UNIONE DELLE COMUNITÀ' DI TIPO FAMILIARE PER MINORI DI ROMA E LAZIO
Articolo 1 :Denominazione e sedeL'Associazione denominata "UNIONE DELLE COMUNITÀ' DI TIPO FAMILIARE PER MINORI DI ROMA E LAZIO" ha sede in Roma, via Cariati n° 20. L'Associazione non persegue finalità di lucro. L' organizzazione e l'attività dell'Associazione sono regolate dal presente Statuto, dall'eventuale Regolamento Interno che sia approvato dall'Assemblea degli Associati e, per quanto ivi non previsto, dal Codice Civile. L'Associazione ha le caratteristiche e la tipologia previste dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.
Articolo 2Scopo L'Unione si prefigge di:
- di promuovere il confronto fra le comunità per minori di tipo familiare;
- di sostenere l'organizzazione, di curare le metodologie delle comunità e l'analisi del servizio svolto anche in ordine alla figura professionale dell'educatore;
- di favorire momenti formativi, la raccolta di documentazione e spazi di ricerca;
- di offrire eventuali consulenze per la realizzazione o la riprogettazione di comunità;
- di promuovere la cultura dell'infanzia e dell'adolescenza mediante la sensibilizzazione di strumenti legislativi e regolamentari;
- di favorire anche specifiche azioni finalizzate alla prevenzione del disagio minorile;
- di rappresentare gli Associati nelle sedi istituzionali.
Possono essere Associati le comunità di tipo familiare per minori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo o che sono state successivamente accolte a far parte dell'Associazione. Gli Associati devono presentare le seguenti caratteristiche:
- riconoscimento di casa famiglia da parte del Comune e/o della Regione Lazio;
- requisiti previsti dalla normativa vigenti.
Articolo 4 Acquisto della qualità di associato
La qualità di Associato si acquista a seguito dell'accettazione della domanda di ammissione da parte del Comitato di gestione, che sottopone la decisione alla successiva ratifica dell'Assemblea.
Articolo 5 Quota Associativa
Gli Associati devono
pagare una quota associativa annua, che è determinata dall'Assemblea degli
Associati nella sua prima seduta ed aggiornata annualmente dall'Assemblea stessa,
su proposta del Comitato di gestione. Quando l'associato è un Ente o un'associazione
con diritto a più rappresentanti, esso deve pagare una quota per ciascun rappresentante.
L'ammissione degli Associati è subordinata al pagamento di una quota di adesione,
la cui entità è determinata dal Comitato di gestione.
- perdita dei requisiti di cui al precedente art. 3;
- dimissioni volontarie;
- comportamento che danneggia moralmente e materialmente l'Associazione;
- inosservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari inerenti l'attività dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annua;
- ulteriori elementi che possano determinare la decadenza da Associato potranno essere stabiliti con il regolamento interno di cui all'art. 1.
Articolo 7 Organi della Associazione Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli Associati;
- il Comitato di gestione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.
L'Assemblea è composta dai rappresentanti di tutti gli associati. Gli associati hanno diritto di essere rappresentati in Assemblea ciascuno da un membro quando gestiscono fino a tre comunità, da due membri quando gestiscono da quattro a dieci comunità, da tre membri quando gestiscono oltre dieci comunità. A ciascun rappresentante spetta un voto. L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente del Comitato di gestione e si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno. La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta da inviare agli Associati almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione. L'Assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei suoi componenti. Alle sedute dell'Assemblea hanno diritto di intervenire tutti i rappresentanti degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa annua. Ogni componente può delegare un altro avente diritto a partecipare all'Assemblea, purché quest'ultimo non faccia parte del Comitato di gestione. Nessun rappresentante avente diritto a partecipare all'Assemblea può avere più di tre deleghe. La delega deve avere forma scritta e spetta al Presidente dell'Assemblea controllarne la regolarità. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per approvare o modificare il regolamento interno e per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno due terzi dei componenti l'Assemblea e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di gestione e, in caso di suo impedimento o assenza, dal Vice Presidente del Comitato medesimo.
Articolo 9 Attribuzioni dell'AssembleaAll'Assemblea spetta:
- di approvare il regolamento interno;
- di fissare gli indirizzi e le direttive generali;
- di approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- di deliberare variazioni e modifiche al presente Statuto e al regolamento interno;
- di nominare i membri del Comitato di gestione e del Collegio dei revisori;
- di ratificare le deliberazioni di ammissione e di decadenza da Associato, adottate dal Comitato di gestione;
- di nominare, all'occorrenza, un segretario amministrativo, anche tra i non Associati, definendone competenze e responsabilità.
Il Comitato di gestione è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea degli associati fra i propri componenti, ogni tre anni. Per la prima volta esso è nominato in occasione della stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione. Il Comitato di gestione elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente. Essi permangono in carica fino al rinnovo dello stesso Comitato di gestione. Il Comitato di gestione è presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento o assenza, dal Vice Presidente. Esso si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri; comunque, almeno due volte l'anno. Le sedute del Comitato di gestione sono valide quando interviene la metà più uno dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. La carica di un membro del Comitato di gestione è gratuita. Potrà tuttavia essere previsto il rimborso delle spese documentate.
Articolo 11 Attribuzioni del Comitato di gestioneAl Comitato di gestione spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e in particolare:
- determinare la quota di adesione e proporre all'Assemblea l'importo della quota associativa;
- attuare gli indirizzi e le direttive generali, approvati dall'Assemblea;
- deliberare in ordine all'ammissione e alla decadenza da associato;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo;
- redigere la proposta di regolamento interno;
- redigere le proposte dei programmi dell'Associazione;
- nominare i rappresentanti dell'Unione in organismi di studio e di ricerca;
- elaborare proposte di modifica al presente Statuto.
Il Presidente ha la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione. Spetta in particolare al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea e il Comitato di gestione. In caso di assenza temporanea e di impedimento la rappresentanza e la firma spettano al Vice Presidente che lo sostituisce di diritto. Il Presidente può delegare, in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti e poteri al Vice Presidente. Il Presidente sovrintende all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Comitato di gestione.
Articolo 13 Collegio dei RevisoriIl Collegio dei Revisori è composto da tre membri che durano in carica tre anni. Esso è nominato per la prima volta in occasione della stipulazione dell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea. Alle eventuali surrogazioni si provvede non appena si rende vacante la carica. I componenti che subentrano durano in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti. Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa.
Articolo 14 FinanziamentiPer l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
- quota adesione e quota associativa;
- eventuali contributi straordinari;
- proventi conseguenti alle attività svolte dall'Associazione;
- ogni altro eventuale contributo o elargizione da parte di soggetti pubblici o privati.
Ogni anno il Comitato di gestione predispone il bilancio preventivo nonché la relazione previsionale e programmatica da sottoporre entro il 30 novembre all'Assemblea per l'approvazione. E' altresì predisposto dal Comitato di gestione il rendiconto e la relazione consuntiva sulla gestione dell'anno precedente, da approvarsi da parte dell'Assemblea entro il 31 maggio. Ai fini dell'approvazione copia del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo predisposti dal Comitato di gestione sono inviati a tu ti gli Associati almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea convocata per l'approvazione.
Articolo 16 ScioglimentoLo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con la maggioranza di tre quarti dei suoi componenti. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina un liquidatore e dispone in ordine all'assegnazione del patrimonio sociale.