Deontologia professionale degli operatori
I criteri deontologici degli educatori ed operatori (inclusi tirocinanti e volontari), laici e religiosi, sono in primo luogo definiti dagli ordini professionali rispettivamente di appartenenza e riferiti a quelli della casa-famiglia come qui di seguito riportati.PRINCIPI GENERALI
Art.1Le regole dei presenti criteri deontologici sono vincolanti per tutti gli operatori (inclusi tirocinanti e volontari) ed educatori, laici o religiosi, della Casa-Famiglia "Provvidenza": dunque, chiunque operi, in qualsiasi modo, all'interno o per la casa-famiglia è tenuto alla loro conoscenza, e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.
Art.2 L'inosservanza delle regole stabilite nei presenti CRITERI DEONTOLOGICI, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione educativa sono punite con l'esclusione dalle attività della casa o con l'espulsione dalla medesima.
Art.3
- L'educatore e qualsiasi operatore della casa operano per migliorare la capacità delle persone (leggi utenza) di comprendere se stessi, di comportarsi in modo congruo, consapevole ed efficace.
L'educatore (e l'operatore) è consapevole della responsabilità sociale e morale derivante dal fatto di poter intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare attenzione particolare ai fattori personali, sociali, morali, organizzativi, economici, religiosi e politici, al fine di evitare l'uso inappropriato della sua influenza e l'uso indebito della fiducia e/o bisogno-dipendenza degli utenti destinatari della sua opera.
L'educatore (e l'operatore) è direttamente responsabile dei suoi atti e
delle loro prevedibili conseguenze.
- Nell'esercizio della propria professione l'educatore (e l'operatore) rispetta la dignità, il diritto alla privacy, alle opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, orientamento sessuale, abilità o disabilità.
- In caso di conflitto di interesse tra l'utenza e la csa-famiglia l'educatore (e l'operatore) deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli a cui è professionalmente è dovuto.
- L'educatore (e l'operatore) è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale, aderendo ai programmi di formazione permanente proposti dalla casa-famiglia.
- Riconosce i limiti della propria competenza professionale e rispetta la competenza degli altri educatori.
Art.6 L'educatore (e l'operatore) è tenuto al segreto professionale: pertanto, non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale.
Art.7 L'educatore ( e l'operatore) adotta condotte non lesive alle persone di cui si occupa professionalmente (neppure indirettamente) e non utilizza il proprio ruolo per procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.
Art.8
- L'educatore ( e l'operatore) evita commistioni tra ruolo professionale e vita privata, che possano interferire con l'attività svolta in casa-famiglia o comunque arrecare nocumento all'immagine e all'onorabilità della casa.
- All'educatore ( e all'operatore) è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa procurargli indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere economico e non.
- Costituisce grave violazione deontologica intrattenere in ragione del suo rapporto professionale relazioni significative di natura personale, in particolare affettivo-sentimentale e/o sessuale.
Art.9 L'educatore ( e l'operatore) è tenuto all'adempimento professionale a cui è vincolato in ragione della tipologia di contratto definito con la casa-famiglia.
Art.10 I rapporti tra gli educatori e altre figure professionali (di vario genere, inclusi tirocinanti e volontari) che operano nella casa-famiglia o per essa devono ispirarsi al reciproco rispetto, alla lealtà e alla comune finalità.
Art.11 L'educatore ( e l'operatore) si impegna a contribuire al mantenimento e allo sviluppo delle risorse globali della casa-famiglia così da garantirne la continuità educativa e di accoglienza nel tempo.
Art.12 Nell'esercizio della attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la casa-famiglia a qualsiasi titolo l'educatore ( e l'operatore) è tenuto ad uniformare al propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale ed umana.
Art.13 L'educatore ( e l'operatore) si impegna a rispettare e a proporre i principi ispiratori da cui trae la sua forza il carisma della casa-famiglia "Provvidenza".
Art.14 I Criteri Deontologici qui definiti vanno letti e sottoscritti da tutti gli educatori ed operatori che operano nella o per la casa-famiglia, previa approvazione dei soci della cooperativa sociale "Provvidenza"