale delle risorse morali, fisiche e materiali dei Soci, degli assistiti e dei collaboratori che a qualsiasi titolo vengano ammessi a partecipare, nelle diverse forme, alla società e/o alla sua attività.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali prefissi, la Cooperativa potrà: richiedere mutui, finanziamenti, fideiussioni, ed a ogni altro beneficio di legge previsto per i settori in cui opera a realizzare ogni altro tipo di operazione immobiliare, commerciale e finanziaria ritenuta necessaria per la propria attività.
Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono divenire soci tutti coloro che, condividono i fini della Cooperativa ed avendo le capacità tecniche professionali, intendano concorrere a raggiungerli. Coloro che intendano prestare la loto attività gratuitamente, in qualità di soci volontari, devono essere iscritti in una apposita sezione del libro dei soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
Il patrimonio della società è costituito: A) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dalle quote sottoscritte dai soci, del valore nominale di lire cinquemila cadauna; B) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 13 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi e legatari dei soci defunti; C) da eventuali riserve straordinarie; D) da ogni liberalità fatta alla società a qualsiasi titolo e da chiunque; E) da ogni fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società.
L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:
- l'approvazione del bilancio;
- la nomina delle cariche sociali;
- la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri eletti fra i soci dall'Assemblea, che ne determina il numero. Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione. Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'Assemblea. I consiglieri eleggono tra loro un presidente e eventualmente un vice presidente, un amministratore delegato ed un segretario.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelle che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.
La firma e la rappresentanza sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore delegato eventualmente nominato dal consiglio di amministrazione, i quali, perciò, possono compiere disgiuntamente tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.